IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  20  della  legge  11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  che  autorizza  l'esecuzione  di  un
programma  pluriennale  di  interventi in materia di ristrutturazione
edilizia  e  di  ammodernamento  tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico  e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per
anziani  e soggetti non autosufficienti, per l'importo complessivo di
23 miliardi di euro;
  Vista   la   lettera   circolare   del   Ministro   della   sanita'
prot. 100/SCPS/6.7691  del  18 giugno 1997, nella quale sono indicati
gli  obiettivi  e le modalita' di avvio della seconda fase del citato
programma di investimenti;
  Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  124  del  30 maggio  1997 che stabilisce i criteri per
l'avvio  della  seconda  fase del programma nazionale di investimenti
previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;
  Visto  il  decreto-legge  17 maggio  1996,  n. 280, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   18 luglio   1996,   n.  382  recante
«Disposizioni urgenti nel settore sanitario»;
  Visto  l'art.  1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997,
n.  430,  come  sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n.
144,  che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione
tecnica,   amministrativa   e   finanziaria  attribuite  al  Comitato
interministeriale per la programmazione economica;
  Vista  la  delibera CIPE del 5 maggio 1998, n. 52, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  169  del 27 luglio 1998 «Programma nazionale
straordinario  di  investimenti  in  sanita',  art.  20  della  legge
11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio»;
  Vista  la  delibera  CIPE  2 agosto  2002,  n. 65, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2002, come modificata dalla
delibera  CIPE  n. 63 del 20 dicembre 2004, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  115  del  19 maggio  2005 - Prosecuzione del programma
nazionale  di  investimenti  in sanita', art. 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto  l'art. 4, lettera b), del Regolamento approvato con delibera
CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
257  del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire
al  Ministero della sanita' l'ammissione a finanziamento dei progetti
in   materia   di   edilizia  sanitaria,  suscettibili  di  immediata
realizzazione,  ai  sensi  del  citato  art. 20 della legge n. 67 del
1988;
  Visto  l'art. 50, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1998,
n.  448,  integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del 28 dicembre
1998,  n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del
programma   di   investimenti,  nonche'  la  tabella  F  delle  leggi
finanziarie  23 dicembre  1999,  n.  488,  23 dicembre  2000, n. 388,
28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003,
n.   350,  30 dicembre  2004,  n.  311,  23 dicembre  2005,  n.  266,
27 dicembre 2006, n. 296 e 24 dicembre 2007, n. 244;
  Visto  l'Accordo  tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di
Trento  e  di  Bolzano  sulla  semplificazione  delle  procedure  per
l'attivazione  dei  programmi  di investimento in sanita', sancito in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e  le  Province  Autonome  di Trento e di Bolzano in data 19 dicembre
2002;
  Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le province Autonome di
Trento  e  Bolzano  del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6,
della  legge  5 giugno  2003,  n.  131,  in  attuazione  dell'art. 1,
comma 173,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e la nota circolare
del  Ministero  della  salute  del  18 maggio 2005 avente per oggetto
«Programma  investimenti  art. 20 legge n. 67 del 1988 - Applicazione
Intesa  del  23 marzo  2005  tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano»;
  Vista la suddetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006)
art.  1, commi 310, 311 e 312 che detta disposizioni per l'attuazione
del  programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della
citata legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni;
  Vista   la   circolare   del   Ministero   della  salute  prot.  n.
2749/DGPROG/7-P/I6.a.h   dell'8 febbraio   2006  avente  per  oggetto
«Programma  investimenti  art. 20 legge n. 67 del 1988 - Applicazione
art.  1,  commi 285,  310,  311 e 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Finanziaria 2006)»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della salute, di concerto con il
Ministro   dell'economia   e   delle  finanze,  del  12  maggio  2006
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  serie  generale  n.  154 del
5 luglio 2006), con il quale si e' proceduto a una prima ricognizione
delle   risorse  resesi  disponibili  in  applicazione  dell'art.  1,
commi 310, 311 e 312 della citata legge n. 266/2005;
  Considerato  che  con  decreto  interministeriale  12 ottobre  2006
(Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2007) e' stato autorizzato,
sulla  base delle richieste presentate dalla regione Piemonte entro i
termini  previsti  dall'art.  1,  comma 312, della legge n. 266/2005,
l'utilizzo  delle  risorse  corrispondenti  agli impegni di spesa non
revocati,   per   un  importo  a  carico  dello  Stato  pari  a  Euro
46.095.769,35 anziche' risorse pari a Euro 46.950.175,26 previste dal
citato decreto interministeriale 12 maggio 2006 con una differenza di
Euro 854.405,91;
  Considerato  che  con  decreto  interministeriale  17 ottobre  2006
(Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2007) e' stato autorizzato,
sulla  base  delle  richieste presentate dalla regione Veneto entro i
termini  previsti  dall'art.  1,  comma 312, della legge n. 266/2005,
l'utilizzo  delle  risorse  corrispondenti  agli impegni di spesa non
revocati,   per   un  importo  a  carico  dello  Stato  pari  a  Euro
28.298.870,36 anziche' risorse pari a Euro 28.315.228,53 previste dal
citato decreto interministeriale 12 maggio 2006 con una differenza di
Euro 16.358,18;
  Considerato  che  con  decreto  interministeriale  12 ottobre  2006
(Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2007) e' stato autorizzato,
sulla  base  delle richieste presentate dalla regione Liguria entro i
termini  previsti  dall'art.  1,  comma 312, della legge n. 266/2005,
l'utilizzo  delle  risorse  corrispondenti  agli impegni di spesa non
revocati, per un importo complessivo a carico dello Stato pari a Euro
171.731,92   e  che  la  Regione  non  ha  richiesto  l'ammissione  a
finanziamento,  entro  il termine perentorio di sei mesi dall'entrata
in  vigore  del  suddetto  decreto  interministeriale 12 ottobre 2006
dell'intervento  corrispondente,  come  specificato  nell'allegato  B
pag. 4 che fa parte integrante del presente decreto;
  Considerato   che  con  decreto  interministeriale  10 aprile  2007
(Gazzetta  Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2007) e' stato autorizzato,
sulla  base delle richieste presentate dalla regione Campania entro i
termini  previsti  dall'art.  1,  comma 312, della legge n. 266/2005,
l'utilizzo  delle  risorse  corrispondenti  agli impegni di spesa non
revocati, per un complessivo importo a carico dello Stato pari a Euro
247.030.399,73  e  che  la  Regione  non  ha richiesto l'ammissione a
finanziamento entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in
vigore  del  suddetto  decreto interministeriale 10 aprile 2007 di un
intervento,  come  specificato  nell'allegato  B  pag. 6 che fa parte
integrante   del  presente  decreto,  per  un  importo  pari  a  Euro
1.962.536,22;
  Considerato   che  con  decreto  interministeriale  10 aprile  2007
(Gazzetta  Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2007) e' stato autorizzato,
sulla  base  delle richieste presentate dalla regione Sicilia entro i
termini  previsti  dall'art.  1,  comma 312, della legge n. 266/2005,
l'utilizzo  delle  risorse  corrispondenti  agli impegni di spesa non
revocati, per un complessivo importo a carico dello Stato pari a Euro
14.627.788,22  e  che  la  Regione  non  ha  richiesto l'ammissione a
finanziamento entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in
vigore  del  suddetto  decreto interministeriale 10 aprile 2007 di un
intervento  come  specificato  nell'allegato  B  pag.  7 che fa parte
integrante   del  presente  decreto,  per  un  importo  pari  a  Euro
855.000,00;
  Considerato  che  la regione Sardegna non ha richiesto, nei termini
previsti  dall'art.  1, comma 312, della legge n. 266/2005, l'importo
previsto  dal decreto interministeriale del 16 maggio 2006, quale 35%
delle risorse revocate pari a Euro 543.314,08;
  Considerato  che  l'art.  1, commi 310 e 311, della citata legge n.
266  del  2005  prevede  periodiche ricognizioni delle risorse che si
rendono   disponibili   relativamente   agli   interventi  ammessi  a
finanziamento   per   i   quali,   entro  nove  mesi  dalla  relativa
comunicazione  alla  Regione o Provincia Autonoma, gli enti attuatori
non abbiano proceduto alla aggiudicazione dei lavori;
  Considerato che secondo quanto previsto dalle norme succitate si e'
proceduto  ad  una  verifica  congiunta  con le Regioni e le Province
Autonome  interessate e sono stati individuati gli interventi ammessi
a  finanziamento  entro il 31 dicembre 2006 e non aggiudicati, con la
conseguente  revoca  dei  corrispondenti  impegni  di  spesa  come di
seguito riportato:
    regione  Piemonte, Accordo sottoscritto in data 6 settembre 2000,
per  un  importo  a carico dello Stato di Euro 598.555.986,51, di cui
risulta   non   aggiudicato   n.   1   intervento,  come  specificato
nell'allegato  B pag. 1 che fa parte integrante del presente decreto,
per un importo a carico dello Stato di Euro 16.196.827,03;
    Valle  D'Aosta,  Accordo sottoscritto in data 18 aprile 2001, per
un  importo a carico dello Stato di Euro 27.328.591,57 di cui risulta
non  aggiudicato  n.  1  intervento, come specificato nell'allegato B
pag. 2 che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a
carico dello Stato di Euro 4.132.172,00;
    regione  Liguria,  Accordo  sottoscritto in data 27 luglio 2000 e
23 maggio  2002,  per  un importo complessivo a carico dello Stato di
Euro   208.450.784,39,   di   cui  risultano  non  aggiudicati  n.  2
interventi,  come  specificato  nell'allegato  B  pag. 3 che fa parte
integrante  del presente decreto, per un importo complessivo a carico
dello Stato di Euro 35.570.968,94;
    regione  Toscana,  Accordo sottoscritto in data 3 marzo 1999, per
un importo complessivo a carico dello Stato di Euro 348.352.244,26 di
cui  risulta  non  aggiudicato  n.  1  intervento,  come  specificato
nell'allegato  B pag. 5 che fa parte integrante del presente decreto,
per un importo a carico dello Stato di Euro 1.564.864,40;
    regione Sardegna, Accordo sottoscritto in data 29 marzo 2001, per
un importo complessivo a carico dello Stato di Euro 334.943.687,09 di
cui  risulta  non  aggiudicato  n.  1  intervento,  come  specificato
nell'allegato  B pag. 8 che fa parte integrante del presente decreto,
per un importo a carico dello Stato di Euro 1.226.585,14;
  Considerato che secondo quanto previsto dalla norma succitata si e'
proceduto,  inoltre,  ad  una  verifica congiunta con le Regioni e le
Province Autonome interessate e sono stati individuati gli interventi
le  cui richieste di ammissione a finanziamento risultino presentate,
ma  valutate non ammissibili al finanziamento entro ventiquattro mesi
dalla  sottoscrizione  degli  accordi  medesimi,  con  la conseguente
revoca dei corrispondenti impegni di spesa come di seguito riportato:
    regione Sardegna, Accordo sottoscritto in data 29 marzo 2001, per
un importo complessivo a carico dello Stato di Euro 334.943.687,09 di
cui  risultano  non  ammessi  a  finanziamento  n. 3 interventi, come
specificato  nell'allegato  B  pag.  9  che  fa  parte integrante del
presente  decreto, per un importo complessivo a carico dello Stato di
Euro 6.378.242,71;
  Preso  atto che a seguito della risoluzione dei suddetti Accordi di
programma  le  risorse  resesi  disponibili  complessivamente, per le
finalita'  indicate dall'art. 1, comma 311, della citata legge n. 266
del  2005,  sono pari ad un importo totale dei finanziamenti a carico
dello  Stato  di euro 69.473.006,53 come specificato nella tabella di
cui  all'allegato  A (colonna 4) che fa parte integrante del presente
decreto;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  In  applicazione  di  quanto  disposto dall'art. 1, comma 310 della
legge  n.  266/2005  le  risorse  resesi  disponibili a seguito della
risoluzione  degli  Accordi di programma indicati in premessa, per le
finalita' indicate dall'art. 1, comma 311, della medesima legge, sono
pari  ad  un importo totale dei finanziamenti a carico dello Stato di
Euro 69.473.006,53 come specificato nella tabella di cui all'allegato
A  (colonna  4)  che  fa parte integrante del presente decreto, ed in
particolare:
    Euro  17.051.232,94  a  seguito  della  revoca  degli  accordi di
programma gia' sottoscritti con la regione Piemonte;
    Euro  4.132.172,00  a  seguito  della  revoca  degli  accordi  di
programma gia' sottoscritti con la regione Valle D'Aosta;
    Euro  16.358,18 a seguito della revoca degli accordi di programma
gia' sottoscritti con la regione Veneto;
    Euro  35.742.700,86  a  seguito  della  revoca  degli  accordi di
programma gia' sottoscritti con la regione Liguria;
    Euro  1.564.864,40  a  seguito  della  revoca  degli  accordi  di
programma gia' sottoscritti con la regione Toscana;
    Euro  1.962.536,22  a  seguito  della  revoca  degli  accordi  di
programma gia' sottoscritti con la regione Campania;
    Euro 855.000,00 a seguito della revoca degli accordi di programma
gia' sottoscritti con la regione Sicilia;
    Euro  8.148.141,93  a  seguito  della  revoca  degli  accordi  di
programma gia' sottoscritti con la regione Sardegna.