IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE; Visto il titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento; Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo; Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione; Vista l'istanza del 12 febbraio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Robert Gruber nato a Kufstein (Austria) il giorno 19 ottobre 1966, di cittadinanza austriaca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento dei propri titoli di «Doktor der gesamten heilkunde» e di «Facharzt für Ortopädie und Orthopädische Chirurgie» in data 23 novembre 1996 e 11 aprile 2007 conseguiti rispettivamente presso la Leopold-Franzens-Universität e l'sterreichische Ärztekammer - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico e medico specializzato in ortopedia e traumatologia; Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dall'interessato; Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Decreta: Art. 1. I titoli di «Doktor der gesamten heilkunde» e di «Facharzt für Ortopädie und Orthopädische Chirurgie» conseguiti presso la Leopold-Franzens-Universität e l'sterreichische Ärztekammer - Austria, in data 23 novembre 1996 e 11 aprile 2007 dal sig. Robert Gruber, nato a Kufstein (Austria) il giorno 19 ottobre 1966, sono riconosciuti quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico e medico specializzato in ortopedia e traumatologia.