IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista   la  direttiva  2005/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  7 settembre  2005,  relativa  al riconoscimento delle
qualifiche   professionali  cosi'  come  modificata  dalla  direttiva
2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE;
  Visto il titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto
in  parola,  relativo  alla  procedura di riconoscimento in regime di
stabilimento;
  Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede
che  le  disposizioni  di cui al comma 3 del medesimo articolo non si
applicano  se  la  domanda  di  riconoscimento  ha per oggetto titoli
identici a quelli su cui e' stato provveduto con precedente decreto e
nei  casi  di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del
citato decreto legislativo;
  Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto
legislativo  concernente  il  principio  di riconoscimento automatico
sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;
  Vista   l'istanza  del  12 febbraio  2008,  corredata  da  relativa
documentazione,  con  la  quale il sig. Robert Gruber nato a Kufstein
(Austria)  il  giorno  19 ottobre 1966, di cittadinanza austriaca, ha
chiesto  a  questo  Ministero  il riconoscimento dei propri titoli di
«Doktor  der  gesamten  heilkunde»  e  di «Facharzt für Ortopädie und
Orthopädische  Chirurgie»  in  data 23 novembre 1996 e 11 aprile 2007
conseguiti  rispettivamente  presso la Leopold-Franzens-Universität e
l'sterreichische  Ärztekammer  -  Austria, al fine dell'esercizio, in
Italia,  della  professione  di  medico  e  medico  specializzato  in
ortopedia e traumatologia;
  Accertata  la  completezza  e  la  regolarita' della documentazione
prodotta dall'interessato;
  Accertata   la   sussistenza   dei   requisiti   di  legge  per  il
riconoscimento  automatico  del  titolo  in  questione sulla base del
coordinamento delle condizioni minime di formazione;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  I  titoli  di  «Doktor  der  gesamten heilkunde» e di «Facharzt für
Ortopädie   und   Orthopädische   Chirurgie»   conseguiti  presso  la
Leopold-Franzens-Universität   e   l'sterreichische   Ärztekammer   -
Austria,  in  data  23 novembre 1996 e 11 aprile 2007 dal sig. Robert
Gruber,  nato  a  Kufstein  (Austria) il giorno 19 ottobre 1966, sono
riconosciuti  quali  titoli  abilitanti all'esercizio in Italia della
professione   di   medico  e  medico  specializzato  in  ortopedia  e
traumatologia.