IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, istitutivo del Ministero per le politiche agricole; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e le successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione del 28 giugno 2001, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/2000; Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001; Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999; Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. In ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000, relativo ai termini e le modalita' per la dichiarazione delle superfici vitate; Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2004, concernente le modalita' per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1282/01; Ritenuta la necessita' di dare attuazione alle disposizioni comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione del regime di estirpazione dei vigneti; Ritenuta la necessita' di avvalersi delle facolta' previste dalla normativa comunitaria citata al fine anche di evitare problemi di carattere ambientale in particolari zone la cui individuazione compete alle Regioni ed alle Province autonome; Ritenuta la necessita' di emanare, in applicazione della normativa comunitaria, disposizioni di carattere generale per rendere applicabile il regime dell'estirpazione previsto dai citati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008; Ritenuto, altresi', necessario che sia Agea Coordinamento ad inviare alla Commissione UE le informazioni previste dal citato regolamento (CE) n. 555/08; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 17 luglio 2008; Decreta: Art. 1. 1. Le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varieta' di uve da vino, di seguito denominati «viticoltori», possono beneficiare del premio all'estirpazione previsto agli articoli 98 e seguenti del regolamento (CE) del Consiglio n. 479/08, di seguito denominato «regolamento», ed agli articoli 67 e seguenti del regolamento (CE) della Commissione n. 555/08 di seguito denominato «regolamento applicativo». 2. Le varieta' di uve da vino sono quelle classificate dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in conformita' all'accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e Province autonome del 25 luglio 2002.