IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Vista  la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente «Disposizioni per
l'adeguamento    dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
  Visto  il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, istitutivo del
Ministero per le politiche agricole;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni,  nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare
il comma 23 dell'art. 1;
  Visto  il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni
urgenti  per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione
dell'art.  1,  commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche e le successive modifiche ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n.
18,  recante  Regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1282/2001  della  Commissione del
28 giugno  2001,  recante  modalita'  di applicazione del regolamento
(CE)  n.  1493/1999  per  quanto  riguarda  le  informazioni  per  la
conoscenza  dei  prodotti  e  il  controllo  del  mercato nel settore
vitivinicolo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/2000;
  Visto   il   regolamento   (CE)  n.  1782/2003  del  Consiglio  del
29 settembre  2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno   diretto  nell'ambito  della  politica  agricola  comune  e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che
modifica  i  regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n.
1453/2001,  (CE)  n.  1454/2001,  (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999,
(CE)  n.  1254/1999,  (CE)  n.  1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n.
2529/2001;
  Visto  il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile
2008,  relativo  all'organizzazione  comune del mercato vitivinicolo,
che  modifica  i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, (CE) n.
1290/2005  e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e
(CE) n. 1493/1999;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  555/2008  della  Commissione, del
28 giugno  2008, recante modalita' di applicazione del regolamento CE
n.  479/2008  del  Consiglio  relativo  all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo. In ordine ai programmi di sostegno, agli scambi
con  i  paesi  terzi,  al  potenziale  produttivo  e ai controlli nel
settore vitivinicolo;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26 luglio  2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20  settembre 2000, relativo ai termini
e le modalita' per la dichiarazione delle superfici vitate;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8 ottobre  2004,  concernente  le
modalita' per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1282/01;
  Ritenuta   la  necessita'  di  dare  attuazione  alle  disposizioni
comunitarie  previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n.
555/2008   per   quanto   riguarda   l'applicazione   del  regime  di
estirpazione dei vigneti;
  Ritenuta  la  necessita' di avvalersi delle facolta' previste dalla
normativa  comunitaria  citata  al  fine anche di evitare problemi di
carattere  ambientale  in  particolari  zone  la  cui  individuazione
compete alle Regioni ed alle Province autonome;
  Ritenuta  la necessita' di emanare, in applicazione della normativa
comunitaria,   disposizioni   di   carattere   generale  per  rendere
applicabile   il   regime   dell'estirpazione   previsto  dai  citati
regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008;
  Ritenuto,  altresi',  necessario  che  sia  Agea  Coordinamento  ad
inviare  alla  Commissione  UE  le  informazioni  previste dal citato
regolamento (CE) n. 555/08;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province autonome di Trento e Bolzano
espressa nella seduta del 17 luglio 2008;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Le  persone  fisiche  o  giuridiche  che  conducono vigneti con
varieta' di uve da vino, di seguito denominati «viticoltori», possono
beneficiare  del  premio all'estirpazione previsto agli articoli 98 e
seguenti  del  regolamento  (CE)  del Consiglio n. 479/08, di seguito
denominato   «regolamento»,   ed  agli  articoli 67  e  seguenti  del
regolamento  (CE)  della  Commissione n. 555/08 di seguito denominato
«regolamento applicativo».
  2.  Le  varieta'  di  uve  da  vino  sono quelle classificate dalle
Regioni  e  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano in conformita'
all'accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le
Regioni e Province autonome del 25 luglio 2002.