IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto   l'art. 4  della  legge  24 dicembre  2003,  n. 350,  ed  in
particolare,  il comma 177, come modificato ed integrato dall'art. 1,
comma 13,  del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla
legge  30 luglio  2004,  n. 191,  nonche'  dall'art. 16  della  legge
21 marzo  2005,  n. 39,  che  reca disposizioni sui limiti di impegno
iscritti   nel   bilancio  dello  Stato  in  relazione  a  specifiche
disposizioni legislative;
  Visto,  altresi', il comma 177-bis dell'art. 4 della medesima legge
n. 350/2003,   introdotto   dall'art. 1,   comma 512,   della   legge
27 dicembre  2006,  n. 296,  che  ha  integrato  la  disciplina delle
procedure  da  seguire  per  l'utilizzo  di  contributi  pluriennali,
prevedendo,  in  particolare,  che questo sia autorizzato con decreto
del  Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi
sul  fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto
a legislazione vigente;
  Visto  l'art. 1, comma 75, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004,
che  detta  disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati
ad intero carico del bilancio dello Stato;
  Visto  l'art. 4,  comma 95  della  legge  24 dicembre  2003, n. 350
(legge finanziaria 2004) con il quale, per la prosecuzione dei lavori
di  ricostruzione  degli  immobili  danneggiati  dal  sisma  del  7 e
11 maggio   1984,   e'   stato   autorizzato  un  limite  di  impegno
quindicennale di Euro 1.000.000,00 a decorrere dall'anno 2005;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3444
del  2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 2005), con la quale si e'
provveduto   alla   ripartizione  del  suddetto  limite  di  impegno,
attribuendo,   tra   l'altro,   alla  regione  Molise,  l'importo  di
Euro 460.172,00;
  Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
6 giugno 2006 (in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 2006);
  Vista  la  circolare  del  Ministero  dell'economia e delle finanze
n. 13 del 5 aprile del 2004 (in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2004);
  Vista  la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del
28 giugno 2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 2005);
  Vista  la  circolare  del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato  -  n. 15 del
28 febbraio  2007,  recante  «Procedure  da seguire per l'utilizzo di
contributi pluriennali», secondo la normativa introdotta con la sopra
richiamata legge n. 296/2006, art. 1, commi 511 e 512;
  Vista  la  nota  del  14 febbraio 2008, prot. DPC/BRU/10524, con la
quale   il   Dipartimento   della   protezione   civile,  ha  chiesto
l'attualizzazione  del  citato  contributo  pluriennale relativo alla
quota parte attribuita alla regione Molise;
  Considerato  che,  dalle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 4,
comma 177-bis  della  richiamata  legge n. 350 del 2003, e' risultato
che,  dall'attualizzazione  dei  contributi quindicennali oggetto del
presente  decreto, non derivano effetti peggiorativi sul fabbisogno e
sull'indebitamento  netto  rispetto  a quanto previsto a legislazione
vigente;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 4, comma 177-bis della
legge  24 dicembre  2003, n. 350, la regione Molise e' autorizzata ad
utilizzare il contributo pluriennale di Euro 460.172,00 assegnato per
effetto  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
n. 3444  del  2005  richiamata  in  premessa  e  per le finalita' ivi
riportate.
  2.  L'utilizzo  del  contributo  pluriennale  di  cui  al  comma 1,
quantificato  includendo  nel  costo di realizzazione dell'intervento
anche  gli oneri di finanziamento, avverra', con decorrenza dall'anno
2008  e  fino  all'anno 2022, con attualizzazione mediante operazione
finanziaria  con  gli  istituti  finanziari  abilitati che la regione
Molise  e'  autorizzata  a  perfezionare  con un netto ricavo stimato
complessivamente   ammontante   ad  Euro 4.980.287,36  con  oneri  di
ammortamento  per  capitale  ed interessi posti a carico del bilancio
dello Stato.
  3.  L'utilizzo  del  netto  ricavo  avverra' mediante erogazione in
unica  soluzione  nell'anno  2008.  Eventuali  variazioni rispetto al
predetto piano di erogazioni - adeguatamente documentate dal soggetto
aggiudicatore  -  dovranno  essere  preventivamente  comunicate  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile,  che  provvedera'  a  richiedere  autorizzazione in tal senso
al Ministero  dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro
e Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
  4.  Lo schema del contratto di mutuo, preventivamente alla stipula,
dovra'  essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile per il preventivo nulla osta, da
rilasciarsi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento  del  tesoro  -  Direzione VI. Entro trenta giorni dalla
stipula,  l'Istituto  finanziatore  dovra' notificare alla Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della protezione civile
copia conforme dei contratti di mutuo perfezionati.
  5. Nel contratto stipulato dovra' essere inserita apposita clausola
che   prevede  a  carico  dell'istituto  finanziatore,  l'obbligo  di
comunicare, al massimo entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   -  Dipartimento  del  tesoro  e
Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato  (agli uffici
indicati al punto 2 della citata circolare n. 15 del 2007), all'ISTAT
ed  alla  Banca  d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione
finanziaria,  con  indicazione  della  data  e  dell'ammontare  della
stessa,   del   relativo  piano  delle  erogazioni  e  del  piano  di
ammortamento  distintamente per quota capitale e quota interessi, ove
disponibile.