IL DIRIGENTE
                  dell'ufficio di farmacovigilanza

    Visti  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300;
    Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della salute di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
    Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione,
dell'ordinamento  del  personale  dell'AIFA pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 29 giugno 2005;
    Visto  il  decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 «Attuazione
della  direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di modifica)
relativa  ad  un  codice comunitario concernente i medicinali per uso
umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE» (Gazzetta Ufficiale n. 142
del  21 giugno  2006  -  Supplemento Ordinario n. 153), in vigore dal
6 luglio 2006;
    Visto   il   decreto  legislativo  29 dicembre  2007,  n.  274  «
Disposizioni  correttive  al  decreto  legislativo 24 aprile 2006, n.
219,  recante  «Attuazione  della direttiva 2001/83/CE relativa ad un
codice comunitario concernente i medicinali per uso umano"»;
    Considerato  che,  in virtu' dell'art. 38 del decreto legislativo
n.  219/2006  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, e' fatto
obbligo  alle ditte titolari di AIC di presentare domanda di rinnovo,
che il mancato rinnovo comporta la decadenza dell'autorizzazione alla
scadenza  del  quinquennio e che nei casi in cui non venga presentata
domanda di rinnovo, l'AIFA ne da' sollecita comunicazione ai titolari
dell'A.I.C.  e  rende  noto  che  il  medicinale non puo' essere piu'
commercializzato;
    Considerato  che  le  ditte titolari di A.I.C. dei medicinali, di
cui  all'elenco  allegato  alla  presente  determinazione,  non hanno
presentato  domanda  di  rinnovo  per i medicinali di cui al medesimo
elenco, e che l'AIFA ne ha dato loro sollecita comunicazione, a norma
dell'articolo 38, del punto precedente;

                               Adotta
                     la seguente determinazione:

    Per  le  considerazioni  di  cui  in  premessa, le autorizzazioni
all'immissione  in  commercio  dei  medicinali, riportati nell'elenco
allegato che e' parte integrante della presente, non sono rinnovate.
    La   presente  determinazione  viene  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 23 luglio 2008
                                               Il dirigente: Venegoni