IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  l'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, che, per il triennio 2008-2010, istituisce, nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un
Fondo  per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la
contrattazione  di  secondo  livello con dotazione finanziaria pari a
650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010;
  Visto  il  terzo  periodo  della citata disposizione che prevede la
concessione,  in  via  sperimentale  per  il triennio 2008-2010 e nel
limite delle risorse del predetto Fondo, a domanda delle imprese, uno
sgravio  contributivo,  nella misura e secondo la ripartizione di cui
alle  lettere  a)  b) e c) della disposizione medesima, relativo alla
quota  di  retribuzione  imponibile  di cui all'art. 12, terzo comma,
della  legge  30  aprile  1969,  n. 153,  e successive modificazioni,
costituita   dalle   erogazioni  previste  dai  contratti  collettivi
aziendali  e  territoriali,  ovvero  di  secondo livello, delle quali
siano  incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia
correlata  dal  contratto  collettivo  medesimo  alla  misurazione di
incrementi   di   produttivita',   qualita'   e   altri  elementi  di
competitivita'   assunti  come  indicatori  dell'andamento  economico
dell'impresa e dei suoi risultati;
  Visto, in particolare, il comma 68 del citato art. 1 della legge 24
dicembre  2007,  n. 247,  che  demanda ad un decreto del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  le  modalita'  di  attuazione  del
precedente  comma  67  anche  con  riferimento all'individuazione dei
criteri  di priorita' sulla base dei quali debba essere concessa, nel
rigoroso  rispetto  dei  limiti  finanziari previsti, l'ammissione al
predetto  beneficio  contributivo,  e  con  particolare  riguardo  al
monitoraggio dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e
al  rispetto  dei  tetti  di spesa, prevedendo, a tal fine, presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'istituzione di uno
specifico Osservatorio;
  Visto  il  «Protocollo  su  previdenza, lavoro e competitivita' per
l'equita'  e  la  crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 che, nella
parte  relativa  all'incentivazione  della  contrattazione di secondo
livello, indica criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra
contrattazione aziendale e contrattazione territoriale;
  Considerata l'opportunita' di avvalersi dei predetti criteri;
  Ravvisata  l'esigenza  che,  ai  fini  dell'ammissione al beneficio
contributivo di cui al comma 67 dell'art. 1 della citata legge n. 247
del  2007,  i  contratti  territoriali  devono determinare criteri di
misurazione  e  valutazione economica della produttivita', qualita' e
altri  elementi di competitivita', sulla base di indicatori assunti a
livello  territoriale  con  riferimento alla specificita' di tutte le
imprese del settore;
  Considerato  che,  fermi restando in sede di prima applicazione del
presente  decreto i vigenti criteri assunti dai contratti aziendali e
territoriali come indicatori dell'andamento economico delle imprese e
dei  suoi  risultati,  occorre  pervenire  all'elaborazione  di nuovi
omogenei  criteri  di  riferimento in materia, onde renderli coerenti
con  gli  obiettivi  definiti nel menzionato protocollo del 23 luglio
2007;
  Ravvisata   l'opportunita',  in  fase  di  prima  applicazione,  di
determinare  per  il  solo anno 2008 la misura della quota costituita
dalle  erogazioni  previste  dai  contratti  collettivi  aziendali  e
territoriali,  ovvero  di secondo livello, sulla quale e' concesso lo
sgravio per tale anno, anche al fine delle necessarie valutazioni per
gli  anni  successivi  come  derivanti dall'attivita' di monitoraggio
relativa all'applicazione per l'anno 2008;
  Visto  l'art. 27  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 30
maggio  1955, n. 797, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre
1955, n. 206 e successive modificazioni;
  Visto   l'art. 1   del   decreto-legge   9  ottobre  1989,  n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;
  Visto l'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni;

                              Decreta:

                               Art. 1.

          Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi

  1. Le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi
per   incentivare   la  contrattazione  di  secondo  livello  di  cui
all'art. 1,  comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007,
n. 247,  sono  ripartite  nella  misura  del  62,5  per  cento per la
contrattazione  aziendale  e del 37,5 per cento per la contrattazione
territoriale.  Fermo  restando  il  limite  complessivo  annuo di 650
milioni  di euro, in caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale
attribuita  a  ciascuna delle predette tipologie di contrattazione la
percentuale residua e' attribuita all'altra tipologia.