Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n
164;
    Esaminata  la  domanda della regione Piemonte, del 23 marzo 2006,
intesa  ad  ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata  e  garantita  del  vino  «Dolcetto di Ovada Superiore» o
«Ovada»;
    Viste  le  risultanze  dell'esame  organolettico svolto il giorno
3 luglio 2008 ad Alessandria dalla commissione all'uopo designata per
l'accertamento  del «particolare pregio» del vino «Dolcetto di Ovada»
tipologia Superiore;
    Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione, concernente la
predetta  istanza,  tenutasi  a  Frosinone  il  3 luglio 2008, con la
partecipazione  di  rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende
vitivinicole;
    Ha  espresso,  nella  riunione  del  9 luglio  2008,  presente il
funzionario   della   Regione  Piemonte,  parere  favorevole  al  suo
accoglimento,   proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del  relativo
Decreto  direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso.
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  al  disciplinare  di  produzione dovranno, in regola con le
disposizione  contenute  nel  decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e
successive   modifiche   ed   integrazioni,   essere   inviate  dagli
interessati  al  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.