IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni;
  Vista  l'ordinanza  di  applicazione  della  misura cautelare degli
arresti domiciliari, ai sensi dell'ex art. 284 c.p.p., per i reati di
cui  agli  articoli 81,  110,  319 e 321 del codice penale, emessa in
data  21 dicembre  2006,  dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro
nei  confronti  del  sig. Dionisio Gallo, consigliere regionale della
regione  Calabria nonche' vice presidente della commissione regionale
antimafia;
  Viste  le  comunicazioni  prot.  n. 67741/2006/Gab. del 29 dicembre
2006,   prot.   n.   18297/2007/Gab.   del   19 marzo  2007  e  prot.
18999/2007/Gab   del  22 marzo  2007  dell'Ufficio  Territoriale  del
Governo di Catanzaro relative all'ordinanza di cui sopra;
  Viste le note prot. n. 12661/2007/Gab. del 23 febbraio 2007 e prot.
n.  18999/2007/Gab  del  22 marzo  2007 dell'Ufficio Territoriale del
Governo  di Catanzaro con le quali si e' comunicato che il GIP presso
il   Tribunale   del   Riesame   di   Catanzaro   con   provvedimento
dell'11 gennaio 2007 ha revocato la misura degli arresti domiciliari;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato
13 aprile  2007,  che  ha  accertato la sospensione nei confronti del
sig.  Dionisio  Gallo  dalla  carica  di  consigliere regionale della
regione Calabria dal 21 dicembre 2006 all'11 gennaio 2007;
  Vista  la  nota  dell'Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro
del  16 giugno  2008  prot. n. 35409, con la quale sono stati inviati
gli atti trasmessi dal Tribunale Ordinario di Catanzaro - Sezione del
Giudice  per  le  indagini  preliminari,  ivi  indicati,  relativi al
fascicolo  processuale n. 2714/04RGNR.D.D.A. e n. 81/2008 a carico di
Dionisio  Gallo  ed  altri, ai sensi dell'art. 15, comma 4-ter, della
citata legge n. 55/90;
  Vista  la sentenza pronunciata mediante lettura del dispositivo del
giudice  del  Tribunale  Ordinario di Catanzaro - Sezione del Giudice
per  le  indagini  preliminari  del  9 giugno  2008 che ha dichiarato
Dionisio  Gallo colpevole del reato di cui agli articoli 81, 110, 319
e 321 del codice penale, ascritti ai Capi L e relative specificazioni
come  allo stesso contestate, 11, 16, 17, 18, 23, 26, 27, 29, 31 e 41
della rubrica;
  Considerato  che  il  menzionato  art.  15, comma 4-bis, dispone la
sospensione  di  diritto,  fra  l'altro, dalle cariche di «presidente
della giunta regionale, assessore e consigliere regionale» per coloro
che  hanno  riportato una condanna non definitiva per taluni delitti,
fra  cui  quello  relativo  alla  corruzione per un atto contrario ai
doveri d'ufficio di cui all'art. 319 del c.p.;
  Visto 1'art. 545 c.p.p. a norma del quale la sentenza e' pubblicata
in  udienza  mediante  la  lettura del dispositivo, nella fattispecie
intervenuta in data 9 giugno 2008;
  Rilevato,  pertanto,  che  da  quella  data  decorre la sospensione
prevista dal ripetuto art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/90;
  Attesa  la  necessita' e l'urgenza di provvedere, il che esclude in
radice  l'applicabilita'  degli  articoli 7  e 8 della legge 7 agosto
1990,  n.  241  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  come
sottolineato  anche  nella  citata  sentenza  della  Suprema Corte di
Cassazione n. 17020/2003;
  Sentiti  il  Ministro  per i rapporti con le Regioni ed il Ministro
dell'interno;

                              Decreta:

  A  decorrere dal 9 giugno 2008 e' accertata la sospensione del sig.
Dionisio  Gallo  dalla  carica di consigliere regionale della regione
Calabria,  ai  sensi  dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo
1990, n. 55.
    Roma, 25 luglio 2008
                                            Il Presidente: Berlusconi