A  seguito dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  - n. 159 del 9 luglio 2008 del decreto del Ministero
delle  infrastrutture  30  aprile 2008, n. 119, recante: «Regolamento
tecnico  per  l'accreditamento degli organismi di ispezione di tipo B
ai  sensi  della  norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, di cui all'art. 28,
comma 4,  dell'allegato  XXI  al  decreto legislativo 12 aprile 2008,
n. 163,  e  successive  modificazioni ed integrazioni.», viene qui di
seguito riportato il testo delle relative note.

Avvertenza:
    Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'  stato  redatto
dall'amministrazione  competente  per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi,  sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana, approvato
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  1985,
n. 1092,  al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge  alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

    - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988,
n. 400  recante:  «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. e' il seguente:
    «3.  Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottoordinate
al  Ministro  quando  la  legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono
essere  adottati  con  decreti  interministeriali,  ferma restando la
necessita'  di  apposita  autorizzazione  da  parte  della  legge.  I
regolamenti  ministeriali  ed  interministeriali  non possono dettare
norme  contrarie  a  quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono  essere  comunicati  al Presidente del Consiglio dei ministri
prima dalla loro emanazione.
    4.  I regolamenti di cui ai comma 1 ed i regolamenti ministeriali
ed   interministeriali   che   devono   recare  la  denominazione  di
«regolamento»  sono  adottati  previo  parere del Consiglio di Stato,
sottoposti  al  visto  ed  alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».
    -  Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante: «Codice
dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori, servizi e forniture in
attuazione  delle  direttive  2004/17/CE e 2004/18/CE», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O.
Note all'art. 2:
    -  Il  testo  dell'art. 27, comma 1 dell'allegato XXI del decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n. 163  e successive modificazioni ed
integrazioni e' il seguente:
    «Art. 27  (Finalita'  della  verifica).  -  1. La verifica di cui
all'art. 112  del codice, di seguito denominata anche validazione, e'
finalizzata ad accertare la sussistenza, nel progetto a base di gara,
dei  requisiti minimi di appaltabilita', nonche' la conformita' dello
stesso  alla  normativa  vigente. In ogni fase della progettazione il
soggetto  aggiudicatore  provvede  altresi',  ove  necessario  con il
supporto  di  consulenti esterni, a tutte le ulteriori verifiche atte
ad accertare la qualita' del progetto, la correttezza delle soluzioni
prescelte  dal  progettista e la rispondenza del progetto stesso alle
esigenze funzionali ed economiche del soggetto aggiudicatore.».
    -  Il  testo  dell'art. 35, comma 1 dell'allegato XXI del decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n. 163  e successive modificazioni ed
integrazioni e' il seguente:
    «Art. 35  (Le  modalita' di validazione). - 1. La validazione del
progetto  posto  a base di gara e' espressa mediante un atto formale,
sottoscritto dal responsabile del procedimento, che riporti gli esiti
delle  verifiche  effettuate  ai  fini  della  validazione  da  parte
dell'organismo  di  controllo  e quelli dell'esame in contraddittorio
con  progettista,  con  la  partecipazione delle strutture tecniche o
degli  organismi  di  controllo  e  del  direttore dei lavori laddove
nominato.».
Note all'art. 3:
    -   Il   testo   dell'art. 37,   dell'allegato  XXI  del  decreto
legislativo  12 aprile  2006,  n. 163  e  successive modificazioni ed
integrazioni e' il seguente:
    «Art. 37   (Le   garanzie).   -   1.   Il   soggetto   incaricato
dell'attivita'   di  verifica  deve  essere  munito,  dalla  data  di
accettazione  dell'incarico,  di  una polizza indennitaria civile per
danni  a  terzi  per  i  rischi  derivanti  dall'attivita' di propria
competenza avente le seguenti caratteristiche e durata:
      a)  nel  caso  di  polizza  specifica  limitata all'incarico di
validazione  del progetto preliminare, la polizza medesima deve avere
durata  fino  alla  data  di  approvazione del progetto definitivo da
parte della stazione appaltante;
      b)  nel  caso  di  polizza  specifica  limitata all'incarico di
verifica  ai  fini  della  validazione  del  progetto  definitivo, la
polizza  medesima  dovra'  avere  durata  fino  alla approvazione del
progetto esecutivo da parte della stazione appaltante;
      c)  tutte  le  polizze suddette dovranno avere un massimale non
inferiore  ai  5  per  cento  del valore dell'opera, con il limite di
dieci milioni di' euro;
      d)  nel  caso in cui l'affidatario dell'incarico di validazione
sia  coperto  da  una  polizza  professionale  generale  per l'intera
attivita',  detta  polizza  deve  essere  integrata attraverso idonea
dichiarazione  della  compagnia  di  assicurazione  che garantisca le
condizioni di cui ai punti a), b), c) per lo specifico progetto.
    2.  Il  premio relativo a tale copertura assicurativa e' a carico
della   Amministrazione   di  appartenenza  del  soggetto  incaricato
dell'attivita'  di  verifica,  mentre  sara'  a  carico  del soggetto
affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.».

Note all'art. 4:
    -  Il  testo  del  comma  5  dell'art. 30,  dell'allegato XXI del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni
ed integrazioni e' il seguente:
    «5. L'affidamento dell'incarico esterno di verifica e validazione
e'  incompatibile  con  lo svolgimento per il medesimo progetto della
progettazione,  del  coordinamento  della  medesima,  della direzione
lavori e del collaudo.».

Note all'art. 6
    - Il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 reca:
    «Modifiche  al  regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre
1999,   n. 509   del   Ministro   dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e tecnologica» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
12 novembre 2004, n, 266.
    -   Il   decreto   ministeriale 3  novembre  1999,  n. 509  reca:
«Regolamento  recante  norme  concernenti l'autonomia didattica degli
atenei»  ed  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000,
n. 2.
    -  I  testi  degli articoli 33 e 34 dell'allegato XXI del decreto
legislativo  12 aprile  2006  n. 163  e  successive  modificazioni ed
integrazioni sono i seguenti:
    «Art. 33   (Principi  generali  delle  verifiche  ai  fini  della
validazione).  -  1.  La verifica ai fini della validazione, eseguite
nel rispetto delle disposizioni della norma UNI GE EN ISO/IEC 17020
      progetto  preliminare  costituito  dai  documenti  di  progetto
descritti nella Sezione I - Articoli 1/2/3/4/5/6/7 del presente atto;
      progetto   definitivo   costituito  dai  documenti  progettuali
descritti  alla  Sezione II - Articoli 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18
del presente atto,
    2. Gli aspetti del controllo sono:
      a) completezza della documentazione progettuale;
      b) contenuto degli elaborati
      c) congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche;
      d) controllo incrociato tra gli elaborati;
      e) affidabilita' e funzionalita' tecnica dell'intervento.
    a)Completezza della documentazione progettuale.
    Controllo  della  regolare  sottoscrizione  dei  documenti, della
sussistenza   dell'obbligo  normativo  di  sottoporre  a  particolari
verifiche  il progetto e verifica dell'esistenza di quanto prescritto
dalle normative vigenti
    b) Controllo del contenuto degli elaborati.
    Controllo  relativo  alla  completezza,  adeguatezza  e chiarezza
degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico economici
anche  in  relazione  alla  documentazione  di riferimento al fine di
raggiungere  un'univoca e puntuale computazione dei manufatti e delle
opere  oggetto  delle  rappresentazioni  grafiche e delle descrizioni
contenute  nelle  relazioni  tecniche  (geometria  delle opere, tipo,
caratteristiche, qualita' e quantita' dei materiali);
    c) Congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche.
    Univoca  definizione  dell'opera  negli  elaborati grafici, nelle
relazioni  tecniche,  nei  capitolati e nelle quantita' riportate nei
computi  metrici, per quanto riguarda la corrispondenza tra elaborati
progettuali e computi metrici estimativi;
    congruenza  tra  i  risultati  delle  verifiche interne eseguite,
sopra   descritte,  e  le  prescrizioni  contenute  nello  schema  di
contratto;
    d) Controllo incrociato fra elaborati.
    Verifica dell'assenza di discordanze fra elaborati riguardanti la
medesima  opera  ed  afferenti a tematiche progettuali e/o discipline
distinte;
    verifica dell'assenza di eventuali incongruenze all'interno della
singola  opera  caratterizzata da processi costruttivi successivi e/o
diversi tra di loro;
    e) Affidabilita' e funzionalita' tecnica dell'intervento.
    Accertamento  del grado di approfondimento delle, indagini, delle
ricerche,  degli  studi  e  delle  analisi  eseguite a supporto della
progettazione;
      rispondenza  dei  criteri  di  scelta  e  dimensionamento delle
soluzioni  progettuali  alle  indagini  eseguite, alle prescrizioni e
alle  indicazioni fornite nella documentazione di riferimento e nelle
specifiche fornite dal committente;
      attuabilita'  delle  soluzioni  proposte per quanto riguarda la
cantierizzazione  e  le  fasi  degli  interventi  in  relazione  alle
funzionalita'  dell'opera,  comparando  il  progetto con altri simili
gia' realizzati e sperimentati;
      verifica  dell'attendibilita'  delle relazioni di calcolo delle
strutture  e  degli impianti con particolare riguardo ai procedimenti
di  calcolo e ai livelli di sicurezza per l'analisi del comportamento
delle opere provvisionali e definitive;
      verifica  del livello di dettaglio dei calcoli in rapporto alle
indagini  eseguite,  alle descrizioni delle relazioni tecniche e alle
illustrazioni  degli  elaborati  grafici  delle  diverse  parti delle
opere;
      rispondenza   delle   scelte   progettuali   alle  esigenze  di
manutenzione e gestione;
      verifica  di  ottemperanza  alle  prescrizioni  degli organismi
preposti alla tutela ambientale e paesaggistica, nonche' di eventuali
altri  organismi  e  controllo  del rispetto dei parametri fissati da
norme italiane e/o internazionali;
      rispondenza  dell'intervento  a  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo  14 agosto  i  990,  n. 494  e  dal  decreto  legislativo
19 novembre  1999,  n. 520,  in  materia  di  piani di sicurezza, ivi
comprese   le   computazioni  analitiche  dei  relativi  costi  della
sicurezza;
      rispondenza  dei  tempi  di  risoluzione delle interferenze con
l'avvio  dei  lavori  principali  o,  nel caso di sovrapposizione dei
tempi  con  i  lavori  principali,  esistenza di specifiche nonne nel
capitolato speciale d'appalto.
    3.  A  conclusione  delle  attivita' di verifica viene redatto un
rapporto finale sottoscritto dal responsabile del gruppo di ispezione
e   dagli   ispettori.  Il  rapporto  attesta  l'esito  finale  della
verifica).».
    «Art. 34  (Estensione del controllo e momenti della verifica). 1.
Le  verifiche, come sopra indicate, devono essere adeguate al livello
progettuale  in  esame  e  costituiscono la base di riferimento della
attivita'  di  validazione;  i  capitolati  da redigersi dal soggetto
aggiudicatore  precisano  nel  dettaglio le modalita' di validazione,
integrando le previsioni del presente atto in relazione alla natura e
complessita' dell'opera
    2.  In  presenza di elevata ripetitivita' di elementi progettuali
e/o  di  esistenza  di cui si ha evidenza oggettiva, di casi analoghi
gia'  oggetto  di  verifica,  potranno essere adottati, a seconda dei
casi,  metodi  di  controllo  «a  campione» e/o di «comparazione». Il
metodo  a  campione  prevede  comunque  l'analisi della concezione di
tutti  gli elementi ritenuti fondamentali, con l'esclusione di quelli
che non rispondono a criteri di criticita'; in ogni caso delle scelte
sopra  citate  dovra'  essere fornita opportuna giustificazione nella
pianificazione dell'attivita' di controllo.
    3.  Nel  caso di verifiche precedentemente espletate, l'attivita'
di  controllo  successiva  puo' essere svolta sulle parti costituenti
modifica   o   integrazione  della  documentazione  progettuale  gia'
esaminata.
    4.   Le   verifiche  devono  essere  effettuate  sul  livello  di
progettazione  posto  a  base  di  gara.  In  relazione alla natura e
complessita'    dell'opera   e   delle   modalita'   di   affidamento
dell'appalto,   il   responsabile   del  procedimento  puo'  disporre
l'effettuazione  delle verifiche anche relativamente ad altri livelli
di  progettazione,  pianificando  l'attivita' di verifica in funzione
del  piano  di  sviluppo  della  progettazione e degli adempimenti di
approvazione e autorizzazione da parte degli enti di competenza.
    5.  Le strutture tecniche o gli organismi di controllo incaricati
della  verifica,  possono supportare il responsabile del procedimento
anche  nell'attivita'  di verifica delle perizie di variante in corso
d'opera.
    6.   Lo   svolgimento  dell'attivita'  di  verifica  deve  essere
documentato attraverso la redazione di appositi verbali.».

Note all'art. 8:
    -  Le  parti  II  e  III  del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 rispettivamente recano:
    «Contratti  pubblici  relativi  a lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari».
    «Contratti  pubblici  di  lavori, servizi e forniture nei settori
speciali».
    -  Per  i  riferimenti  del  decreto  22 ottobre  2004,  n, 270 e
3 novembre 1999, n. 509 si veda nelle note all'art. 6.

Note all'art. 10:
    -  Per  il  testo  degli  articoli 33  e 34 dell'allegato XXI del
decreto   legislativo  12 aprile  2006,  n. 163  si  vedano  le  note
all'art. 6.

Note all'art. 15
    -  Il  testo  dell'art. 7,  comma 9  della  legge 1° agosto 2002,
n. 166  recante:  «Modifiche  alla  legge  11 febbraio  1994, n. 109.
Ulteriori   disposizioni  concernenti  gli  appalti  e  il  Consiglio
superiore dei lavori pubblici» e' il seguente:
    «9.   All'unita'   previsionale   di   base  di  cui  al  comma 7
affluiscono, sulla base di apposito regolamento, emanato dal Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  i  proventi  delle  attivita'  del
Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici
connesse  con  l'applicazione  del  regolamento di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e attinenti allo
svolgimento   delle   funzioni  di  organismo  di  certificazione  ed
ispezione,  nonche'  di  notifica  di  altri organismi e di benestare
tecnico europeo. Confluiscono, altresi', in detta unita' previsionale
di  base,  secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 4, della legge
27 dicembre  1997,  n. 449,  i  proventi  dell'attivita'  di studio e
ricerca,  anche  nel  campo  della  modellistica  fisica delle opere,
svolte  dallo stesso Servizio tecnico centrale per l'espletamento dei
compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove
sui  materiali,  ai  sensi  dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971,
n. 1086,  e  di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi
dell'art. 8  del  citato regolamento di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 246 del 1993, nonche' dell'attivita' ispettiva,
relativamente  agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle
costruzioni,  presso  impianti di prefabbricazione e di produzione di
prodotti di impiego strutturale nelle costruzioni civili».
    - Il testo dell'art. 31 dell'allegato XXI del decreto legislativo
12 aprile  2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni e'
il seguente:
    «Art. 31   (Requisiti   per   la  partecipazione  alle  gare  per
l'affidamento  delle attivita' di verifica). - 1. Il responsabile del
procedimento  individua i requisiti minimi per la partecipazione alle
procedure di affidamento della attivita' di verifica dei progetti con
riguardo ai seguenti elementi:
      a) fatturato  globale  per servizi di verifica realizzato negli
ultimi  tre  anni  per  un  importo  da determinare in una misura non
inferiore  a  due volte l'importo stimato dell'appalto dei servizi di
verifica;
      b) avvenuto  svolgimento,  negli ultimi tre anni, di almeno due
appalti  di  servizi  di  verifica  di  progetti relativi a lavori di
importo  almeno  pari  a quello oggetto dell'appalto da affidare e di
natura  analoga  allo  stesso.  Per  servizio  di verifica analogo si
intende  quello  appartenente,  in  via  esemplificativa, ai seguenti
raggruppamenti di tipologia di interventi:
        organismi edilizi ed opere di bioedilizia;
        opere per la mobilita' su gomma e ferro;
        opere relative al ciclo intergrato dell'acqua;
        opere fluviali e marittime;
        opere impiantistiche;
        opere    di    impatto   ambientale,   di   bonifica   e   di
ecocompatibilita'.
    2.  Per  un  periodo  di  tre  anni  dall'entrata in vigore della
presente  Sezione,  il  requisito  di cui alla lettera a) del comma 1
puo'  essere  anche riferito ad attivita' di progettazione, direzione
lavori  e  collaudo.  Il requisito di cui alla lettera b) dei comma 1
puo' essere soddisfatto attraverso la dimostrazione di almeno quattro
servizi analoghi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo di
lavori  per  un  importo  complessivo  pari  a  quello  oggetto della
verifica da affidare.
    3.   Il   soggetto   che  concorre  all'affidamento  dell'appalto
individua in sede di offerta le figure professionali alle quali sara'
affidato  l'incarico della verifica. Le figure professionali proposte
devono  essere  in possesso delle competenze previste dalla norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17020.
    4.  Alle  procedure  di  affidamento  delle attivita' di verifica
possono  partecipare,  in  forma  singola  o  associata,  i soggetti,
accreditati   da   enti  partecipanti  all'European  Cooperation  for
Acereditation  (EA)  ai  sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC
17020  come  organismi di ispezione di tipo A, nonche', per verifiche
di  progetti  relativi  a lavori di importo inferiore a 20 milioni di
euro,  i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), g)
e h), del codice che siano nelle condizioni di cui all'art. 29, comma
1,  lettera b),  del  presente  allegato.  Per  verifiche di progetti
relativi  a  lavori  di  importo  superiore  a  20  milioni  di euro,
l'accreditamento,   ai   sensi  della  predetta  norma  europea  come
organismi  di  ispezione  di tipo A, deve essere posseduto da tutti i
soggetti  concorrenti  in  forma  associata.  In caso di associazione
temporanea  la  mandataria  deve  possedere  una  quota  di requisiti
minimi,  fissata dalla stazione appaltante, in una misura almeno pari
al  50  per  cento;  la  restante  percentuale minima di possesso dei
requisiti  da  stabilirsi in misura non inferiore al 10 per cento dei
requisiti stessi.
    5.  Il  soggetto  che  intende  partecipare  alla  gara  non deve
partecipare  o  avere  partecipato  direttamente o indirettamente ne'
alla  gara  per  l'affidamento della progettazione ne' alla redazione
della  stessa in qualsiasi suo livello. Il mancato rispetto accertato
dalla  stazione  appaltante  su  segnalazione  del  responsabile  del
procedimento  comporta  l'esclusione  per  5  anni dalle attivita' di
verifica   e,   a   tale   fine,   e  comunicato  agli  organismi  di
accreditamento».