Il Ministro per le pari opportunita' emana il seguente avviso per
la presentazione dei progetti di fattibilita', di seguito illustrati.

1.Premessa.

    Con  il  presente avviso si intende dare attuazione allo speciale
programma  di  assistenza previsto dall'art. 13 della legge 11 agosto
2003,  n. 228, recante misure contro la tratta di persone e dall'art.
1  del regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente
della Repubblica, 19 settembre 2005, n. 237.
    La  Commissione interministeriale prevista dall'art. 25, comma 2,
del  regolamento  di  attuazione  del  testo unico sull'immigrazione,
decreto     legislativo     286/98,     ridenominata     «Commissione
interministeriale  per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e
grave  sfruttamento» a seguito dell'entrata in vigore del decreto del
Presidente  della Repubblica 14 maggio 2007, n. 102, valutera', sulla
base  dei  criteri  e  delle  modalita',  previsti dal regolamento di
attuazione  del 19 settembre 2005, n. 237, i progetti di fattibilita'
rivolti  specificamente  ad  assicurare  progetti individualizzati di
assistenza  che garantiscano, in via transitoria, adeguate condizioni
di  alloggio,  di  vitto  e  di assistenza sanitaria alle vittime dei
reati  previsti  dagli  articoli 600  e  601  del codice penale, come
sostituiti,  rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della citata legge
n. 228/2003.
    Definizioni:
      Programma  di assistenza: si intende il programma di assistenza
nel  suo  complesso,  cosi'  come  definito  all'art.  13 della legge
11 agosto   2003,   n.   228,   e   consiste  in  interventi  rivolti
specificamente  ad  assicurare,  in via transitoria, alle vittime dei
reati  previsti  dagli articoli 600 e 601 del codice penale, adeguate
condizioni di alloggio, vitto ed assistenza sanitaria, idonee al loro
recupero fisico e psichico.
      Progetti  di fattibilita': si intendono i progetti da attivarsi
ad  iniziativa  di  regioni,  enti  locali o enti privati indicanti i
tempi,  le  modalita'  e  gli  obiettivi che si intendono conseguire,
nonche'   le  strutture  organizzative  e  logistiche  specificamente
destinate, tesi a realizzare singoli e diversi progetti di assistenza
individualizzati  e  presentati,  ai fini del finanziamento di cui al
Programma  di  assistenza,  ai sensi del Regolamento di attuazione di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2005, n.
237.
      Progetti individualizzati di assistenza: si intendono i singoli
progetti  di  assistenza  da realizzarsi, all'interno dei progetti di
fattibilita',  a  favore  delle  vittime  di  tratta  e  riduzione  o
mantenimento  in schiavitu' o in servitu', di cui all'art. 1, comma 4
del decreto del Presidente della Repubblica n. 237/2005.

2.Obiettivi.

    Nel quadro dell'attuazione dello speciale programma di assistenza
previsto  dall'art. 13 della legge n. 228/2003, costituiscono oggetto
del  presente  avviso  i progetti di fattibilita', di durata annuale,
per  la  realizzazione  di  progetti  individualizzati di assistenza,
ciascuno  della  durata di tre mesi, prorogabili fino ad altri tre, a
favore  delle  vittime  dei  reati  di  riduzione  o  mantenimento in
schiavitu' o in servitu' e di tratta di persone.
    Tali   progetti,  che  tengano  conto  delle  eventuali  esigenze
collegate  alla tipologia delle medesime vittime, alla loro eta' e al
tipo di sfruttamento subito, devono prevedere in ogni caso:
      fornitura  alle  vittime  di  alloggio  e ricovero in strutture
adeguate;
      assistenza  che accompagni le vittime a far emergere la propria
condizione;
      disponibilita' di servizi socio-sanitari di pronto intervento;
      convenzioni  con  gli enti impegnati in programmi di assistenza
ed integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n  286  e comunque con i servizi sociali degli enti
locali.
    I  progetti  di  fattibilita'  possono  essere  presentati  dalle
regioni,  dagli enti locali e dai soggetti privati, convenzionati con
tali  enti,  regolarmente  iscritti,  alla  data  di  scadenza  della
presentazione  della  domanda  di  finanziamento  di  cui al presente
avviso, nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli
enti  che  svolgono  attivita' a favore di stranieri immigrati di cui
all'art.  52,  comma 1,  lettera b) del regolamento di attuazione del
testo unico concernente la disciplina sull'immigrazione e norme sulla
condizione   dello   straniero,  approvato  con  decreto  legislativo
25 luglio   1998,   n.   286,  e  successive  modifiche,  secondo  le
disposizioni che verranno di seguito indicate.

3.Risorse programmate.

    L'ammontare  delle  risorse destinate ai progetti di fattibilita'
di  cui  al  presente  avviso  e' di 2.500.000,00 Euro a valere sulle
risorse  assegnate al Dipartimento per le pari opportunita', ai sensi
dell'art.  13,  comma 3,  della  legge  11 agosto  2003,  n.  228,  e
dell'art. 2 del relativo regolamento di attuazione.
    Le iniziative saranno finanziate come segue:
      nella  misura  dell'80%  del  totale della spesa a valere sulle
risorse statali;
      nella  misura  del  20%  del  totale della spesa a valere sulle
risorse della regione e dell'ente locale. Si precisa che la quota del
20% a carico della regione e dell'ente locale puo' essere corrisposta
in  denaro  e/o  in  valorizzazione  di:  personale,  beni,  mezzi  e
attrezzature.  Queste  ultime  voci  dovranno  essere,  in ogni caso,
quantificate nel preventivo economico (Allegato 3).
    Al  fine  di  assicurare  una equa distribuzione delle risorse su
tutto   il   territorio   nazionale  nessun  progetto  potra'  essere
finanziato  con  risorse statali per un importo superiore ai seguenti
massimali:
      Euro 450.000.000   per   i   progetti   che   coprono   un'area
territoriale  con  popolazione  residente  superiore  a  3.000.000 di
abitanti;
      Euro 400.000  per  i  progetti che coprono un'area territoriale
con popolazione residente dai 2.000.000 ai 3.000.000 di abitanti;
      Euro 200.000  per  i  progetti che coprono un'area territoriale
con popolazione residente superiore a 1.000.000 di abitanti;
      Euro 100.000  per  i  progetti che coprono un'area territoriale
con popolazione residente inferiore a 1.000.000 di abitanti.
    A  tal  fine  faranno  fede  i dati Istat relativi all'anno 2007,
consultabili sul sito http://demo.istat.it
    Si   precisa   che   tali  massimali  sono  riferiti  alla  quota
finanziabile dallo Stato (80%) che non potranno essere, in ogni caso,
superati.
    Tuttavia  e'  possibile  chiedere  il  finanziamento di una quota
parte  di un progetto piu' ampio il cui costo complessivo comporti il
superamento  dei  suddetti  massimali.  In tal caso l'ente proponente
dovra'  attestare,  con  idonea  documentazione,  il finanziamento in
proprio  o  da parte di altro ente per la quota eccedente, di seguito
indicata  come  «quota  extra» ovvero garantire il cofinanziamento in
misura  superiore  al 20%. In ogni caso l'ente proponente e' tenuto a
descrivere  il  progetto  nella  sua  interezza  per  consentire alla
Commissione  una complessiva valutazione qualitativa dell'intervento.
Inoltre   la   quota   extra,   dovra'  essere  debitamente  indicata
nell'apposito Preventivo economico (Allegato 3).

4.Destinatari.

    Sono  destinatari  dei  progetti  le persone vittime dei reati di
riduzione  o  mantenimento in schiavitu' o in servitu' e di tratta di
persone a scopo di sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio.

5.Proponenti ed attuatori.

    Per proponente si intende il soggetto che presenta il progetto di
fattibilita' e lo realizza.
    Il  proponente  e'  responsabile della realizzazione del progetto
presentato.
    Ove  l'attuazione  del  progetto o parte di esso venga affidata a
soggetti  terzi,  da  indicare  specificamente nel progetto stesso, i
proponenti   ne  rimangono  comunque  responsabili  e  mantengono  il
coordinamento delle azioni previste.
    I   soggetti   privati,   proponenti  od  attuatori,  a  pena  di
inammissibilita'  dell'intero  progetto,  debbono essere regolarmente
iscritti  nell'apposita  sezione  del  registro  delle associazioni e
degli enti che svolgono attivita' a favore di stranieri immigrati, di
cui  all'art.  52,  comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione
del   testo   unico  gia'  citato,  alla  data  di  scadenza  per  la
presentazione   della   domanda  di  cui  al  presente  avviso.  Tale
iscrizione  puo'  essere  idoneamente  documentata  anche in forma di
autocertificazione  ai  sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
    Il  progetto  puo'  altresi'  prevedere  piu' soggetti attuatori,
indicando dettagliatamente il riparto di compiti e competenze.
    Possono essere indicate forme di partenariato o di collaborazione
istituzionale   con   soggetti  pubblici,  appositamente  documentate
attraverso lettere d'intento e/o protocolli d'intesa.
    Ciascun proponente puo' presentare un solo progetto.
    L'ente   proponente  non  puo'  essere  indicato  quale  soggetto
attuatore  in  altro  progetto che insista sul medesimo territorio di
riferimento.  Nel caso in cui cio' si verifichi, tale ultimo progetto
sara'    considerato   inammissibile.   Di   conseguenza,   ai   fini
dell'ammissibilita'  del  progetto, l'ente proponente deve presentare
una   dichiarazione   ove  attesti  l'esistenza  di  tale  condizione
(Allegato 4).

    L'ente   proponente   puo'   altresi'   avvalersi   di  forme  di
collaborazione  con  enti  privati,  diversi  dall'eventuale/i ente/i
attuatore/i,  per la fornitura di servizi e/o per la realizzazione di
specifiche  attivita'  necessarie  alla  completa  realizzazione  del
progetto, (es.: consulenza, mediazione linguistica, trasporti, ecc.).
In ogni caso la responsabilita' della gestione dell'intervento ricade
esclusivamente sull'ente proponente.

6.Dimensione territoriale dei progetti

    In  attesa dell'imminente monitoraggio sui progetti di protezione
sociale,  di  cui  agli articoli 18 e 13, che sara' effettuato a cura
dell'Osservatorio  tratta,  istituito  con  decreto  ministeriale del
20 giugno  2007  concepito con il precipuo compito di elaborare tutti
gli  strumenti  necessari al monitoraggio ed all'analisi del fenomeno
della tratta, e' necessario avvalersi, quale norma transitoria, della
seguente    indicazione   per   l'individuazione   della   dimensione
territoriale dei progetti.
    Deve  essere  chiaramente  indicato  il territorio di riferimento
delle  attivita'  e  degli interventi previsti nel progetto, mediante
l'allegazione di elementi concreti concernenti:
    L'impegno  assunto  tramite  il  cofinanziamento  da singoli enti
territoriali;
    L'esistenza  di  protocolli operativi con gli attori presenti sul
territorio (Questure, Comandi Carabinieri, ASL, ecc.);
    L'operativita'  dei partner formalmente coinvolti nelle attivita'
del progetto in quei territori, comprovata da documentazione allegata
al progetto.

7.Durata dei progetti di fattibilita'.

    Ai  fini  del  presente  avviso  saranno ammessi alla valutazione
progetti  di  fattibilita'  della  durata di 12 mesi, all'interno dei
quali  si  realizzino  i singoli programmi individualizzati, ciascuno
della  durata  di  3  mesi,  prorogabili per un ulteriore periodo non
superiore  a  tre  mesi da parte della Commissione, previa tempestiva
istanza   congruamente   motivata   e  ferma  restando  l'entita'  di
finanziamento gia' concesso.

8.Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti


8.1 L'Ente proponente dovra' presentare la seguente documentazione:

      a) la domanda di candidatura, firmata dal legale rappresentante
del soggetto proponente (Allegato 1);
      b) il formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal
legale rappresentante del soggetto proponente (Allegato 2);
      c) una  dichiarazione  sottoscritta  dal  legale rappresentante
dell'ente locale o regione, dalla quale emerga in maniera espressa ed
inequivoca   che   il   progetto   presentato   e'  beneficiario  del
co-finanziamento  nella  misura  almeno  del 20%, cosi' come previsto
dall'art.  25,  comma 1 del Regolamento di attuazione del testo unico
richiamato;
      d) una   analisi  costi-benefici  relativa  alla  finalita'  da
perseguire,  con particolare riferimento alla dimensione territoriale
del  progetto  e/o  alla  diffusione  locale  del  fenomeno, definita
attraverso  i  seguenti  indicatori:  numero di persone destinatarie,
effetto  moltiplicatore,  trasferibilita'  dei  risultati, promozione
delle buone pratiche, valutazione degli interventi;
      e) un preventivo economico, compilato analiticamente secondo lo
schema  di  all'Allegato  3,  suddiviso  nelle  seguenti categorie di
spesa:
        personale (non puo' superare il 60% del costo complessivo);
        mezzi  e  attrezzature  per i servizi di assistenza (non puo'
superare il 10% del costo complessivo);
        spese di gestione per i servizi di prima assistenza;
        costi   generali   (non   puo'   superare  il  7%  del  costo
complessivo);
        spese  di  produzione  e  divulgazione  materiale  (non  puo'
superare il 3% del costo complessivo);
      f) una  scheda  contenente  tutti  gli  elementi  relativi alla
natura,  alle  caratteristiche  e  alle  esperienze  degli  eventuali
soggetti attuatori, se privati;
      g) l'indicazione  della  rete  dei  soggetti pubblici e privati
coinvolti  nel  progetto e le modalita' di collegamento tra i diversi
attori  dell'intervento,  definite e attestate da appositi accordi di
collaborazione;
      h) idonea documentazione che attesti l'eventuale finanziamento,
in  proprio  o  da  parte  di altro ente, di una quota extra, punto 3
dell'avviso (da indicare nell'Allegato 3) ;
      i) la  dichiarazione,  da  parte  dell'Ente proponente, di aver
presentato  un unico progetto e, in quanto tale, di non insistere, in
qualita'   di   soggetto   attuatore,   nel  medesimo  territorio  di
riferimento (Allegato 4);
      j) dichiarazione sulla dimensione territoriale del progetto;

8.2 L'ente  proponente,  se  privato,  dovra'  presentare, oltre alla
documentazione sopra elencata, anche la seguente:

      k) una  scheda  contenente  tutti  gli  elementi  relativi alla
natura,   alle   caratteristiche   e  alle  esperienze  del  soggetto
proponente;
      l) la  convenzione  eventualmente  gia'  stipulata,  ovvero  lo
schema   tipo   di  convenzione  che  l'ente  privato,  proponente  o
attuatore, intende stipulare con gli enti locali o le regioni, per la
realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 26 comma 2 decreto del
Presidente  della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. A tal fine si fa
presente  che  la  convenzione  di  cui sopra deve essere firmata dal
legale  rappresentante  della  regione o dell'ente locale, ovvero, in
sua  vece  da  un  responsabile espressamente delegato per funzione o
materia;
      m) una  dichiarazione,  in forma di autocertificazione ai sensi
dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, attestante l'avvenuta
iscrizione  nell'apposita  sezione  del registro delle associazioni e
degli  enti che svolgono attivita' a favore di stranieri immigrati di
cui  all'art.  52,  comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione
del testo unico gia' citato;

8.3 Requisiti di ammissibilita'

    Non   saranno   ammessi   alla  valutazione,  e  percio'  saranno
considerati  INAMMISSIBILI,  i  progetti non corredati dalla seguente
documentazione:
      lettere : a), b), c), e), h), i), j);
      inoltre per l'ente proponente privato, lettere: k), l) m).
    Inoltre,  a  pena di inammissibilita', i progetti dovranno essere
inviati o consegnati al Dipartimento entro e non oltre quarantacinque
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
    L'ammissibilita'  dei progetti verra' riscontrata preventivamente
alla valutazione.
    La  convenzione di cui alla lettera l) del punto 8.2 del presente
bando,  qualora sia formalizzata successivamente all'approvazione del
progetto, dovra' pervenire al Dipartimento entro e non oltre sessanta
giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione del progetto.

9.Assistenza tecnica per la definizione delle domande.

    Il  testo del presente avviso, nonche' tutti i relativi allegati,
saranno disponibili sul sito http://www.pariopportunita.gov.it
    I   soggetti   interessati   potranno   contattare,  inoltre,  la
segreteria   tecnica   della  Commissione  interministeriale  per  il
sostegno   alle   vittime   di   tratta:  tel. 06  67792450,  e-mail:
articolo13@palazzochigi.it

10.Valutazione dei progetti

    La   valutazione   dei   progetti  e'  svolta  dalla  Commissione
interministeriale di cui in premessa.
    La  Commissione  provvede  alla  valutazione dei progetti tramite
apposite  griglie tecniche di attribuzione di punteggio sulla base di
indicatori e criteri, di seguito esplicitati.
    La  Commissione  procede  ad  un  esame  di  merito  dei progetti
presentati,  sulla  base  di  una  scheda  tecnica  di  cui  al punto
precedente,  con  una  scala  di punteggio da 0 a 100. La Commissione
stabilisce,  altresi', una soglia minima di qualita', esplicitata dal
punteggio  ottenuto,  al  di  sotto  della  quale  i progetti, seppur
ammissibili   dal   punto   di   vista  formale,  non  sono  ritenuti
finanziabili: la soglia minima e' fissata in 55 punti.
    Il punteggio assegnato dalla Commissione e' cosi' ripartito:
    Area 1 - Competenze e capacita' organizzativa punti da 0 a 20:
      esperienza   e   capacita'   organizzativa   del  proponente  e
dell'eventuale  ente  attuatore,  anche  in  relazione  ai  risultati
conseguiti,  comprovata da idonea documentazione attestante il numero
delle  vittime  assistite  ed  il  numero  di  inserimenti lavorativi
effettuati   nell'ambito   dei  precedenti  progetti  finanziati  dal
Dipartimento  per  i  diritti  e  le  pari  opportunita',  nonche' in
relazione   alla   puntualita'   nell'invio   delle   rendicontazioni
economiche,  delle  relazioni  d'attivita'  ed  alla qualita' di tale
documentazione:
      ente proponente:
        titolarita'  o  gestione  di  progetti  ex.  art.  18 decreto
legislativo 286/98 (punti da 0 a 3
        titolarita' o gestione di progetti ex. art. 13 legge 228/2003
(punti da 0 a 3
        titolarita'  o  gestione di altri progetti o iniziative sulla
tratta (punti da 0 a 1);
      ente/enti attuatore/i:
        titolarita'  o  gestione  di  progetti  ex.  art.  18 decreto
legislativo 286/98 (punti da 0 a 3);
        titolarita' o gestione di progetti ex. art. 13 legge 228/2003
(punti da 0 a 3);
        titolarita'  o  gestione di altri progetti o iniziative sulla
tratta (punti da 0 a 1);
        cantierabilita' del progetto (punti da 0 a 1);
        disponibilita'   di   personale   in   possesso  di  adeguata
professionalita'  e/o  di  competenze  specialistiche  In particolare
saranno   tenute  in  considerazione  la  formazione  e  l'esperienza
specifica  sulla  tratta,  l'adeguatezza  della copertura dei servizi
assicurata  dal  personale  previsto, la diversificazione dei ruoli e
delle   figure   professionali,   documentata   possibilmente   anche
attraverso curricula. Tali figure potrebbero includere: coordinatore,
psicologo,    operatore/operatrice   pari   di   origine   straniera,
operatore/operatrice   pari  transessuale,  educatore  professionale,
mediatore  sociale,  assistente  sociale.  Inoltre  sara'  tenuta  in
considerazione  la  previsione  di  una consulenza legale e sanitaria
(punti da 0 a 5);
    Area  -  2 Impatto sul contesto territoriale di riferimento punti
da 0 a 20:
      dimensione  del  territorio di riferimento, considerata in base
ai  parametri  indicati  al punto 6 del presente avviso (punti da 0 a
8);
      unicita' del progetto sul territorio di riferimento (punti da 0
a 3);
      diffusione del fenomeno sul territorio di riferimento (punti da
0 a 5);
      localizzazione  e/o  estensione  del  progetto in zone dove non
sono stati ancora realizzati interventi strutturati (punti da 0 a 4);
    Area 3 - Impatto e qualita' del progetto rispetto ai destinatari,
in relazione al costo complessivo del progetto punti da 0 a 20:
      diversificazione  e qualita' degli interventi in relazione alle
tipologie di sfruttamento e alle caratteristiche delle vittime (punti
da 0 a 4);
      numero  dei  destinatari  che  si prevede accedano ai programmi
individualizzati di assistenza (punti da 0 a 3);
      diversificazione  delle  strutture  e numero dei posti dedicati
alle vittime di tratta inserite nel progetto (punti da 0 a 4);
      altri servizi a disposizione dei destinatari (punti da 0 a 3);
      metodologia  di  intervento  per  l'emersione  delle potenziali
vittime   e  per  la  realizzazione  dei  progetti  di  protezione  e
assistenza (punti da 0 a 6);
    Area  4  -  Impatto  e  qualita' delle forme di collaborazione in
rete, in relazione al costo complessivo del progetto punti da 0 a 22:
      previsione  di  forme  di  partenariato  o  collaborazione  con
regioni ed enti locali (punti da 0 a 4);
      previsione  di  forme  di  partenariato  o  collaborazione  con
prefetture,   forze  dell'ordine,  autorita'  giudiziarie,  sindacati
(punti da 0 a 5);
      previsione  di  forme di partenariato o collaborazione con enti
competenti in materia sanitaria (punti da 0 a 3);
      previsione  di  forme di partenariato o collaborazione con enti
in  grado  di  realizzare programmi di rimpatrio volontario assistito
(punti da 0 a 2);
      previsione  di forme di partenariato o collaborazione con altri
progetti art. 18 e art. 13 sul territorio di riferimento del progetto
(punti da 0 a 4);
      previsione  di forme di partenariato o collaborazione con altri
progetti  art.  18  e art. 13 fuori dal territorio di riferimento del
progetto (punti da 0 a 4);
    Area  5 - Ulteriori elementi di qualita' e analisi costi/benefici
punti da 0 a 18:
      effetto    moltiplicatore,   trasferibilita'   dei   risultati,
promozione delle buon pratiche previsti (punti da 0 a 2);
      attivita'  di formazione e sistema di valutazione (punti da 0 a
2);
      congruita' complessiva del budget di spesa (punti da 0 a 7);
      equilibrio  nella distribuzione tra voci di costo (punti da 0 a
4);
      cofinanziamento del progetto in misura superiore al 20% - punto
3 dell'Avviso n. 3 (punti da 0 a 3).

11. Obblighi  del  soggetto  ammesso a finanziamento e ammissibilita'
delle spese.

    Gli  obblighi  del  soggetto  ammesso al finanziamento e le spese
ammissibili  saranno  precisati nell'apposito atto di concessione che
verra'  stipulato tra l'ente proponente e il Dipartimento per le pari
opportunita'.

12.Modalita' e termini di presentazione della domanda.

    I  soggetti  interessati alla presentazione dei progetti relativi
ai  programmi  di  protezione  sociale dovranno inoltrare una domanda
sulla   base   delle   indicazioni  contenute  nel  presente  avviso,
nell'Allegato   1   (domanda   di   candidatura),   nell'Allegato   2
(formulario),  nell'Allegato 3 (preventivo economico) e nell'Allegato
4 (dichiarazione).
    Le  buste  contenenti  le  proposte  (un  originale, 2 copie) con
indicazione   del   riferimento  in  calce  a  destra:  «Progetti  di
assistenza,  Avv.  3/2008 art. 13 legge n. 228/2003», con la dicitura
«NON   APRIRE»   dovranno  pervenire  al  Dipartimento  per  le  pari
opportunita',  largo  Chigi  n.  19  -  00187 Roma, entro e non oltre
quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
    Le  domande possono essere spedite con raccomandata A/R, nel qual
caso fa fede il timbro postale di spedizione.
    La  consegna  a  mano  potra' effettuarsi dal lunedi' al venerdi'
dalle  ore  10.00  alle  ore 12.00 presso il Dipartimento per le pari
opportunita', largo Chigi n. 19, Roma, IV piano, stanza n. 4090/4089.
    La  Commissione  provvedera'  alla valutazione dei progetti entro
novanta giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione.