IL DIRETTORE
              dell'ufficio informazione e comunicazione

  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del
20 settembre 2004;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Vista  la  determinazione  direttoriale del 9 agosto 2005 di nomina
del dott. Antonio Addis quale direttore dell'Ufficio: «Informazione e
comunicazione»  dell'Area 3: «Informazione, sperimentazione clinica e
ricerca e sviluppo» dell'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanita'
- Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario
alla   Gazzetta  Ufficiale  n.  306  del  31 dicembre  1993,  recante
riclassificazione  dei  medicinali  ai  sensi  dell'art. 8, comma 10,
della legge n. 537/1993;
  Visto  l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito,  con  modificazioni,  in legge 8 agosto 1996, n. 425, che
stabilisce  che  la  prescrizione  dei  medicinali  rimborsabili  dal
Servizio   sanitario   nazionale   sia  conforme  alle  condizioni  e
limitazioni  previste  dai  provvedimenti della Commissione unica del
farmaco;
  Visto  l'art.  70,  comma 2,  della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
recante  «Misure  per  la  razionalizzazione  e il contenimento della
spesa farmaceutica»;
  Visto  l'art.  15-decies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229, recante «Obbligo di appropriatezza»;
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno
2006,  recante  attuazione  della  direttiva 2001/83/CE (e successive
direttive  di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente
i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE;
  Vista  la  legge  24 dicembre  2007,  n.  244: «Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato» (legge
finanziaria 2008);
  Vista  la  determinazione  AIFA  29 ottobre  2004  «Note AIFA 2004»
(Revisione delle Note CUF), e successive modifiche;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 aprile  2003, n. 95, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco
di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della salute in data 21 novembre
2003;
  Visto  il  decreto-legge  1° ottobre  2007, n. 159, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  29 novembre  2007,  n.  222,  recante
«Interventi  urgenti in materia economica finanziaria per lo sviluppo
e  l'equita'  sociale» e in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a)
con  il  quale e' stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei
farmaci innovativi ed il comma 3, lettera a) recante disposizioni sul
ripiano   dello  sfondamento  imputabile  al  superamento  del  fondo
aggiuntivo predetto;
  Vista la determinazione AIFA C/193/2008: «Regime di rimborsabilita'
e  prezzo di vendita del medicinale Galvus (vildagliptin) autorizzato
con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea»;
  Ritenuto   di   dover   aggiornare   la  determinazione  succitata,
relativamente  alle condizioni e alle modalita' d'impiego del Galvus,
nonche'  al  monitoraggio d'uso, sulla base della scheda del prodotto
approvata,  la quale stabilisce che durante il trattamento con Galvus
la  funzionalita'  epatica  deve  essere  controllata  ogni  tre mesi
durante il primo anno di trattamento e in seguito periodicamente;

                             Determina:

                               Art. 1.
  Il  testo  dell'art.  4:  «Condizioni  e modalita' d'impiego» della
determinazione  AIFA  C/193/2008: «Regime di rimborsabilita' e prezzo
di  vendita  del  medicinale  Galvus  (vildagliptin)  autorizzato con
procedura   centralizzata   europea   dalla   Commissione   europea»,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 82 alla Gazzetta Ufficiale n.
81  del  5 aprile  2008  -  serie  generale,  e' sostituito dal testo
seguente:
    Art.  4: «La prescrizione del medicinale Galvus (vildagliptin) e'
soggetta   a  diagnosi  e  piano  terapeutico  (PT)  ed  e'  inserita
nell'allegato 2 della determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario
della  distribuzione  diretta  - pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.
  In  particolare  la  prescrizione  ai  fini  della  rimborsabilita'
avviene   esclusivamente  da  parte  delle  strutture  diabetologiche
ospedaliere   o  territoriali  del  Servizio  sanitario  nazionale  o
convenzionate  con il Servizio sanitario nazionale, sulla base di una
scheda  di arruolamento del paziente e di uno specifico e strutturato
piano  terapeutico su modello AIFA della durata di 3 mesi; il rinnovo
del piano terapeutico e' obbligatorio e coincide temporalmente con la
compilazione   della   scheda   informatica   di   follow-up  per  il
monitoraggio  da  parte  delle strutture diabetologiche ospedaliere o
territoriali del Servizio sanitario nazionale o convenzionate secondo
le          indicazioni          pubblicate          sul         sito
http://monitoraggiofarmaci.agenziafarmaco.it
  La  definizione e il rinnovo del piano terapeutico, della scheda di
arruolamento  e  di follow-up da parte delle strutture diabetologiche
ospedaliere   o  territoriali  del  Servizio  sanitario  nazionale  o
convenzionate  costituiscono  adempimento  ai  fini dell'accesso alla
rimborsabilita'.
  In  ogni caso la classificazione A/RR - PT-PHT non pregiudica e non
esclude  la  prescrizione  e  la distribuzione diretta da parte delle
strutture  diabetologiche  ospedaliere  o  territoriali  del Servizio
sanitario nazionale o convenzionate».