IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica degli alimenti;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  recante
attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, e successive modifiche;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  Regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla produzione, alla immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  8 febbraio  2007  del  Ministro  dello sviluppo
economico,  relativo  alle  procedure per la condivisione dei dati al
fine  di  evitare  la  duplicazione  degli  esperimenti sugli animali
vertebrati,   in   attuazione   dell'art.  13,  comma 6  del  decreto
legislativo n. 194 del 1995;
  Visto il decreto del Ministro della salute del 20 febbraio 2007, di
attuazione  della  direttiva della Commissione europea 2006/64/CE del
18 luglio  2006,  relativo  all'inclusione di alcune sostanze attive,
tra   le   quali  il  fosetil,  nell'allegato  I  al  citato  decreto
legislativo  n.  194  del  1995,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana serie generale n. 81 del 6 aprile 2007;
  Considerato  che la predetta direttiva CE dispone l'obbligo per gli
Stati  membri  di  verificare  che  i  titolari  delle autorizzazioni
all'immissione  in  commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la
sostanza  attiva  sopra citata siano in possesso o abbiano accesso ad
un   fascicolo  conforme  alle  prescrizioni  dell'Allegato  II  alla
direttiva 91/414/CEE, dovendo altrimenti provvedere alla revoca delle
autorizzazioni esistenti entro il 31 ottobre 2007;
  Considerato che per consentire tale verifica l'art. 2, comma 2, del
citato  decreto  del  Ministro  della  salute  20 febbraio  2007,  ha
stabilito  che i titolari delle autorizzazioni in questione dovessero
presentare  al  Ministero  della  salute la pertinente documentazione
richiesta  dalla direttiva della Commissione europea 2006/64/CE entro
il 30 aprile 2007;
  Viste  le  istanze  presentate nel rispetto della suddetta scadenza
dai  titolari  dei  prodotti  fitosanitari riportati nell'allegato al
presente  decreto,  contenenti una sostanza attiva tecnica fosetil di
fonte   diversa  da  quella  iscritta  nell'allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Viste   altresi'   le   autorizzazioni   rilasciate  dalle  imprese
Industrias  Afrasa SA e Sapec Agro SA per conto della Fosetyl-Al Task
Force  per  l'accesso  al  proprio  fascicolo  relativo alla sostanza
attiva   tecnica   fosetil   di  fonte  diversa  da  quella  iscritta
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Vista  l'istanza  di  arbitrato  nei  confronti  dell'impresa Bayer
CropScience  AG  presentata  in  data  10 ottobre  2007  dall'impresa
Industrias Afrasa SA per conto della suddetta Task Force al Ministero
dello sviluppo economico ai sensi del decreto ministeriale 8 febbraio
2007 citato in premessa e al fine di ottenere l'accesso agli studi:
    Marshall,  R  -  Fosetyl-Al: induction of micronuclei in the bone
marrow  of  treated  mice-Source; Aventis CropScience; Report R009245
1998;
    Van,   Dijk   Fosetyl-Al:  ruminant  feeling  study  residues  of
fosetyl-Al  and metabolite phosphorus acid in milk and edible tissues
of cattle; Report CO10251- 2000;
  Vista  la  nota  n.  31045,  trasmessa  in  data  2 maggio 2008 dal
Ministero dello sviluppo economico e pervenuta in data 14 maggio 2008
al  Ministero  del  lavoro,  della  salute e delle politiche sociali,
relativa alla decisione sulla conclusione della suddetta procedura di
conciliazione  ed  arbitrato,  ai sensi del citato decreto 8 febbraio
2007;
  Visto,  in  particolare,  che le verifiche effettuate dal Ministero
dello  sviluppo  economico,  a  cui  detta nota fa riferimento, hanno
evidenziato   un   difetto   di   legittimita'   della  richiesta  di
conciliazione e di arbitrato per carenza di documentazione attestante
l'esistenza  di  trattative  con  Bayer  CropScience, precedenti alla
domanda  di  conciliazione  e arbitrato, volte a ottenere l'accesso a
informazioni  protette  idonee  a  sostenere  la  ri-registrazione di
prodotti a base di fosetil in Italia;
  Considerato  che,  in  conseguenza di cio', secondo quanto indicato
dalla  nota  n.  31045  stessa,  verrebbe  a  cadere la indefettibile
condizione  prevista  all'art.  1 del decreto ministeriale 8 febbraio
2007, nonche' dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Considerato  che,  di  conseguenza,  le autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari   contenenti   la   sostanza  attiva  fosetil  di  fonte
Industrias  Afrasa  e  Sapec Agro riportati nell'allegato al presente
decreto  sono  risultate non conformi rispetto ai requisiti richiesti
dalla citata direttiva comunitaria 2006/64/CE e dal citato decreto di
inclusione del 20 febbraio 2007;
  Considerato  altresi'  che l'art. 5, comma 1, del citato decreto di
inclusione  del  20 febbraio  2007  individua  nel  31ottobre 2008 il
termine  ultimo  per  la  commercializzazione  ed utilizzazione delle
scorte  giacenti  in  commercio  dei prodotti fitosanitari revocati a
seguito delle suddette verifiche;
  Ritenuto   pertanto   necessario   procedere   alla   revoca  delle
autorizzazioni  all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
riportati  nell'allegato  al  presente decreto contenenti la sostanza
attiva  fosetil di fonte diversa da quella iscritta in allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

                              Decreta:

  Le   autorizzazioni   all'immissione   in  commercio  dei  prodotti
fitosanitari   contenenti   la   sostanza   attiva   fosetil  di  cui
all'allegato  al presente provvedimento, sono revocate a far data dal
presente  decreto,  ai  sensi  dell'art.  2, comma 1, del decreto del
Ministero della salute 20 febbraio 2007.
  La  commercializzazione  e l'utilizzazione delle scorte giacenti in
commercio  dei  prodotti  di  cui  al comma 1 del presente decreto e'
consentita fino al 31 ottobre 2008.
  Il   presente   provvedimento   e'  notificato  ai  titolari  delle
autorizzazioni  in  questione  e  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 21 luglio 2008

                                      Il direttore generale: Borrello