IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto l'art. 7, comma 1, del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, che prevede, in presenza di talune partico-lari condizioni, che i candidati possano effettuare gli esami di Stato dopo la conclusione della sessione ordinaria; Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, che ha sostituito gli articoli 2,3 e 4 della citata legge n. 425/1997; Visto l'art. 18 dell'O.M. n. 30 del 10 marzo 2008, ai sensi del quale il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti direttori generali degli uffici scolastici regionali, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalita' di effettuazione degli esami di Stato in una sessione straordinaria riservata ai candidati che non hanno potuto sostenere o completare le prove nella sessione suppletiva o, comunque, prima del termine di chiusura dei lavori delle commissioni; Ritenuto che detta sessione straordinaria debba svolgersi in tempi compatibili con l'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico e con l'eventuale prosieguo degli studi da parte dei candidati; Decreta: Art. 1. 1. La sessione straordinaria degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore, per l'anno scolastico 2007-2008, si svolge secondo il seguente diario: prima prova scritta: martedi' 16 settembre 2008; seconda prova scritta: mercoledi' 17 settembre 2008 e, per gli istituti d'istruzione artistica, con prosecuzione secondo i tempi e le modalita' fissati per la sessione ordinaria; terza prova scritta: venerdi' 19 settembre 2008, secondo i tempi previsti per la sessione ordinaria; ove la terza prova cada nel giorno festivo del Santo Patrono, essa sara' effettuata lunedi' 22 settembre 2008. Per i licei artistici e gli istituti d'arte, la terza prova si svolge al termine della seconda prova; inizio dei colloqui: dopo la correzione e la valutazione degli elaborati delle prove scritte.