Art. 1.

  1.  Ai  sensi dell'articolo 82 della Costituzione, e' istituita una
Commissione  parlamentare  di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza
del    Servizio    sanitario   nazionale,   di   seguito   denominata
"Commissione". La Commissione e' composta da venti senatori, oltre il
Presidente,  ed e' finalizzata all'acquisizione di tutti gli elementi
conoscitivi  relativi  alle  condizioni  organizzative  ed ai modelli
produttivi delle strutture sanitarie pubbliche e private, di ricovero
o di assistenza extraospedaliera.
  2.  La  Commissione verifica lo stato di attuazione delle politiche
sanitarie   e   socio-sanitarie   sull'intero  territorio  nazionale,
controllando  la qualita' dell'offerta di servizi ai cittadini utenti
e   lo   standard   delle  condizioni  di  accesso,  con  particolare
riferimento  ai  livelli  essenziali  di  assistenza  (LEA).  Piu' in
generale  essa  fornisce  al  Parlamento e alle amministrazioni dello
Stato, a livello centrale e periferico, indicazioni utili sullo stato
della   realta'   sanitaria,  avanzando  proposte  e  suggerimenti  e
possibili direttrici per l'ammodernamento del settore.
  3.  Ai  fini  dello  svolgimento  dei compiti ad essa assegnati, la
Commissione  acquisisce  la  documentazione prodotta o raccolta dalle
precedenti Commissioni d'inchiesta in materia sanitaria.