Art. 1. 1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, e' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, di seguito denominata "Commissione". La Commissione e' composta da venti senatori, oltre il Presidente, ed e' finalizzata all'acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi relativi alle condizioni organizzative ed ai modelli produttivi delle strutture sanitarie pubbliche e private, di ricovero o di assistenza extraospedaliera. 2. La Commissione verifica lo stato di attuazione delle politiche sanitarie e socio-sanitarie sull'intero territorio nazionale, controllando la qualita' dell'offerta di servizi ai cittadini utenti e lo standard delle condizioni di accesso, con particolare riferimento ai livelli essenziali di assistenza (LEA). Piu' in generale essa fornisce al Parlamento e alle amministrazioni dello Stato, a livello centrale e periferico, indicazioni utili sullo stato della realta' sanitaria, avanzando proposte e suggerimenti e possibili direttrici per l'ammodernamento del settore. 3. Ai fini dello svolgimento dei compiti ad essa assegnati, la Commissione acquisisce la documentazione prodotta o raccolta dalle precedenti Commissioni d'inchiesta in materia sanitaria.