IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre  2005,  relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Vista  l'istanza  della sig.ra Strekelj Jasmina, cittadina italiana
nata  a  Kranj (Slovenia) il 19 novembre 1978, diretta a ottenere, ai
sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,  il
riconoscimento  del  titolo  sloveno  di  «novinarsko  delo», ai fini
dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di giornalista;
  Considerato  che  l'istante  e'  in  possesso del titolo accademico
«univerzitetna diplomarana novinarka» conseguito presso la Unuverze v
Ljubljani in data 28 giugno 2006;
  Preso  atto  che  la  professione  di  giornalista nella Repubblica
slovena   risulta   essere   libera  come  dichiarato  dall'Autorita'
competente slovena;
  Considerato  che  la  richiedente  e' in possesso di documentazione
relativa ad esperienza professionale superiore a due anni;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 14 marzo 2008;
  Preso  atto  del  conforme  parere  in  atti del rappresentante del
Consiglio nazionale di categoria;
  Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di giornalista, e quella di cui e' in possesso l'istante;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Strekelj  Jasmina,  cittadina  italiana  nata a Kranj
(Slovenia) il 19 novembre 1978, e' riconosciuto il tito professionale
di  cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei
giornalisti  professionisti  e  l'esercizio  in  della professione in
Italia.