IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE

  Vista  la  direttiva  92/43/CEE  del  Consiglio del 21 maggio 1992,
relativa  alla  conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della  flora  e  della  fauna  selvatiche,  in  particolare l'art. 4,
paragrafo 2, terzo comma;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n.   357,  recante  il  regolamento  di  attuazione  della  direttiva
92/43/CEE,   come   modificato   dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del mare del 7 luglio 2007, pubblicato sul supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  n.  170 del
24 luglio  2007,  recante l'elenco dei siti di importanza comunitaria
(SIC)  per  la regione biogeografia mediterranea in Italia stabilito,
ai sensi della direttiva 92/43/CEE, dalla decisione della Commissione
2006/613/CE del 14 luglio 2006;
  Considerato    che    la   Commissione   ha   ritenuto   necessario
l'aggiornamento   dell'elenco   iniziale   di   siti   di  importanza
comunitaria   per  la  regione  biogeografica  mediterranea  sia  per
includervi  i  siti  proposti  dagli Stati membri a partire dal marzo
2006 come siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
mediterranea  ai  sensi dell'art. 1 della direttiva 92/43/CEE sia per
tener  conto  di  eventuali  modifiche nelle informazioni relative ai
siti trasmesse dagli Stati membri a seguito dell'adozione dell'elenco
comunitario;  in  tal  senso  il  primo elenco aggiornato dei siti di
importanza  comunitaria  per  la  regione  biogeografica mediterranea
costituisce  una  versione  consolidata dell'elenco iniziale dei siti
per la regione biogeografica mediterranea;
  Considerato  infatti  che, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della
direttiva   92/43/CEE,   Cipro,   Francia,   Grecia,  Italia,  Malta,
Portogallo, Spagna e Regno Unito hanno trasmesso alla Commissione gli
elenchi  di siti proposti quali siti di importanza comunitaria per la
regione biogeografica mediterranea tra gennaio 2003 e settembre 2006,
  Considerato  che gli elenchi dei siti proposti sono stati corredati
di  informazioni  su  ciascun sito, fornite nel formato fissato dalla
decisione   97/266/CE   della   Commissione,  del  18 dicembre  1996,
concernente   un   formulario   informativo  sui  siti  proposti  per
l'inserimento nella rete Natura 2000;
  Considerato  che  sulla  base  dell'elenco  proposto, redatto dalla
Commissione con l'accordo di ciascuno degli Stati membri interessati,
che  identifica  anche  i  siti che ospitano tipi di habitat naturale
prioritari o specie prioritarie, deve essere adottato un primo elenco
aggiornato  di  siti selezionati quali siti di importanza comunitaria
per la regione biogeografica mediterranea;
  Considerato  pero'  che alcuni Stati membri non hanno proposto siti
sufficienti  per  soddisfare  i  requisiti  della direttiva 92/43/CEE
relativamente  ad  alcuni  tipi di habitat e ad alcune specie per cui
non  si  puo'  considerare  la rete completa riguardo a tali specie e
tipi di habitat;
  Considerato  tuttavia  che la Commissione europea, tenuto conto del
periodo  di  tempo  necessario  per  ricevere  le  informazioni e per
raggiungere  un  accordo  con gli Stati membri, ha ritenuto opportuno
adottare  un  primo  elenco  aggiornato  di  siti,  che dovra' essere
riveduto conformemente all'art. 4 della direttiva 92/43/CEE;
  Considerato  che la Commissione europea, tenuto conto del fatto che
le  conoscenze  sulla  presenza  e  sulla  distribuzione  dei tipi di
habitat  naturali  di  cui  all'allegato  I  e  delle  specie  di cui
all'allegato  II della direttiva 92/43/CEE che si trovano nelle acque
marine  territoriali  e  nelle  acque  marine  sotto la giurisdizione
nazionale  al  di  la'  delle  acque territoriali continuano a essere
incomplete  cosicche' non si puo' stabilire se la rete sia completa o
incompleta,  ritiene  che  l'elenco  di  cui  al precedente capoverso
dovra'   essere   riveduto,   se  necessario,  in  conformita'  delle
disposizioni dell'art. 4 della direttiva 92/43/CEE;
  Vista  la  decisione  della Commissione europea n C(2008) 1148 def.
del  28 marzo 2008 che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE
del  Consiglio,  un  primo  elenco  aggiornato  di siti di importanza
comunitaria  per  la  regione  biogeografica mediterranea e abroga la
decisione 2006/613/CE;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  I  siti  di importanza comunitaria per la regione biogeografica
mediterranea   in   Italia,   individuati   ai   sensi  dell'art.  4,
paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE, sono elencati nell'allegato A
che costituisce parte integrante del presente decreto.
  2. Il decreto 5 luglio 2007 citato nelle premesse e' abrogato.