IL MINISTRO DELLA SALUTE


                           di concerto con


                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979;
  Visto  l'art.  8  della  legge 14 agosto 1991, n. 281, ai sensi del
quale  occorre  determinare  i  criteri  per  la  ripartizione  delle
disponibilita'  del  fondo  per  l'attuazione della stessa legge, con
decreto  del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano.
  Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418;
  Visto  l'art. 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281, cosi'
come modificato dall'art. 1, comma 829, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (legge finanziaria 2007);
  Visto   il   decreto   ministeriale   29 dicembre   1992,  recante:
«Determinazione  dei  criteri per la ripartizione tra le regioni e le
province  autonome  delle  disponibilita'  del fondo per l'attuazione
della  legge  14 agosto  1991,  n.  281»  e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 31 maggio 1993, n. 125;
  Ritenuto  necessario  rivedere  i criteri per la ripartizione delle
disponibilita'  del  fondo  di  cui  al menzionato art. 8 della legge
14 agosto 1991, n. 281;
  Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, espresso nella seduta del 14 febbraio 2008;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                       Criteri di ripartizione

  1.  I  criteri  per  la ripartizione delle disponibilita' del fondo
istituito  dall'art.  8  della  legge  14 agosto 1991, n. 281, sono i
seguenti:
    a) il  40%  della disponibilita' viene ripartito in quote di pari
entita'  tra  le regioni sulla base dell'attivazione della banca dati
regionale  dell'anagrafe  canina  in riferimento alla consultabilita'
per   via   telematica.   Per  la  regione  Trentino-Alto  Adige,  la
ripartizione  delle  quote  spettanti  sara'  attribuita, per un pari
importo, alle province autonome di Trento e Bolzano;
    b) il  30%  della disponibilita' viene ripartito tra le regioni e
le  province  autonome  di  Trento e Bolzano in base alla consistenza
della  popolazione  dei cani e dei gatti con riferimento al numero di
ingressi nei canili sanitari e nei gattili;
    c) il  30%  della disponibilita' viene ripartito tra le regioni e
le  province autonome di Trento e di Bolzano in base alla popolazione
umana.