IL DIRETTORE GENERALE

  Visto gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito  in  legge  24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni
urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione dei conti
pubblici, in particolare i commi 1 e 5, lettere f e f-bis);
  Visto  il  decreto  20 settembre  2004,  n.  245 del Ministro della
salute  di  concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il
Ministro  della  funzione  pubblica, concernente «Regolamento recante
norme  sull'organizzazione  ed il funzionamento dell'Agenzia italiana
del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145,
  Visto  il  decreto ministeriale del 16 luglio 2008 del Ministro del
lavoro,   della  salute  e  delle  politiche  sociali,  in  corso  di
registrazione,  con  cui  il  prof.  Guido  Rasi  e'  stato  nominato
direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;
  Vista  la  delibera  n. 26 del consiglio di amministrazione in data
27 settembre 2006;
  Vista  la  propria determinazione del 27 settembre 2006 concernente
«Manovra  per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»  con  cui  e'  stata adottata una misura finalizzata a
ridurre  nella  misura  del  5%  il prezzo al pubblico dei medicinali
comunque  dispensati o impiegati dal S.S.N., gia' vigente; nonche' di
rideterminare  lo  sconto al produttore dello 0,6%, gia' disposto con
la  determinazione  Aifa  del  30 dicembre  2005,  cit. in premesse e
mantenere  in  vigore  le predette misure fino ad integrale copertura
del  disavanzo  accertato per il 2006, previa verifica da effettuarsi
entro il termine del 15 febbraio 2007;
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006,
n.  296, che consente alle aziende farmaceutiche di chiedere all'Aifa
la  sospensione  degli  effetti  di  cui alla deliberazione n. 26 del
27 settembre  2006,  di cui sopra, previa dichiarazione di impegno al
versamento alle regioni degli importi individuati da apposite tabelle
di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il S.S.N.;
  Visto  in  particolare  il  terzo  capoverso della lettera g) della
disposizione   di   cui   sopra   che   prevede  da  parte  dell'Aifa
l'approvazione,  entro  il 10 febbraio, delle richieste delle singole
aziende farmaceutiche relativamente alla manovra del pay back;
  Tenuto conto delle adesioni formalizzate dalle singole aziende alla
manovra  del  pay back entro il termine del 30 gennaio u.s., disposto
dalla  norma di cui alla lettera g) della disposizione normativa piu'
volte citata;
  Rilevato che le differenze di prezzo tra prodotti uguali o analoghi
eventualmente  indotte  dall'applicazione del sistema del pay back in
questione non costituiscono variazioni di spesa a carico del S.S.N.
  Vista  la delibera del c.d.a. n. 4 in data 8 febbraio 2007, con cui
il  consiglio  di  amministrazione  ha  approvato  ai sensi e per gli
effetti  dell'art.  1,  comma 796,  lett. g),  di  ripristinare,  con
decorrenza 1° marzo 2007, i prezzi in vigore il 30 settembre 2006 per
i  farmaci indicati nell'elenco delle confezioni di medicinali per le
quali le aziende hanno applicato il pay back;
  Vista  la  propria  determinazione  del  9 febbraio  2007,  recante
approvazione  dell'elenco  relativo  alle aziende che si sono avvalse
della facolta' di ripianare l'eccedenza di spesa farmaceutica secondo
le modalita' di pay back;
  Visto   l'art.  9,  comma 1  del  decreto-legge  31 dicembre  2007,
convertito  con  legge  28 febbraio  2008, n. 31, che proroga fino al
31 dicembre  2008 gli effetti della facolta' esercitata dalle aziende
farmaceutiche  in  ordine  alla sospensione della riduzione del 5 per
cento  dei prezzi, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera g), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;

                             Determina:

                               Art. 1.
  1.  E'  approvato l'allegato elenco (all. 1), recante le confezioni
dei  medicinali  classificati  nella  fascia  A)  di  cui all'art. 8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, oggetto della manovra
di  pay back, per i quali sono ripristinati, con decorrenza 1° luglio
2008,  i  prezzi  in  vigore  il  30 settembre  2006  nonche'  quelli
successivamente  a  tale  data rideterminati. E', altresi', approvato
l'allegato  elenco  (all. 2),  recante  le  confezioni dei medicinali
classificati  nella  classe  A)  di  cui  sopra ad uso esclusivamente
ospedaliero (H).
  2. Gli sconti dovuti dal produttore di cui alla determinazione Aifa
del  30 dicembre  2005  e  dal farmacista e dal grossista di cui alla
determinazione  Aifa del 9 febbraio 2007 pari allo 0,6% del prezzo al
pubblico  comprensivo  di  IVA,  sono  applicati  anche  ai  prodotti
rimborsabili ceduti non attraverso il S.S.N.