IL DIRETTORE GENERALE
                          per l'universita'

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma 5,  che  prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per  la  valutazione del sistema universitario, nonche' l'art. 5, che
prevede la reiterazione dell'istanza;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto:  « Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali
30 dicembre   1999  e  16 luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia"»;
  Visto  il  decreto  in  data  24 marzo  2006, con il quale e' stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento;
  Visto  il  decreto  in  data  2 agosto  2007  con il quale e' stata
respinta  l'istanza  di riconoscimento proposta dall'istituto «Centro
fiorentino per lo studio dell'evoluzionismo»;
  Vista  l'istanza  di  reiterazione  con la quale l'istituto «Centro
fiorentino  per  lo  studio dell'evoluzionismo» ha chiesto nuovamente
l'abilitazione   ad   istituire   e   ad   attivare   un   corso   di
specializzazione in psicoterapia in Firenze, viale Bassi, 1;
  Visto  in  particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento,
che  dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base
dei  pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il  successivo  comma 7,  che prevede che il provvedimento di diniego
del  riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5;
  Considerato  che la competente Commissione tecnico-consultiva nella
riunione  del  27 giugno 2008, esaminata la reiterazione dell'istanza
di  riconoscimento, a conclusione della attivita' istruttoria svolta,
ha   espresso   parere   contrario  al  riconoscimento  dell'istituto
richiedente,  rilevando  in  particolare  che  il  modello  proposto,
ancorche'  si  presenti  con  caratteristiche  di novita' rispetto ai
modelli tradizionali, e', da un punto di vista culturale, sicuramente
interessante. Tuttavia, proprio perche' non ancora tradotto in prassi
psicoterapeutica non puo' esibire, come richiesto, prove empiriche di
efficacia.   Il  progetto  formativo  e'  discutibile  in  quanto  si
configura  piuttosto come confronto e discussione di ipotesi teoriche
e  di ricerca che non con specifici fini di formazione psicoterapica.
Non  appaiono  infatti in alcun modo definite le strategie e tecniche
di  intervento  sul  piano  clinico  coerenti  con  le  modificazioni
proposte in sede teorica;
  Ritenuto   che   per   i   motivi   sopraindicati   la  istanza  di
riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'istanza   di   riconoscimento   proposta   dall'istituto  «Centro
Fiorentino  per  lo  studio dell'evoluzionismo»" con sede in Firenze,
Viale Bassi, 1, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato
con  decreto  11 dicembre 1998, n. 509 e' respinta, visto il motivato
parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art.
3 del predetto provvedimento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 luglio 2008

                                         Il direttore generale: Masia