IL DIRETTORE GENERALE
                          per l'universita'

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma 5,  che  prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto  «Modificazioni  ed  integrazioni alle ordinanze ministeriali
30 dicembre   1999  e  16 luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
  Visto  il  decreto  in  data  24 marzo  2006, con il quale e' stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento;
  Visto  il  decreto  in data 31 luglio 2006, con il quale l'istituto
«Telos  S.r.l.  -  Societa' italiana di psicoterapia comunicativa» e'
stato  abilitato  ad istituire e ad attivare nella sede principale di
Roma  via  Ugo  Bartolomei,  18  -  un  corso  di specializzazione in
psicoterapia,  per  i  fini  di cui all'art. 4 del richiamato decreto
ministeriale n. 509 del 1998;
  Visto  il  decreto  in  data  12 ottobre  2007 di autorizzazione al
cambio di denominazione dell'istituto in «Telos Associazione italiana
di psicoterapia comunicativa»;
  Vista   l'istanza   con   la  quale  il  predetto  istituto  chiede
l'autorizzazione  al trasferimento della sede didattica principale di
Roma  da  via  Ugo  Bartolomei,  18  a  via  Licinio  Calvo, 14, e ad
aumentare  il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di
corso   da   dodici   a  sedici  unita'  e,  per  l'intero  corso,  a
sessantaquattro unita'.
  Visto  il  parere  favorevole espresso dalla suindicata Commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 23 maggio 2008;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto   Comitato   nazionale   per   la  valutazione  del  sistema
universitario  nella  riunione  del 3 giugno 2008, trasmessa con nota
prot. n. 303 del 18 giugno 2008;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'istituto   «Telos   -   Associazione   italiana  di  psicoterapia
comunicativa»  abilitato  con  decreto  in  data  31 luglio  2006, ad
istituire  e  ad  attivare  nella sede principale di Roma un corso di
specializzazione  in  psicoterapia  ai sensi del regolamento adottato
con  decreto  ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzato a
trasferire  la  suddetta sede da via Ugo Bartolomei, 18 a via Licinio
Calvo, 14;
  Il  predetto istituto e' autorizzato ad aumentare il numero massimo
di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a sedici unita' e, per
l'intero corso, a sessantaquattro unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
    Roma, 18 luglio 2008

                                         Il direttore generale: Masia