IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE   del   Consiglio   relative   al   sistema   generale   di
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre  2005  relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza del sig. Andronache Ionica, nato il 2 giugno 1955 a
Fundeni  (Romania),  cittadino  rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del  decreto  legislativo  n.  115/1992  come  sopra
modificato,   il   riconoscimento   del   proprio  titolo  accademico
professionale  di «Inginer diplomat - profilul mecanic, specializarea
Tehnologia constructilor de Masini»" conseguito presso la Universita'
di  Galati nel giugno 1984, come attestato dal « Ministerul Educatiei
si  Invatamintului»", ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri -
sezione A - settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima
professione;
  Considerato   che   ha   documentato   il  possesso  di  esperienza
professionale;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 14 marzo 2008;
  Considerato   il   conforme  parere  rappresentante  del  consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
  Rilevato    che    vi    sono    differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  ingegnere - sezione A - settore industriale e quella
di  cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare
le misure compensative;
  Visto  l'art.  6,  n.  1  del decreto legislativo n. 115/1992, come
sopra modificato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Andronache  Ionica,  nato  il  2 giugno  1955  a  Fundeni
(Romania),  cittadino rumeno, e' riconosciuto il titolo professionale
di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo
degli  ingegneri  -  "sezione A  -  settore industriale e l'esercizio
della professione in Italia.