IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Chindris I. Anuta, nata il 14 luglio 1977 a Maramures (Romania), cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Inginer diplomat - profilul Chimie, specializarea Substantelor organice»" conseguito presso la Universita' «Babes Bollai» di Cluj Napoca nel giugno 2001, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale, e l'esercizio in Italia della omonima professione; Considerato che ha documentato anche il conseguimento del «Diploma de studi aprofundate, in specializarea Ingninerie de Proces avanzata»" nel febbraio 2003 presso la stessa Universita'; Considerato che secondo la attestazione della autorita' competente rumena, detto titolo configura una formazione regolamentata; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 marzo 2008; Considerato il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A - settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Chindris I. Anuta, nata il 14 luglio 1977 a Maramures (Romania), cittadina rumena, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.