IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE   del   Consiglio   relative   al   sistema   generale   di
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre  2005  relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328, contenente
«Modifiche   ed  integrazioni  della  disciplina  dei  requisiti  per
l'ammissione   all'esame   di   Stato  e  delle  relative  prove  per
l'esercizio  di  talune  professioni,  nonche'  della  disciplina dei
                       relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della sig.ra Chindris I. Anuta, nata il 14 luglio
1977 a Maramures (Romania), cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  12  del  decreto legislativo n. 115/1992 come sopra
modificato,   il   riconoscimento   del   proprio  titolo  accademico
professionale  di  «Inginer diplomat - profilul Chimie, specializarea
Substantelor  organice»"  conseguito  presso  la  Universita'  «Babes
Bollai» di Cluj Napoca nel giugno 2001, ai fini dell'accesso all'albo
degli  ingegneri  - sezione A - settore industriale, e l'esercizio in
Italia della omonima professione;
  Considerato  che ha documentato anche il conseguimento del «Diploma
de   studi   aprofundate,   in  specializarea  Ingninerie  de  Proces
avanzata»" nel febbraio 2003 presso la stessa Universita';
  Considerato  che secondo la attestazione della autorita' competente
rumena, detto titolo configura una formazione regolamentata;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 14 marzo 2008;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
  Rilevato    che    vi    sono    differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  ingegnere - sezione A - settore industriale e quella
di  cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare
le misure compensative;
  Visto  l'art.  6,  n.  1  del decreto legislativo n. 115/1992, come
sopra modificato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Chindris I. Anuta, nata il 14 luglio 1977 a Maramures
(Romania),  cittadina rumena, e' riconosciuto il titolo professionale
di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo
degli ingegneri - sezione A - settore industriale e l'esercizio della
professione in Italia.