L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI

  Nelle sue riunioni di Consiglio del 5 giugno e 2 luglio 2008;
  Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n. 481, recante «Norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'.
Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita»;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche»;
  Vista  la delibera 662/06/CONS del 15 novembre 2006 con la quale e'
stata  disposta la «Costituzione di un tavolo permanente di confronto
con le associazioni rappresentative dei consumatori"»;
  Vista  la  delibera  173/07/CONS  di  «Approvazione del regolamento
sulle  procedure  di  risoluzione delle controversie tra operatori di
comunicazioni  e utenti"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120
del 25 maggio 2007;
  Vista  la  delibera 418/07/CONS recante «Disposizioni in materia di
trasparenza  della  bolletta  telefonica,  sbarramento  selettivo  di
chiamata  e tutela dell'utenza»", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.
169  del 16 agosto 2007, ed in particolare gli articoli 3, comma 1, e
5, comma 3;
  Vista   la   delibera   95/08/CONS   recante   «Interpretazione   e
integrazione  dell'art.  5, comma 2, lettera a) del regolamento sulle
procedure   di   risoluzione  delle  controversie  tra  operatori  di
comunicazioni   e  utenti  approvato  con  delibera  173/07/CONS  del
19 aprile  2007»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  63 del
14 marzo 2008;
  Vista   la   delibera  n.  97/08/CONS,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  65  del  17 marzo  2008,  recante  «Nuovi  termini  di
attuazione  delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della
delibera  n.  418/07/CONS  -  Disposizioni  in materia di trasparenza
della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela
dell'utenza  -  ed  ulteriori  norme  a  tutela  dell'utenza»,  e, in
particolare, il suo art. 2;
  Viste  le  ordinanze  della  Terza  Sezione  del  TAR  del Lazio n.
3010/2008,  n. 2966/2008 e n. 2968/2008 del 12 giugno 2008, che hanno
sospeso   la   delibera   97/08/CONS   nella  parte  in  cui  prevede
l'attivazione,  a decorrere dal 30 giugno 2008, del blocco automatico
delle  numerazioni  per  servizi  a  sovrapprezzo nei confronti degli
abbonati  che  non abbiano manifestato una diversa scelta entro il 31
maggio 2008;
  Vista  la  delibera  n.  348/08/CONS  recante  «Nuovi  termini  per
l'attivazione   automatica   del  blocco  permanente  delle  chiamate
previsto   dalla   delibera  97/08/CONS»  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 3 luglio 2008;
  Vista   la  raccomandazione  (07)02  dell'Electronic  Communication
Committee  (ECC)  nell'ambito della European Conference of Postal and
Telecommunications Administrations (CEPT);
  Vista  l'istanza di revisione della delibera 418/07/CONS presentata
il  2 aprile 2008 con la quale la societa' Telecom Italia chiede, tra
l'altro,  di  valutare  se  sia  opportuno  mantenere  in  vigore gli
strumenti di tutela consistenti nell'invio, a richiesta dell'abbonato
della  telefonia fissa e mobile, di un doppio bollettino postale e di
un   avviso   in   caso   di  traffico  anomalo,  come  disciplinati,
rispettivamente,  dagli  articoli 3,  comma 1,  e  5,  comma 3, della
predetta  delibera,  invocando  la  non proporzionalita' delle misure
poiche',  da  un  lato,  la  recente  delibera 97/08/CONS che dispone
l'applicazione  automatica  del  blocco  permanente delle chiamate in
uscita  farebbe  venir  meno la necessita' dei predetti strumenti, e,
dall'altro, i costi per l'attuazione dei predetti strumenti sarebbero
eccessivi a fronte dei possibili benefici per l'utenza;
  Vista  la  richiesta  di analogo contenuto dell'associazione ASSTEL
del  31 marzo  2008, con la quale si invita l'Autorita' a chiarire se
«a seguito dell'introduzione del blocco delle chiamate per default, i
due obblighi sopra richiamati (ossia: doppio bollettino e servizio di
avviso  al  cliente  al  superamento  di determinate soglie di spesa)
possano  considerarsi  superati,  tenuto anche conto della onerosita'
della implementazione di tali obblighi»;
  Sentiti    su    queste   specifiche   tematiche   gli   operatori,
l'associazione   ASSTEL   e   le   associazioni  dei  consumatori  in
un'apposita  audizione  tenutasi  il  4 aprile 2008, al termine della
quale, tenuto conto della esigenza manifestata dalle associazioni dei
consumatori  di  confermare  tutti  gli  strumenti di tutela previsti
dalla  delibera 418/07/CONS, e' stato chiesto alla ASSTEL di proporre
soluzioni  concrete  e  possibilmente  meno onerose per raggiungere i
medesimi obiettivi di tutela dei consumatori;
  Vista  la  lettera  dell'ASSTEL del 16 maggio 2008, con la quale si
propone, in luogo dell'invio del bollettino postale separato previsto
dall'art.  3,  comma 1,  della  delibera  418/07/CONS,  una  maggiore
trasparenza  degli  importi  relativi  ai  servizi a sovrapprezzo nei
documenti  di  fatturazione,  nonche', con riferimento al servizio di
avviso  per  traffico  anomalo  di  cui  all'art.  5,  comma 3, della
medesima  delibera,  si  propone di fornire il servizio al piu' tardi
nelle 48 ore dal superamento della soglia di allarme, di limitarlo ai
soli  clienti  residenziali  lasciando  facolta'  agli  operatori  di
estenderlo alla clientela affari, di misurare gli importi di traffico
effettuato  ai  fini  dell'eventuale  superamento della soglia non in
base  alla effettiva tariffa (che potrebbe risultare minore in virtu'
di  promozioni  o  sconti  che vengono valorizzati solo all'esito del
bimestre  di  fatturazione), bensi' in base alla tariffa standard, e,
infine,   di   lasciare   alla   discrezionalita'  dell'operatore  la
fissazione delle soglie di allarme;
  Ritenuto  che la richiesta di parziale revisione delle disposizioni
di   cui   alla   delibera   418/07/CONS  sia  in  linea  di  massima
condivisibile  (nei  limiti  di seguito stabiliti), in considerazione
della ormai prossima applicazione diffusa del blocco permanente delle
chiamate in uscita disciplinata prima dalla delibera 97/08/CONS e poi
dalla  delibera  348/08/CONS,  che  dovrebbe  comportare una notevole
riduzione  del  fenomeno  degli  addebiti in bolletta per chiamate di
origine fraudolenta;
  Ritenuto,  tuttavia,  che l'obbligo di inviare il doppio bollettino
postale  per i servizi a sovrapprezzo, previsto dall'art. 3, comma 1,
della  delibera  n. 418/07/CONS, contrariamente a quanto sostenuto da
ASSTEL,  rappresenti  uno  strumento di tutela specifico che non puo'
essere  validamente surrogato dal semplice impegno degli operatori ad
una  maggiore  trasparenza nei documenti di fatturazione, trasparenza
peraltro  gia' imposta dall'art. 3, comma 2, lettere b), e), f) e g),
della medesima delibera;
  Ritenuto,  per  contro,  che  un idoneo mezzo di tutela alternativo
all'invio  del  doppio  bollettino  postale  possa essere individuato
sulla    base    del    punto    1    della   raccomandazione   della
CEPT,ECC/REC/(07)02,  citata  in  premessa,  che  detta  il principio
secondo   il  quale  l'operatore  non  puo'  sospendere  il  servizio
telefonico  di base in caso di mancato pagamento delle somme relative
ai servizi a sovrapprezzo;
  Ritenuto, infatti, che tale meccanismo, se associato all'obbligo di
riportare  nella  documentazione  di  fatturazione,  in  un  apposito
riquadro  di  chiara  e  semplice  lettura, l'importo da pagare per i
servizi a sovrapprezzo e l'importo da pagare per i rimanenti consumi,
fornisca  in  caso  di  disconoscimento  degli addebiti per servizi a
sovrapprezzo  una  tutela piu' ampia dell'invio del doppio bollettino
postale,  in  quanto  estesa  a tutte le forme di pagamento (incluse,
quindi,  quelle  tramite  rapporto  interbancario diretto o bonifico,
etc.),  e  nel  contempo  risponda  in maniera adeguata alle esigenze
manifestate  dagli  operatori  con riguardo ai costi di sviluppo e di
gestione;
  Considerato  che  lo  strumento  dell'avviso  in  caso  di traffico
anomalo  proposto da ASSTEL non appare un mezzo di tutela in assoluto
efficace  nella  misura in cui rimetterebbe agli operatori il compito
di  determinare in modo puramente discrezionale le soglie di allarme,
potendosi cosi' vanificare di fatto l'utilita' di tale strumento;
  Tenuto  conto  dell'importanza  che le associazioni dei consumatori
attribuiscono  a  tale  strumento,  gia'  utilizzato proficuamente in
altri  settori per avvisare l'interessato dell'avvenuta effettuazione
di operazioni a suo debito (ad esempio, nel settore del credito);
  Ritenuto   di   ammettere,  per  motivi  di  semplificazione  e  di
economicita'  della gestione dello strumento di tutela, che l'obbligo
di  avviso  nei  confronti  degli utenti possa essere adempiuto dagli
operatori,   in   alternativa   alla  forma  dell'avviso  attualmente
disciplinata  dalla  delibera  418/07/CONS,  attraverso  un avviso da
inviare  nei  casi  di  congiunto  superamento della soglia variabile
prevista  dalla  citata  delibera  (il triplo della media dei consumi
fatturati  negli  ultimi  tre  bimestri)  e  di  una soglia stabilita
dall'operatore  il cui valore corrente dovra' essere reso noto (solo)
all'utente  (e  non  a  terzi)  nella  documentazione di fatturazione
purche'  entro  un  congruo limite massimo fissato dall'Autorita' con
efficacia immediata attraverso la presente delibera;
  Considerato   che   la  soglia  suddetta  potra'  essere  stabilita
dall'operatore,  nel  rispetto  del  previsto limite massimo, in base
alla  fascia  di consumo dell'abbonato e potra' all'occorrenza essere
ridotta   dall'operatore,   in   particolare   a  fronte  di  reclami
dell'abbonato  per  disconoscimento  di  addebiti  pur in presenza di
importi fatturati inferiori alla soglia massima;
  Considerato  che,  anche in considerazione dell'esigenza di evitare
un  eccessivo  impatto  economico  e di gestione degli avvisi, appare
opportuno  individuare  il  limite  massimo  di tale soglia recependo
l'indicazione  della  societa'  Telecom  Italia  (l'operatore  con il
maggior  numero  di  abbonati di telefonia fissa e mobile) che, nella
lettera  del  23 maggio  2008,  nel precisare in maggior dettaglio la
proposta  ASSTEL,  ha  proposto  un  valore massimo di 300 euro - che
corrisponde  al triplo dell'importo di una bolletta bimestrale per un
consumo  medio  mensile  di  50 euro - per l'utenza residenziale e un
valore piu' elevato, pari a 500 euro, per l'utenza affari;
  Ritenuto che questi ultimi valori-limite dovranno trovare immediata
applicazione  come  soglia,  fino  alla  determinazione  della soglia
inferiore eventualmente stabilita da ciascun operatore;
  Ritenuto,  altresi',  di  condividere  le  proposte  di ASSTEL e di
Telecom  Italia  nelle  parti  in  cui  si prevede che il servizio di
avviso  venga  dato  al  piu' presto e, comunque, entro le 48 ore dal
superamento  della  soglia,  e  che per il calcolo del fatturato e il
confronto con le soglie che danno luogo al servizio stesso le singole
chiamate  siano  valorizzate  in  base  ai rispettivi prezzi standard
applicati  dall'operatore: cio' perche', da un lato, il controllo con
le  soglie stabilite, per verificare se l'evento di alerting e' stato
raggiunto   o   meno   e,   eventualmente,  per  notificare  l'evento
all'utente,  deve  innestarsi  su un processo che lavori ciclicamente
aggiornando  progressivamente  -  al piu' tardi in 48 ore - i dati di
fatturazione;  dall'altro,  perche'  non  e' tecnicamente possibile -
almeno  con  le  attuali  logiche di billing dell'offerta dei servizi
post-pagati  -  valorizzare  in  anticipo  i singoli consumi al costo
certo  che  verra'  addebitato  al  cliente,  qualora  siano presenti
eventuali  pacchetti  tariffari  od  offerte o promozioni, poiche' le
architetture  delle  catene  di  traffico  di  billing  valorizzano i
consumi solo nei giorni che precedono l'emissione della fattura;
  Ritenuto  che  gli operatori debbano comunicare all'Autorita' entro
un  congruo  termine, fissato al 31 agosto 2008, se intendono attuare
gli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, e all'art. 5, comma 3, della
delibera  418/07/CONS  con  le  modalita'  alternative indicate nella
presente delibera, e che, anche in considerazione del posponimento di
termini  derivante dalle suddette tre ordinanze del TAR del Lazio sia
necessario   fissare  nuovi  termini  temporali  per  adempiere  alle
disposizioni  di  cui ai suddetti articoli 3, comma 1 e 5, comma 3, o
di  quelle,  alternative,  di  cui agli articoli 1 e 2 della presente
delibera  e  che possano essere ritenuti congrui a tal fine i termini
rispettivamente  del  30 novembre 2008 e del 30 settembre 2008, anche
in considerazione del tempo gia' decorso;
  Sentiti   i   rappresentanti  delle  associazioni  dei  consumatori
nell'ambito della riunione del tavolo permanente di cui alla delibera
662/06/CONS tenutasi in data 24 giugno 2008;
  Udita la relazione dei Commissari Roberto Napoli e Gianluigi Magri,
relatori   ai   sensi   dell'art.   29  del  Regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

                              Delibera:

                               Art. 1.

               Trasparenza dei servizi a sovrapprezzo

  1.  Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g), dell'allegato A alla
delibera  418/07/CONS,  gli  operatori della telefonia indicano nella
documentazione di fatturazione l'importo totale dovuto, il sub-totale
relativo   alle  sole  chiamate  per  servizi  a  sovrapprezzo  e  il
sub-totale  relativo  alla  differenza  tra i due importi suddetti. A
decorrere  dal  30 novembre 2008 tali importi, inclusivi di IVA, sono
riportati  in  un  apposito  riquadro  della  bolletta  di  facile ed
evidente lettura.
  2.  Gli  operatori della telefonia, in alternativa alla prestazione
imposta  dall'art.  3,  comma 1,  dell'allegato A  alla  delibera  n.
418/07/CONS,  possono  optare  per l'attuazione delle prescrizioni di
cui  ai  commi 3 e 4 del presente articolo. La relativa scelta dovra'
essere  comunicata  all'Autorita' entro il 31 agosto 2008. In assenza
di  tempestiva  comunicazione  gli operatori della telefonia dovranno
applicare le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, dell'allegato A
alla  delibera  n.  418/07/CONS  entro  il medesimo termine di cui al
comma 4.
  3.  Ai  fini  indicati  al comma 2 e ferme restando le disposizioni
vigenti  in  materia  di  sospensione  dei  servizi  di comunicazione
elettronica,   ove   l'abbonato   abbia  presentato  un  reclamo  per
disconoscere  determinati  addebiti relativi a servizi a sovrapprezzo
ed  effettuato il pagamento per i rimanenti importi, all'operatore e'
consentito  solo  sospendere  il  servizio relativamente ai servizi a
sovrapprezzo interessati dal mancato pagamento ed e' vietato:
    a) sospendere  il  servizio  di  base,  anche  nelle  ipotesi  di
ripetuti  ritardi  nei  pagamenti, di ripetuti mancati pagamenti e di
presunta frode relativi ai servizi a sovraprezzo;
    b) inviare  solleciti  di  pagamento  ed  effettuare cessioni del
credito   fino  al  termine  della  procedura  di  risoluzione  della
controversia  cosi'  come  disciplinata ai sensi dell'allegato A alla
delibera 173/07/CONS e della delibera 95/07/CONS.
  4.  Gli  operatori della telefonia adeguano le proprie procedure ed
approntano   gli   strumenti   necessari   per   l'attuazione   delle
disposizioni  del  presente  articolo  che  deve  avvenire  entro  il
30 novembre 2008.