IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale; Vista l'istanza della sig.ra Tsanasidou Maria nata a Thessaloniki (Grecia) il 3 maggio 1977, cittadina greca, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di assistente sociale, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale; Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico laurea in servizio sociale presso gli «Istituti di istruzione tecnologica di Creta - facolta' di servizi sanitari e di previdenza sezione servizio sociale» in data 6 dicembre 2001; Considerato che la richiedente e' in possesso della «Licenza di assistenza sociale» come attestato in data 12 aprile 2002 rilasciata dalla «Direzione sanita' previdenza - reparto sanita»; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18 aprile 2008 nella quale la pratica e' stata riesaminata, su richiesta del consiglio nazionale degli assistenti sociali, in quanto le misure compensative stabilite precedentemente non rientravano tra le materie che sono state inserite, in seguito, nel regolamento di cui al decreto ministeriale sopra citato; Sentito il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio della professione di assistente sociale in Italia e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione alla sez. A, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Tsanasidou Maria nata a Thessaloniki (Grecia) il 3 maggio 1977, cittadina greca, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.