IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema   generale   di  riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre  2005, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Visto  il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta
il  regolamento  di  cui  all'art.  9  del  decreto legislativo sopra
citato,  in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio della
professione di assistente sociale;
  Vista  l'istanza  della sig.ra Tsanasidou Maria nata a Thessaloniki
(Grecia)  il  3 maggio  1977, cittadina greca, diretta a ottenere, ai
sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,  il
riconoscimento  del  titolo  professionale  di assistente sociale, ai
fini  dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia  della  professione  di
assistente sociale;
  Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico laurea
in servizio sociale presso gli «Istituti di istruzione tecnologica di
Creta - facolta' di servizi sanitari e di previdenza sezione servizio
sociale» in data 6 dicembre 2001;
  Considerato  che  la  richiedente  e' in possesso della «Licenza di
assistenza  sociale» come attestato in data 12 aprile 2002 rilasciata
dalla «Direzione sanita' previdenza - reparto sanita»;
  Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella
seduta   del   18 aprile   2008  nella  quale  la  pratica  e'  stata
riesaminata,  su  richiesta  del consiglio nazionale degli assistenti
sociali,  in  quanto le misure compensative stabilite precedentemente
non  rientravano  tra le materie che sono state inserite, in seguito,
nel regolamento di cui al decreto ministeriale sopra citato;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che sussistano differenze tra la formazione professionale
richiesta  per l'esercizio della professione di assistente sociale in
Italia  e  quella  di  cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione
alla sez. A, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Tsanasidou  Maria  nata  a  Thessaloniki  (Grecia) il
3 maggio   1977,   cittadina   greca,   e'   riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  assistenti  sociali  -  sez.  A, e l'esercizio della
professione in Italia.