IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto l'art. 1, commi 46 e 47, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge   finanziaria   2008),  che,  al  fine  di  razionalizzare  la
disciplina delle operazioni di riorganizzazione aziendale, introduce,
tra  l'altro,  un  regime  opzionale  per l'assoggettamento a imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dei maggiori valori
iscritti  in  occasione  di  operazioni  di  conferimento di aziende,
fusioni e scissioni;
  Visto  lo stesso comma 47 del citato art. 1 della legge finanziaria
2008   che   demanda   al  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
l'adozione,   con   decreto   di   natura  non  regolamentare,  delle
disposizioni attuative della disciplina dell'imposta sostitutiva;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917
(Tuir), e successive modificazioni;
  Visto,  in particolare, l'art. 176, comma 2-ter, del medesimo Tuir,
concernente  la  facolta'  di  esercizio  dell'opzione  per il regime
dell'imposta  sostitutiva da parte della societa' conferitaria, e gli
articoli 172,  comma 10-bis  e  173,  ultimo  comma, del citato testo
unico  che  estendono  tale  facolta', rispettivamente, alla societa'
incorporante  o risultante dalla fusione e alla societa' beneficiaria
dell'operazione di scissione;
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante, tra
l'altro,   l'istituzione   dell'imposta   regionale  sulle  attivita'
produttive (Irap);
  Visto  l'art.  1, commi da 242 a 249, della legge 27 dicembre 2006,
n.  296,  in  materia di agevolazioni alle operazioni di aggregazioni
aziendali;
  Visti  gli  articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle
finanze;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                       Conferimenti di azienda

  1.   Agli   effetti   dell'applicazione   del  regime  dell'imposta
sostitutiva  di  cui all'art. 176, comma 2-ter, del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917  (Tuir),  assumono rilievo le
differenze  residue  tra  il valore d'iscrizione in bilancio dei beni
ricevuti  in occasione di operazioni di conferimento di azienda, ramo
o  complesso aziendale, classificati dal soggetto conferitario tra le
immobilizzazioni  materiali  e  immateriali,  incluso l'avviamento, e
l'ultimo  valore  fiscalmente  riconosciuto dei beni stessi presso il
soggetto conferente.
  2.  Le differenze tra il valore civile e il valore fiscale indicate
al comma 1 possono essere assoggettate a imposta sostitutiva anche in
misura  parziale;  tuttavia,  l'applicazione dell'imposta sostitutiva
deve  essere  richiesta per categorie omogenee di immobilizzazioni. A
tal  fine, i beni immobili sono distinti nelle seguenti categorie: a)
aree  fabbricabili  aventi medesima destinazione urbanistica; b) aree
non  fabbricabili; c)  fabbricati  strumentali ai sensi dell'art. 43,
comma 2,  primo periodo, del Tuir; d) fabbricati strumentali ai sensi
dell'art.   43,   comma 2,   secondo  periodo,  del  citato  Tuir; e)
fabbricati  di  cui  all'art. 90 del Tuir. I beni mobili, inclusi gli
impianti  e i macchinari ancorche' infissi al suolo, sono raggruppati
in  categorie  omogenee  per  anno  di acquisizione e coefficiente di
ammortamento.    Per   le   immobilizzazioni   immateriali,   incluso
l'avviamento,  l'imposta  sostitutiva  puo'  essere  applicata  anche
distintamente su ciascuna di esse.
  3. Per la parte delle differenze tra valori civili e valori fiscali
originatasi presso il soggetto conferente per effetto delle deduzioni
extracontabili  risultanti  dal  quadro  EC  della  dichiarazione dei
redditi  e  trasferita  al soggetto conferitario ai sensi del comma 5
del  citato art. 176 del Tuir, deve essere prioritariamente applicato
il  regime  dell'imposta  sostitutiva previsto dall'art. 1, comma 48,
della  legge  24 dicembre 2007, n. 244, e dalle relative disposizioni
di   attuazione   recate   dal  decreto  3 marzo  2008  del  Ministro
dell'economia e delle finanze.
  4.  L'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva e' esercitata,
distintamente in relazione a ciascuna operazione di conferimento, nel
primo  o,  al  piu' tardi, nel secondo periodo d'imposta successivo a
quello  dell'operazione  stessa  e  si  considera perfezionata con il
versamento   della   prima   delle   tre  rate  dell'imposta  dovuta.
L'applicazione  dell'imposta  sostitutiva  puo'  essere  richiesta in
entrambi i periodi di esercitabilita' dell'opzione anche in relazione
alla  medesima  categoria  omogenea  di immobilizzazioni indicate nel
comma 2.
  5. L'imposta sostitutiva si applica con l'aliquota del 12 per cento
sulla   parte   dei   maggiori   valori   assoggettati  a  tassazione
complessivamente  ricompresi  nel  limite  di  5 milioni di euro; con
l'aliquota del 14 per cento sulla parte che eccede 5 milioni e fino a
10  milioni  di  euro  e  con l'aliquota del 16 per cento sulla parte
superiore  a  10  milioni di euro. Nel caso in cui, in relazione alla
medesima  operazione  di  conferimento,  il  soggetto conferitario si
avvalga  del regime dell'imposta sostitutiva in entrambi i periodi di
esercitabilita'    dell'opzione,   ai   fini   della   determinazione
dell'aliquota  applicabile nel secondo dei suddetti periodi, assumono
rilevanza  anche  le  differenze  di  valore  assoggettate  a imposta
sostitutiva nel primo periodo.
  6.  In  deroga  al  comma 2,  le  differenze  tra i valori civili e
fiscali  relative alle immobilizzazioni cedute nel corso dello stesso
periodo   d'imposta   di  esercizio  dell'opzione,  anteriormente  al
versamento   della   prima  rata  dovuta,  sono  escluse  dalla  base
imponibile dell'imposta sostitutiva.
  7.   I  maggiori  valori  assoggettati  a  imposta  sostitutiva  si
considerano riconosciuti ai fini dell'imposta sul reddito e dell'Irap
a  partire  dal  periodo  d'imposta nel corso del quale e' esercitata
l'opzione.
  8.   Il   versamento   dell'imposta   sostitutiva   deve   avvenire
obbligatoriamente  in  tre  rate;  la  prima,  pari  al  30 per cento
dell'importo   complessivamente  dovuto,  entro  il  termine  per  il
versamento  a  saldo dell'imposta sul reddito e dell'Irap relative al
periodo  d'imposta dell'operazione di conferimento ovvero, in caso di
opzione  ritardata o reiterata, a quello successivo; la seconda, pari
al  40  per cento, e la terza, pari al 30 per cento, entro il termine
per  il  versamento  a  saldo  dell'imposta  sul  reddito e dell'Irap
relative,  rispettivamente, al primo e al secondo ovvero al secondo e
al terzo periodo successivi a quello dell'operazione. Sulla seconda e
sulla  terza  rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per
cento  annuali.  Si  applicano  le  norme in materia di liquidazione,
accertamento,  riscossione,  contenzioso  e sanzioni previste ai fini
delle imposte sui redditi.
  9.  In  apposito  prospetto della dichiarazione dei redditi e della
dichiarazione  Irap,  deve  essere  data  indicazione,  per  ciascuna
operazione  di  conferimento  in relazione alla quale si e' proceduto
all'applicazione   dell'imposta   sostitutiva,   dei  valori  fiscali
riconosciuti  presso il soggetto conferente, dei valori di iscrizione
nel bilancio del soggetto conferitario, delle differenze assoggettate
a  imposta sostitutiva, dei nuovi valori fiscali e di tutti gli altri
elementi   necessari   ai  fini  dell'attivita'  di  controllo  e  di
accertamento    sulla    corretta   applicazione   della   disciplina
dell'imposta sostitutiva.
  10.  L'applicazione dell'imposta sostitutiva puo' essere richiesta,
secondo  le  regole  dettate  nei  precedenti  commi,  anche  per  le
operazioni  di  conferimento effettuate entro il periodo d'imposta in
corso  al  31 dicembre 2007; in tal caso, l'opzione e' esercitata nel
primo  o,  al  piu' tardi, nel secondo periodo d'imposta successivo a
detto  periodo.  Nel caso di esercizio dell'opzione nel primo periodo
d'imposta  successivo  a  quello  in  corso  al  31 dicembre  2007 il
versamento  della  prima  rata  e'  effettuato  entro  il  termine di
presentazione della dichiarazione in cui e' esercitata l'opzione.