IL DIRETTORE GENERALE
                          per l'universita'

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127
del  1997  e,  in  particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto  «Modificazioni  ed  integrazioni alle ordinanze ministeriali
30 dicembre   1999  e  16 luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
  Visto  il  decreto  in  data  24 marzo  2006, con il quale e' stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento;
  Visto  il decreto in data 31 dicembre 1993, con il quale l'Istituto
«Associazione  italiana di psicoterapia psicoanalitica infantile», e'
stato  abilitato  ad  istituire  e ad attivare corsi di formazione in
psicoterapia  nella  sede di Roma, per i fini di cui all'art. 3 della
legge n. 56 del 1989;
  Visto  il decreto in data 25 maggio 2001, con il quale all'istituto
«Associazione   italiana  di  psicoterapia  psicoanalitica  infantile
AIPPI»  e' stata confermata l'abilitazione ad istituire e ad attivare
un corso di formazione in psicoterapia nella sede di Roma, per i fini
di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;
  Visto  il  decreto  in  data  20 giugno 2005, con il quale e' stata
autorizzata l'attivazione della sede periferica di Milano;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  predetto  istituto ha chiesto
l'abilitazione   ad   istituire   e   ad   attivare   un   corso   di
specializzazione  in  psicoterapia  nella sede periferica di Napoli -
Via  degli  Astronauti,  16  -  per  un  numero  massimo  di  allievi
ammissibili  a  ciascun anno di corso pari a 10 unita' e per l'intero
corso,  a  40  unita', ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n.
509 del 1998;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  suddetto  Istituto  chiede di
cambiare  la  propria  denominazione  in:  «A.I.P.P.I.  -  Scuola  di
Specializzazione   in   Psicoterapia   Psicoanalitica   per  bambini,
adolescenti e famiglie»;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto   Comitato   nazionale   per   la  valutazione  del  sistema
universitario  nella riunione del 3 giugno 2008 trasmessa con nota n.
245 del 3 giugno 2008;
  Visto  il  parere  favorevole al riconoscimento della predetta sede
periferica  espresso  dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva
nella seduta del 27 giugno 2008;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. L'Istituto «Associazione italiana di psicoterapia psicoanalitica
infantile  AIPPI»  abilitato  con  decreti in data 31 dicembre 1993 e
25 maggio  2001  ad  istituire  e ad attivare, nella sede di Roma, un
corso  di  specializzazione  in psicoterapia ai sensi del regolamento
adottato  con  decreto  ministeriale  11 dicembre  1998,  n.  509, e'
autorizzato  a  cambiare  la denominazione in «A.I.P.P.I. - Scuola di
Specializzazione   in   Psicoterapia   Psicoanalitica   per  bambini,
adolescenti e famiglie».
  2.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con
decreto  11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «A.I.P.P.I. - Scuola di
Specializzazione   in   Psicoterapia   Psicoanalitica   per  bambini,
adolescenti e famiglie» e' abilitato ad istituire e ad attivare nella
sede  periferica  di Napoli, via degli Astronauti, 16, ai sensi delle
disposizioni   di   cui   al   titolo   II  del  regolamento  stesso,
successivamente   alla   data  del  presente  decreto,  un  corso  di
specializzazione     in     psicoterapia     secondo    il    modello
scientifico-culturale  proposto  nell'istanza di riconoscimento della
sede principale.
  3.  Il  numero  massimo  di  allievi da ammettere a ciascun anno di
corso e' pari a 10 unita' e, per l'intero corso, a 40 unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 luglio 2008
                                         Il direttore generale: Masia