IL DIRETTORE GENERALE
                          per l'universita'

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o   in   medicina   e   chirurgia,   di   una   specifica  formazione
professionalemediante  corsi di specializzazione almeno quadriennali,
attivati  presso  scuole  di  specializzazione universitarie o presso
istituti a tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma 5,  che  prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto  «Modificazioni  ed  integrazioni alle ordinanze ministeriali
30 dicembre   1999  e  16 luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
  Visto  il  decreto  in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed
integrazioni,  con  il  quale  e'  stata  costituita  la  Commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Visti  il  decreto  in  data 26 luglio 2004 con il quale l'istituto
«Scuola  bolognese di psicoterapia cognitiva» e' stato autorizzato ad
istituire  e ad attivare nella sede principale di Bologna un corso di
specializzazione  in  psicoterapia  ai sensi del regolamento adottato
con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  l'istituto  «Scuola  bolognese di
psicoterapia  cognitiva»  ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad
attivare  un  corso  di  specializzazione  in psicoterapia nella sede
periferica  di  Forli'  -  piazzale della Vittoria, 6 - per un numero
massimo  di  allievi  ammissibili al primo anno di corso, per ciascun
anno, pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita';
  Visto  in  particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento,
che  dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base
dei  pareri conformi fonnulati dalla Commissione tecnico-consultiva e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il  successivo  comma 7,  che prevede che il provvedimento di diniego
del  riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5;
  Considerato  che la competente Commissione tecnico-consultiva nella
riunione   del  27 giugno  2008,  ha  espresso  parere  contrario  al
riconoscimento  dell'istituto  richiedente,  rilevando in particolare
che  il corpo docente proposto per la sede periferica include docenti
di recentissima formazione, tali da non fornire adeguate garanzie per
quanto  attiene  agli  aspetti  formativi clinici che esigono lunga e
approvata esperienza; inoltre nelle convenzioni comuni con la sede di
Bologna  non  e'  sempre  chiara  la  riserva di posti per la sede di
Forli' in aggiunta a quelli riservati alla sede centrale;
  Ritenuto che per i motivi sopraindicati 1'istanza di riconoscimento
del predetto istituto non possa essere accolta;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'istanza  di  riconoscimento  della  sede  periferica  di Forli' -
piazzale  della  Vittoria, 6 proposta dall'istituto «Scuola bolognese
di  psicoterapia  cognitiva»  con  sede in Bologna, per i fini di cui
all'art.  4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n.
509 e' respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 luglio 2008
                                         Il direttore generale: Masia