IL DIRETTORE GENERALE

1. Fonti normative e responsabile del procedimento.
  Per  la  violazione  degli  obblighi di segnalazioni statistiche in
materia   valutaria   e   di   bilancia  dei  pagamenti  e'  prevista
l'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 7 e
11  del  decreto  legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, nonche' del
decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze del 7 gennaio
2008.
  L'irrogazione  di  sanzioni amministrative e' altresi' prevista per
la violazione delle disposizioni in materia di monetazione metallica,
di  cui  all'art.  52-bis  del decreto legislativo 24 giugno 1998, n.
213.
  La  procedura  sanzionatoria  prevede lo svolgimento da parte della
Banca  d'Italia  di fasi procedimentali, per le quali e' responsabile
il titolare dell'Unita' organizzativa (Capo del servizio) competente,
secondo  quanto  indicato  nel provvedimento della Banca d'Italia del
21 dicembre 2007:
    Servizio   informazioni   sistema   creditizio   ovvero  Servizio
Statistiche   economiche   e   finanziarie,   secondo  le  rispettive
competenze,   per   le   violazioni   riguardanti   le   disposizioni
statistiche;
    Servizio  cassa  generale per le violazioni delle disposizioni in
materia di monetazione metallica.
  Il  responsabile  del procedimento puo' designare dirigenti addetti
all'Unita'  organizzativa  competente  per  lo svolgimento di singoli
atti.
2. Articolazione  delle fasi procedimentali di competenza della Banca
d'Italia.
  La  procedura  per  l'irrogazione delle sanzioni amministrative per
violazione delle disposizioni statistiche e in materia di monetazione
metallica si articola, per quanto di competenza della Banca d'Italia,
come segue:
    a) contestazione degli addebiti;
    b) adempimenti   a   fronte   dell'esercizio  della  facolta'  di
oblazione (per le sole violazioni in materia statistica);
    c) ricezione delle controdeduzioni ed eventuali audizioni;
    d) valutazione  del  complesso  degli elementi istruttori ai fini
della proposta di:
      archiviazione del procedimento;
      trasmissione  degli  atti  del  procedimento,  unitamente a una
relazione  illustrativa,  al  Ministro dell'economia e delle finanze,
per l'eventuale irrogazione delle sanzioni;
    e) assunzione della decisione.
a) Contestazione degli addebiti.
  Il  procedimento  sanzionatorio  ha  inizio  con  la  contestazione
formale  da  parte  della  Banca d'Italia, nei confronti dei soggetti
ritenuti responsabili, delle violazioni riscontrate.
  L'avvio  del  procedimento  e'  disposto  dal  Capo del servizio in
qualita'   di   responsabile,  sulla  base  delle  risultanze  emerse
dall'analisi svolta dalle competenti unita' organizzative di base del
Servizio medesimo.
  La  lettera di contestazione e' notificata alle parti sulla base di
quanto disposto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  Il termine per le fasi procedimentali avviate d'ufficio dalla Banca
d'Italia decorre dal primo atto di impulso della Banca stessa.
  La formale contestazione degli addebiti contiene, fra l'altro:
    il  riferimento  all'atto  di  accertamento o alla documentazione
acquisita sulla base della quale e' emersa l'irregolarita';
    la descrizione dell'irregolarita';
    l'indicazione  delle  disposizioni violate e delle relative norme
sanzionatorie  (compresi  i  limiti,  minimo  e massimo, entro cui e'
prevista la sanzione);
     l'invito  a  far pervenire alla Banca d'Italia, entro il termine
di  novanta  giorni,  prorogabile  fino  a un massimo di centottanta,
dalla   data   di  notifica  della  contestazione  eventuali  scritti
difensivi e documenti nonche' la richiesta di audizione.
b) Adempimenti connessi con l'oblazione.
  Per   i   soli   procedimenti  sanzionatori  per  violazione  delle
disposizioni  statistiche,  qualora siano intervenuti entro i termini
gli  adempimenti  oblatori  previsti  dall'art.  30  del  decreto del
Presidente   della   Repubblica   n.   148/1988,  viene  adottato  il
provvedimento  di  estinzione  dell'illecito,  dandone  comunicazione
all'interessato.
c) Ricezione delle controdeduzioni ed eventuali audizioni
  I  soggetti ritenuti responsabili delle violazioni riscontrate, che
non   esercitano   la   facolta'  di  oblazione,  possono  presentare
controdeduzioni   alla   Banca   d'Italia  in  ordine  agli  addebiti
contestati,   attraverso   scritti  difensivi  e  documenti,  nonche'
chiedere di essere sentiti entro il termine di 90 giorni, prorogabile
fino a un massimo di 180 giorni, dalla data di ricezione dell'atto di
contestazione.
d)-e) Valutazione   degli   elementi   istruttori   e  decisione  del
Direttorio.
  Il  capo  del servizio, responsabile del procedimento, esaminate le
controdeduzioni del soggetto nei cui confronti e' stata effettuata la
contestazione  e  valutato  il  complesso  degli elementi informativi
raccolti   dall'unita'   organizzativa  di  base  competente  durante
l'istruttoria, trasmette al Direttorio le proprie conclusioni, volte:
      ad archiviare il procedimento;
      a rimettere la documentazione al Ministro dell'Economia e delle
finanze per la successiva irrogazione della sanzione, unitamente alla
relazione  illustrativa di cui all'art. 31 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 148/1988.
  Il  Direttorio, tenuto conto delle risultanze istruttorie, procede,
quindi,  ad  archiviare il procedimento ovvero a trasmettere gli atti
al Ministro dell'economia e delle finanze.
  La  fase  procedimentale  di  competenza  della  Banca  d'Italia si
conclude  entro  il termine di 180 giorni previsto dalla legge per la
trasmissione degli atti al Ministro dell'economia e delle finanze. Il
suddetto  termine  decorre  dalla data di scadenza del termine per la
ricezione   degli   scritti   difensivi,  nonche'  per  la  richiesta
dell'eventuale audizione.
  Della  trasmissione  degli  atti  al  Ministro ovvero dell'avvenuta
archiviazione del procedimento e' data comunicazione agli interessati
con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
  L'inosservanza  del termine di 180 giorni per l'invio degli atti al
Ministro  dell'Economia e delle finanze o l'omessa comunicazione agli
interessati  comportano  l'estinzione  dell'obbligazione al pagamento
delle somme dovute per le infrazioni contestate.
    Roma, 23 luglio 2008

                                    Il direttore generale: Saccomanni