IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto   il   decreto-legge   16 maggio   2008,   n.   85,  recante:
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione  dell'art.  1,  commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244»;
  Vista  la  legge  2 dicembre  1991,  n.  390, art. 16, comma 4, che
istituisce  il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei
prestiti d'onore, cosi' come modificata dalla legge 11 febbraio 1992,
n. 147;
  Vista  la  legge  23 dicembre  1996,  n. 662, art. 1, comma 89, che
consente la destinazione di tale Fondo anche alla erogazione di borse
di studio previste dall'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
  Viste  le disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto
agli  studi  universitari  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri del 9 aprile 2001 ed, in particolare, l'art.
16 nel quale vengono indicati i criteri di riparto di tale Fondo;
  Visto  lo  stanziamento  del  capitolo n. 1695 «Fondo di intervento
integrativo  da  ripartire  tra  le  regioni  per  la concessione dei
prestiti  d'onore  e  l'erogazione di borse di studio» dello stato di
previsione    dell'esercizio    finanziario    2007   del   Ministero
dell'universita' e della ricerca, pari a Euro 166.871.000,00;
  Visti  i  dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome ed
elaborati  dal Ministero universita' e ricerca sulla base dei criteri
stabiliti  dal  richiamato  art.  16 ai fini del riparto del Fondo di
Intervento Integrativo per l'anno 2007;
  Visto  il  parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome formulato nella adunanza del
20 marzo 2008;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                      La destinazione del fondo
  1.  I  trasferimenti  sul  Fondo  di  intervento integrativo per la
concessione  dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di seguito
denominato  Fondo,  sono  destinati  dalle  regioni  e dalle province
autonome  alla concessione di borse di studio di cui all'art. 8 della
legge 2 dicembre 1991, n. 390, sino all'esaurimento delle graduatorie
degli  idonei  al  loro conseguimento, secondo le modalita' stabilite
dal  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile
2001  «Disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli
studi  universitari  a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991,
n. 390».
  2.  Per  la  concessione  delle  borse  di  studio  le regioni e le
province  autonome  utilizzano  prioritariamente le risorse proprie e
quelle  derivanti  dal  gettito  della tassa regionale per il diritto
allo  studio  e  successivamente  quelle del Fondo di cui al presente
decreto.
  3.  Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle
graduatorie  degli  idonei,  sono  destinate  dalle  regioni  e dalle
province  autonome  alla concessione di borse di studio e di prestiti
d'onore nell'anno accademico successivo.