IL DIRIGENTE della Direzione provinciale del lavoro di Cremona Visto l'art. 3 decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con il quale vengono soppresse le Commissioni provinciali - Disciplina lavori di facchinaggio di cui all'art. 3, legge n. 407/1955; Visto l'art. 4 decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 che prevede le attribuzioni alle Direzioni provinciali del lavoro (ex Uffici provinciali del lavoro) delle funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle predette Commissioni provinciali; Visto la lettera circolare 25157/70 del 2 febbraio 1995 del Ministero lavoro e previdenza sociale - Direzione generale rapporti lavoro - Divisione V; Convocate le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, della cooperazione e dei lavoratori di categoria, aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, per il giorno 6 giugno 2008 presso la Direzione provinciale del lavoro di Cremona; Preso atto che alla indetta riunione le parti sociali maggiormente interessate al rinnovo del tariffario per le operazioni di facchinaggio scaduto il 31 dicembre 2007, non sono intervenute; Visto il verbale di riunione datato 6 giugno 2008, con il quale, al fine di mantenere inalterata la competitivita' delle aziende committenti e considerato il livello delle tariffe esistenti nelle province limitrofe, si conviene di mantenere per il biennio 2008-2009 le tariffe scadute il 31 dicembre 2007; Ritenuto di dover provvedere; Decreta: Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio da valere in provincia di Cremona per gli anni 2008-2009, che in allegato costituiscono parte integrante del presente atto, non vengono rideterminate e rimangono in vigore quelle determinate per gli anni 2006-2007. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cremona, 15 luglio 2008 Il dirigente: Catalano