Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002,
n. 303 recante «Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore
per  la  prevenzione  e  la  sicurezza  del  lavoro - ISPESL, a norma
dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419»;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003  n.  196 recante
«Codice   in   materia   di  protezione  di  dati  personali»  e,  in
particolare,  gli  articoli 20,  comma 2,  21, comma 2 e 181, comma 1
lettera a);
    Considerato  che,  ai sensi del citato art. 20, comma 2, nei casi
in cui una disposizione di legge specifichi le finalita' di rilevante
interesse  pubblico  ma  non i tipi di dati sensibili e le operazioni
eseguibili,  il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi
di  dati  e  di  operazioni  identificati e resi pubblici con atto di
natura regolamentare;
    Visto  il  provvedimento  generale del Garante 30 giugno 2005 sul
trattamento   dei  dati  sensibili  e  giudiziari,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  23 luglio  2005,  n.  170,  che  ha suggerito un
modello   per  l'individuazione  delle  tipologie  di  dati  e  delle
operazioni eseguibili;
    Considerata  l'esigenza  di  particolare tutela per l'interessato
nell'effettuazione  delle  operazioni  di interconnessione, raffronto
tra  banche  dati  gestite  da diversi titolari del trattamento o con
altre  informazioni  sensibili  e  giudiziarie  detenute dal medesimo
titolare,  delle  operazioni  svolte  pressoche' interamente mediante
siti  web  o volte a definire in forma completamente automatizzata il
profilo  o la personalita' degli interessati nonche' delle operazioni
di comunicazione e diffusione;
    Ritenuto   di   individuare  analiticamente  negli  allegati  con
riferimento  alle  predette  operazioni  quelle  effettuate da questo
Istituto  ed  in  particolare  i raffronti tra banche dati gestite da
diversi  titolari  o  con  altre informazioni sensibili e giudiziarie
detenute dall'Istituto nonche' le comunicazioni;
    Ritenuto,   altresi',   di   indicare   sinteticamente  anche  le
operazioni   ordinarie   che  questo  Istituto  deve  necessariamente
svolgere  per perseguire le finalita' di rilevante interesse pubblico
individuate   per  legge  (raccolta,  registrazione,  organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, blocco, cancellazione, distruzione);
    Considerato  che  per  quanto concerne tutti i trattamenti di cui
sopra  e'  stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie
prevista  dall'art.  22  del Codice, con particolare riferimento alla
pertinenza,  non  eccedenza  e indispensabilita' dei dati sensibili e
giudiziarie   utilizzati   rispetto  alle  finalita'  eseguite;  alla
indispensabilita'  delle  predette  operazioni  per  il perseguimento
delle  finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico  individuate per
legge,  nonche'  alla  esistenza  di fonti normative idonee a rendere
lecite le medesime operazioni;
    Acquisito, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g) del Codice
il   parere   favorevole,  ma  condizionato  al  rispetto  di  alcune
indicazioni  formulate  sullo  schema  di  regolamento,  espresso dal
Garante per la protezione dei dati personali in data 25 luglio 2006;
    Apportate   allo   schema  di  regolamento  le  modificazioni  ed
integrazioni in conformita' al predetto parere;
    Acquisito  l'ulteriore  parere  favorevole  del  Garante espresso
nella riunione del 28 febbraio 2007;
    Visto  il  decreto-legge  28 dicembre 2006, n. 300, convertito in
legge  26 febbraio  2007,  n.  17  che  ha  prorogato  il termine per
l'adozione del regolamento al 28 febbraio 2007;
                             A d o t t a
                       il seguente regolamento
                               Art. 1.
                       Ambito del trattamento
    1.  Il  presente regolamento individua i tipi di dati sensibili e
giudiziari  che  possono  essere  trattati e di operazioni eseguibili
presso  1'ISPESL  -  Istituto  Superiore  per  la  Prevenzione  e  la
Sicurezza  del  Lavoro  -  nello  svolgimento delle proprie attivita'
istituzionali.