IL DIRETTORE GENERALE
                   della sicurezza degli alimenti
                         e della nutrizione
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica degli alimenti;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  recante
attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, e successive modifiche;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  Regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla produzione, alla immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
  Visto il documento SANCO 10796/2003 - revisione 10.3 - ottobre 2007
-  che  definisce le linee guida per l'armonizzazione comunitaria del
processo   di  ri-registrazione  a  seguito  dell'inclusione  di  una
sostanza attiva in allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Visto  il  documento  SANCO  10597/2003  - revisione 7 final 2, del
14 dicembre  2005 - che definisce le linee guida per la valutazione a
livello comunitario dell'equivalenza di sostanze attive tecniche;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute 26 aprile 2007, di
attuazione  della  direttiva  della Commissione europea 2007/5/CE del
7 febbraio  2007, relativo all'inclusione di alcune sostanze attive -
tra   le   quali  il  folpet -  nell'allegato  I  al  citato  decreto
legislativo  n.  194  del  1995  con  la  definizione  chimica e alle
condizioni  riportate in allegato al decreto stesso, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  delle  Repubblica italiana serie generale n. 204
del 3 settembre 2007;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  2,  comma 2,  del  citato decreto
ministeriale  26 aprile 2007, che stabilisce l'obbligo per i titolari
delle  autorizzazioni  dei prodotti fitosanitari contenenti folpet di
presentare  al  Ministero della salute entro il 30 settembre 2007, in
alternativa:
    a) un  fascicolo  rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
    b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del  sopraccitato  decreto, stabilendo altresi' l'obbligo di indicare
esplicitamente produttore e stabilimento di produzione della sostanza
tecnica  utilizzata,  al  fine di procedere agli adempimenti previsti
dal  citato  documento  SANCO  10796/2003 per la ri-registrazione dei
prodotti fitosanitari contenenti folpet;
  Considerato  che  l'attuale  procedura  comunitaria  di verifica di
rispondenza  dei  prodotti  alle  condizioni  di  iscrizione  di  una
sostanza  attiva  in  allegato I della direttiva 91/414/CEE, indicata
nel  citato  documento  SANCO 10796/2003, prevede che lo Stato membro
Relatore   della   sostanza   attiva  stessa  proceda  alla  verifica
dell'equivalenza  delle  fonti  di sostanza attiva tecnica diverse da
quella  iscritta in allegato I utilizzate in ambito comunitario e che
l'Italia e' lo Stato relatore per la sostanza attiva folpet;
  Considerato  altresi'  che, secondo la procedura comunitaria, anche
sulla  base  delle conclusioni della valutazione di detta equivalenza
da  parte  della  Stato  Relatore,  gli  Stati membri provvedono alla
revoca  delle  autorizzazioni  dei prodotti fitosanitari non conformi
alle   condizioni   di  iscrizione  della  sostanza  attiva  indicate
nell'allegato  della  direttiva  stessa;  entro la scadenza stabilita
dalle singole direttive di iscrizione;
  Considerato che per la sostanza attiva folpet tale termine e' stato
fissato al 31 marzo 2008;
  Viste  le istanze presentate dai titolari dei prodotti fitosanitari
riportati   nell'allegato  al  presente  decreto,  contenenti  folpet
tecnico  di  fonte  Sapec  Agro  SA  e Belchim Crop Protection NV/SA,
diversa  da  quella  iscritta nell'allegato I del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
  Viste  altresi'  le  autorizzazioni  rilasciate dalle imprese Sapec
Agro  SA  e  Belchim  Crop Protection NV/SA, per l'accesso al proprio
fascicolo  relativo  a  folpet  di  fonte  diversa da quella iscritta
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Visto  il  Rapporto di valutazione sulla non equivalenza del folpet
di  fonte  Sapec  Agro  SA  e  Belchim Crop Protection NV/SA, redatto
secondo  le  procedure  comunitarie  di cui al citato documento SANCO
10597/2003  dall'Universita'  degli studi di Milano - Dipartimento di
scienze  farmacologiche  - nell'ambitodella convenzione stipulata con
il Ministero della Salute il 20 dicembre 2007, e messo a disposizione
della Commissione Europea in data 31 marzo 2008;
  Viste   le   successive  precisazioni  tecniche,  di  cui  l'ultima
trasmessa  dal sopra citato Dipartimento di Scienze Farmacologiche in
data  18 giugno  2008  alla  Direzione generale della sicurezza degli
alimenti  e della nutrizione del Ministero del lavoro, della salute e
delle   politiche  sociali,  a  conferma  della  valutazione  di  non
equivalenza,   a   seguito  delle  osservazioni  ed  integrazioni  di
informazioni fornite dalla societa' ARC (Agro Regulatory Consult) per
conto delle imprese Sapec Agro SA e Belchim Crop Protection NV/SA;
  Rilevato  che,  secondo  il  citato rapporto di valutazione e delle
suddette  ulteriori  precisazioni  tecniche, il folpet di fonte Sapec
Agro  SA  e  di  fonte Belchim Crop Protection NV/SA non e' risultato
equivalente  alla  fonte di riferimento inscritta in Allegato I dalla
Direttiva 2007/5/CE al termine della revisione Comunitaria;
  Rilevato  pertanto  che, a conclusione delle verifiche previste dal
citato  decreto  26 aprile  2007,  i  prodotti fitosanitari riportati
nell'allegato  al  presente  decreto,  che utilizzano folpet di fonte
Sapec  Agro  SA  e  di  fonte  Belchim  Crop  Protection  NV/SA,  non
rispondono  alle  condizioni  fissate per l'iscrizione della sostanza
attiva di cui trattasi in allegato I del decreto legislativo 194/95 e
riportate nell'allegato del decreto ministeriale 26 aprile 2007;
  Ritenuto   pertanto   necessario   procedere   alla   revoca  delle
autorizzazioni  all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
riportati  nell'allegato  al  presente decreto contenenti la sostanza
attiva  folpet  di fonte diversa da quella iscritta in allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
                              Decreta:
  Le   autorizzazioni   all'immissione   in  commercio  dei  prodotti
fitosanitari di cui all'allegato al presente provvedimento contenenti
la  sostanza  attiva folpet di fonte Sapec Agro SA e di fonte Belchim
Crop  Protection NV/SA, sono revocate a far data dal presente decreto
ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero della salute
26 aprile 2007;
  La  commercializzazione  e l'utilizzazione delle scorte giacenti in
commercio  dei  prodotti  di  cui  al comma 1 del presente decreto e'
consentita  fino al 31 marzo 2009, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del
citato decreto 26 aprile 2007.
  Il   presente   provvedimento   e'  notificato  ai  titolari  delle
autorizzazioni  in  questione  e  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 24 luglio 2008

                                      Il direttore generale: Borrello