IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Visto  l'art.  32  della  legge  23 dicembre  1978, n. 833, recante
«Istituzione  del  servizio  sanitario nazionale», che attribuisce al
Ministro  della  sanita'  (ora  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali)  il  potere  di  emanare  ordinanze  di carattere
contingibile  e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di
polizia  veterinaria,  con  efficacia  estesa  all'intero  territorio
nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che
assegna  allo Stato la competenza di emanare ordinanze contingibili e
urgenti  in  caso  di  emergenze  sanitarie  o di igiene pubblica che
interessino piu' ambiti territoriali regionali;
  Visto  l'art.  650  codice  penale,  che punisce l'inosservanza dei
provvedimenti  dati  dall'Autorita'  per  ragione  di  giustizia o di
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene;
  Tenuto  conto  che  ogni  attivita',  comunque denominata, che puo'
avere  effetti  diretti  sulla  salute,  deve  essere  svolta solo da
operatori  in  possesso  di  adeguata  e  comprovata  preparazione  e
competenza;
  Preso  atto  del diffondersi, durante la stagione balneare, lungo i
litorali, dell'offerta di massaggi da parte di ambulanti;
  Considerato  che,  nell'esecuzione  dell'attivita' di cui trattasi,
l'igiene  personale  dell'operatore e, in particolare, l'igiene delle
mani  e'  fondamentale  per  prevenire  la  trasmissione di infezioni
cutanee, quali, ad esempio, verruche e dermatofitosi;
  Considerato,  altresi',  che  nell'attivita'  in  questione vengono
spesso  utilizzati  oli, pomate, creme, unguenti e altri prodotti, la
cui  composizione  e  la  cui  origine non sono note e che potrebbero
generare  fenomeni  di  fotosensibilizzazione  della  pelle, anche in
considerazione  dell'ambiente in cui vengono applicati, nonche' altre
affezioni cutanee;
  Considerato,  per  le ragioni sopra esplicitate, che il particolare
contesto  in cui detta attivita' si svolge non garantisce il rispetto
di  adeguate condizioni igieniche, ne' l'erogazione della prestazione
in ambiente appropriato;
  Ritenuta  sussistente  la  necessita'  e  l'urgenza  di  adottare -
limitatamente   alla   stagione  balneare  in  corso  -  disposizioni
cautelari a tutela della salute pubblica;
  Visto  il  decreto  Ministeriale  23 giugno 2008 recante «Delega di
attribuzioni  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  per  taluni  atti  di  competenza  dell'Amministrazione, al
Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini».
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  Lungo  i  litorali  marini,  lacustri e fluviali, nonche' nelle
vicinanze  degli  stessi,  e'  vietato  offrire,  a qualsiasi titolo,
prestazioni,  comunque denominate riconducibili a massaggi estetici o
terapeutici da parte di soggetti ambulanti.