IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973,
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata  del vino «Trebbiano di Romagna» ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
  Vista  la  domanda  del  Consorzio vini di Romagna, del 19 dicembre
2007,  intesa  ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione
del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  «Trebbiano  di
Romagna»;
  Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna;
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta  istanza,  tenutasi  a  Forli'  il  7 maggio  2008,  con  la
partecipazione  di  rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende
vitivinicole;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini espresso nella riunione del 15 maggio
2008 sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di disciplinare di
produzione,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana - serie generale - n. 148 del 26 giugno 2008;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  del  vino  a  denominazione  di origine
controllata «Trebbiano di Romagna», in conformita' al parere espresso
dal sopra citato comitato;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Il  disciplinare  di  produzione  del  vino  a denominazione di
origine controllata «Trebbiano di Romagna», approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1973 e successive modifiche, e'
sostituito  per  intero  dal testo annesso al presente decreto le cui
misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008/2009.