IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989 e
successive   modifiche,   con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la
denominazione  di origine controllata «Cilento» ed e' stato approvato
il relativo disciplinare di produzione;
  Vista  la  domanda  presentata  dalla  regione Campania, su istanza
delle organizzazioni di categoria, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  «Cilento»,  corredata del parere favorevole della citata
regione;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di
modifica  del  disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine  controllata  «Cilento» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 134 del 10 giugno 2008;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
relative al parere e alla proposta sopra citati;
  Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica del disciplinare
di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
«Cilento»,  in  conformita'  al  parere  espresso  ed  alla  proposta
formulata dal sopra citato comitato;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  Il  disciplinare  di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata  «Cilento»,  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica  3 maggio  1989  e successive modifiche, e' sostituito per
intero  dal  testo  annesso  al  presente decreto le cui disposizioni
entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2008.