IL CAPO DIPARTIMENTO
            delle politiche di sviluppo ecomico e rurale

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto   l'art.   9  del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006,
concernente  l'approvazione  di  una  modifica  del  disciplinare  di
produzione;
  Visto  l'art.  5,  comma 6,  del  sopra  citato regolamento (CE) n.
510/2006  che  consente  allo  Stato  membro  di  accordare, a titolo
transitorio,  protezione  a  livello  nazionale  della  denominazione
trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  737/2005  della  Commissione  del
13 maggio  2005,  relativo  alla registrazione della denominazione di
origine protetta «Ricotta Romana»;
  Vista  l'istanza  presentata dal Consorzio di Tutela Ricotta Romana
DOP,  con  sede in Roma, via Rodolfo Lanciani, 38, intesa ad ottenere
la  modifica  della  disciplina  produttiva  della  denominazione  di
origina protetta Ricotta Romana;
  Vista la nota protocollo n. 3415 del 16 luglio 2008 con la quale il
Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo
che  la  modifica  di  cui  sopra  rientri nelle previsioni di cui al
citato  art.  9  del  regolamento  (CE)  n.  510/2006,  ha notificato
all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
  Vista  l'istanza  del  5  marzo  2008, con la quale il Consorzio di
Tutela  Ricotta  Romana  DOP, richiedente la modifica in argomento ha
chiesto  la  protezione  a  titolo transitorio della stessa, ai sensi
dell'art.  5,  comma 6  del  predetto  regolamento  (CE) n. 510/2006,
espressamente  esonerando  lo Stato italiano, e per esso il Ministero
delle   politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  da  qualunque
responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato
accoglimento  della  citata  domanda  di modifica del disciplinare di
produzione  della  denominazione  di origina protetta Ricotta Romana,
ricadendo  la  stessa sui soggetti interessati che della protezione a
titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6  del  predetto
regolamento (CE) n. 510/2006;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origina
protetta Ricotta Romana; in attesa che l'organismo comunitario decida
sulla domanda di modifica in argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di Tutela
Ricotta  Romana  DOP,  sopra  citato, assicuri la protezione a titolo
transitorio  a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di
produzione  della  denominazione di origina protetta Ricotta Romana;,
secondo  le  modifiche  richieste  dallo  stesso,  in  attesa  che il
competente organismo comunitario decida su detta domanda;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  a  decorrere  dalla  data  del presente decreto, ai sensi
dell'art.  5,  comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio
del  20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della denominazione
di  origina  protetta  Ricotta  Romana  che  recepisce  le  modifiche
richieste  dal  Consorzio  di  Tutela Ricotta Romana DOP, con sede in
Roma,  via  Rodolfo  Lanciani,  38,  trasmesso  con  nota n. 3415 del
16 luglio  2008  all'organismo  comunitario competente e consultabile
nel    sito   istituzionale   di   questo   Ministero   all'indirizzo
www.politicheagricole.gov.it.