IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto

  Vista  la  legge  5 giugno  1962,  n.  616,  sulla  sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
  Vista  legge  28 gennaio  1994,  n. 84, e successive modificazioni,
recante  riordino  della  legislazione  in  materia  portuale,  ed in
particolare  l'art.  3  che  attribuisce  la competenza in materia di
sicurezza  della  navigazione  al  Comando  generale  del Corpo delle
capitanerie di porto;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche  ed  in particolare l'art. 4 relativo alle
attribuzioni dei dirigenti;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007,
n. 271, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  ed in particolare l'art. 7 relativo alle attribuzioni
del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
  Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121, di conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  16 maggio  2008,  n.  85, recante
disposizioni  urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione  dell'art.  1,  commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, ed in particolare l'art. 1, comma 20;
  Visto  il  decreto  del  Ministro della marina mercantile 22 luglio
1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
240 del 12 ottobre 1991, e successive modificazioni, recante norme di
sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi;
  Considerata  la  necessita'  di  aggiornare  l'elenco dei materiali
compresi nell'appendice 1 al succitato decreto;
                              Decreta:
                           Articolo unico

  1.  Il decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991,
e  successive  modificazioni,  recante  norme  di  sicurezza  per  il
trasporto   marittimo  alla  rinfusa  di  carichi  solidi,  e'  cosi'
modificato:
    a) in  appendice  1,  dopo  la  scheda  «Sottoprodotti di fusione
dell'alluminio» o «Sottoprodotti di rifusione dell'alluminio UN 3170»
e' inserita la scheda riportata in allegato al presente decreto;
    b) in  appendice  8,  dopo  la  voce  «Sottoprodotti di rifusione
dell'alluminio UN 3170» e' inserita la seguente tabella:

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Sottoprodotti di fusione/rifusione dell'alluminio|         |
{spenti} con acqua e/o sostanze alcaline, anche  |         |
addizionati di elementi inerti                   |  A e B  |
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  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1° agosto 2008
                                  Il comandante generale: Pollastrini