IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
                            per il Lazio

  Visto  l'art.  2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n.
244,   recante   disposizioni,   in   attesa   della   riforma  degli
ammortizzatori  sociali,  sulla concessione o proroga, in deroga alla
vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;
  Visto,  in  particolare,  il  primo periodo del sopraindicato comma
521,  che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilita'
per  il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con  il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il
31   dicembre   2008,   la  concessione,  anche  senza  soluzioni  di
continuita',  degli  ammortizzatori  sociali,  in deroga alla vigente
normativa,  nel  caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionale,  anche  con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali;
  Visto,  altresi',  il secondo periodo del citato comma 521, in base
al  quale,  nell'ambito  delle medesime risorse finanziarie di cui al
primo  periodo,  i  trattamenti  concessi ai sensi dell'art. 1, comma
1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati,
con  decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, qualora i
piani  di gestione delle eccedenze gia' definiti in specifici accordi
in  sede  governativa  abbiano  comportato una riduzione nella misura
almeno  del  10  per cento del numero dei destinatari dei trattamenti
scaduti il 31 dicembre 2007;
  Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia
e  delle  finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art.
2,  comma  521,  della  legge  24  dicembre  2007, n. 244, a diciotto
regioni;
  Visto,    in   particolare,   l'art.   1   del   predetto   decreto
interministeriale,  che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla
concessione  o  alla  proroga  in  deroga  alla  vigente normativa di
trattamenti   di   cassa   integrazione  guadagni  straordinaria,  di
mobilita',  di  disoccupazione  speciale  ai lavoratori delle imprese
ubicate nella regione Lazio;
  Considerato  quanto  convenuto,  nell'accordo  governativo  del  28
febbraio  2008,  dal  Sottosegretario  al lavoro e previdenza sociale
Rosa   Rinaldi  e  dall'Assessore  al  lavoro,  pari  opportunita'  e
politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi;
  Visto l'accordo quadro sottoscritto in data 28 marzo 2008 presso la
regione  Lazio,  dai  rappresentanti  della  stessa, di Italia Lavoro
S.p.A., dell'Agenzia Lazio Lavoro e delle parti sociali;
  Visto  l'accordo sottoscritto, presso la regione Lazio, assessorato
lavoro,  pari  opportunita'  e politiche giovanili, in data 9 gennaio
2008, tra la regione medesima e le parti sociali, relativo alla Valeo
S.p.A.  ed  alla Valeo Sistemi di Climatizzazione S.p.A., e letti, in
particolare, le considerazioni in premessa ed i punti 1), 2) e 3);
  Considerato  che,  nel  verbale  del suddetto accordo del 9 gennaio
2008,  la  regione  Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento
per  la  Valeo  Sistemi  di Climatizzazione S.p.A. dei benefici della
CIGS  in  deroga, per un numero massimo mensile pari a 40 lavoratori,
in  forza  presso  l'unita'  aziendale  di Ferentino (Frosinone), con
decorrenza dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008;
  Considerato  il  D.D.R. n. 34 del 29 febbraio 2008, con il quale e'
stata  disposta la prima concessione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente normativa, per il
periodo  dal  27  settembre  2007 al 31 dicembre 2007, a favore di un
massimo  mensile  di  45  lavoratori  in  forza alla Valeo Sistemi di
Climatizzazione S.p.A.;
  Verificato  il  rispetto  del  citato  art.  2,  comma 521, secondo
periodo, della legge n. 244 del 2007;
  Tenuti  presenti  i  principi  di  cui  alla  nota  della Direzione
generale    degli    ammortizzatori   sociali   e   degli   incentivi
all'occupazione,  prot.  n.  14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad
oggetto:  «Ammortizzatori  sociali  in  deroga ex art. 1, comma 1190,
legge  n.  296/2006  (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n.
40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;
  Vista   l'istanza  di  proroga  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente normativa, dal 1°
gennaio  2008  al  30  giugno  2008,  per un numero complessivo di 86
lavoratori, redatta su modello CIGS/SOLID-1, datata 25 gennaio 2008 e
pervenuta il 6 febbraio 2008;
  Considerata  la «Scheda 1/A», allegata alla predetta istanza, dalla
quale  si  evince  la  disponibilita' della societa' ad anticipare il
trattamento  ai  lavoratori,  nonche'  il  ricorso  al  sistema della
rotazione,  con  previsione  di  un  numero  massimo  mensile  di  40
beneficiari  «a  zero  ore  con rotazione», da estrarre dall'organico
complessivo di 86 dipendenti;
  Valutata come mero errore materiale la precisazione che individua a
«settembre  2007», nel riquadro «dettaglio mensile delle sospensioni»
della  scheda  1/A,  il  mese  iniziale del trattamento richiesto, in
quanto  implicitamente  corretta  da  quanto  dichiarato  a pagina 2,
riquadro B, dell'istanza stessa;
  Vista  la  rimanente  documentazione  allegata  all'istanza  e,  in
particolare,  la  «Scheda  preliminare  per  concessione  C.I.G.S. in
deroga  2008»,  la  dichiarazione  di  responsabilita'  e  la lettera
d'impegno;
  Vista l'ulteriore documentazione dell'11 luglio 2008, pervenuta, in
originale,   in  data  14  luglio  2008,  consistente  negli  elenchi
aggiornati  dei lavoratori beneficiari e recante la dichiarazione che
trattasi  di dipendenti assunti tutti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e con anzianita' superiore a 90 giorni al momento della
presentazione dell'istanza;
  Considerato che la Valeo Sistemi di Climatizzazione S.p.A. e' stata
sottoposta  alle  verifiche  di  rito  in data 13 dicembre 2007 e che
dalla  relazione ispettiva prot. n. 1141 del 29 gennaio 2008 non sono
emersi  motivi  ostativi  alla  prima  concessione del trattamento di
integrazione salariale in deroga;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di concedere la prima proroga del
trattamento   di  integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente
normativa, in favore dei lavoratori interessati;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Ai  sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e' concessa la prima proroga del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  in  deroga  alla normativa vigente, definita
nell'accordo  intervenuto  presso  la regione Lazio in data 9 gennaio
2008,  in favore del personale della Valeo Sistemi di Climatizzazione
S.p.A., con sede legale in Ferentino (Frosinone), localita' Laghetto,
s.n.c.,  in forza presso l'unita' aziendale sita nella medesima sede,
per  un  massimo  mensile  di  40 lavoratori, sospesi a zero ore, con
rotazione,  per  il  periodo  dal  1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008,
compresi   nell'allegato   elenco  generale,  che  costituisce  parte
integrante  del  presente  provvedimento,  senza pagamento diretto ai
lavoratori   da  parte  dell'I.N.P.S.,  in  quanto  il  pagamento  e'
anticipato ai dipendenti dalla societa' stessa.