IL DIRIGENTE
                  dell'Ufficio di farmacovigilanza

  Visti  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003  n.  269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003  n.  326,  che istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004  n.  245  recante  norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto   il   regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione,
dell'ordinamento  del  personale  dell'AIFA pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 29 giugno 2005;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  24 aprile  2006, n. 219, come
modificato dal decreto legislativo del 29 dicembre 2007, n. 274;
  Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto il decreto legislativo del 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto   il   parere   della  Sottocommissione  di  Farmacovigilanza
dell'AIFA reso nella seduta del 9 giugno 2008;
  Visto  il  parere  della  Commissione tecnico scientifica dell'AIFA
reso nella seduta del 10-11 giugno 2008;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del lavoro, della salute e delle
politiche   sociali   del  16 luglio  2008,  registrato  dall'Ufficio
centrale  del  bilancio  al registro visti semplici, foglio n. 803 in
data 18 luglio 2008;
  Ritenuto   a  tutela  della  salute  pubblica  dover  provvedere  a
modificare  gli  stampati  delle specialita' medicinali contenenti il
principio attivo loperamide;
                             Determina:

                               Art. 1.

  1.  E'  fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione
all'immissione  in  commercio  di specialita' medicinali, autorizzate
con  procedura  nazionale, contenenti il principio attivo loperamide,
di   integrare   le   informazioni   del  prodotto,  riassunto  delle
caratteristiche  del prodotto e foglio illustrativo, come da allegato
1, adeguando contestualmente le rispettive sezioni degli stampati.
  2.  Le  modifiche  di  cui  al  comma 1 che costituiscono parte del
decreto   di   autorizzazione  rilasciato  per  ciascuna  specialita'
medicinale  dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto
delle  caratteristiche  del  prodotto  e per il foglio illustrativo a
partire  dal  primo  lotto  di  produzione  successivo all'entrata in
vigore  del  presente  provvedimento  e  comunque  entro  e non oltre
centocinquanta giorni.
  Trascorso  il  termine  di  cui al comma 2 non potranno piu' essere
dispensate  al  pubblico  confezioni  che  non  rechino  le modifiche
indicate  dalla  presente determinazione. Pertanto, entro la scadenza
del  termine  indicato dal comma 2, tali confezioni andranno ritirate
dal commercio.
  La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 20 agosto 2008
                                               Il dirigente: Venegoni