IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13; Visto i regolamenti della Commissione n. 451/2000 e n. 1490/2002 che fissano le disposizioni per l'attuazione della terza fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, e stabiliscono l'elenco delle sostanze attive in cui figurano anche le sostanze attive fludioxonil, clomazone e prosulfocarb, da valutare al fine della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva; Visto che i suddetti regolamenti hanno designato la Danimarca quale Stato membro relatore delle sostanze attive fludioxonil e clomazone e la Svezia quale Stato membro relatore della sostanza attiva prosulfocarb; Considerato che le relazioni di valutazione delle sostanze attive fludioxonil, clomazone e prosulfocarb sono state esaminate dagli Stati membri e successivamente sono state riesaminate dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare sotto forma di rapporti di riesame; Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame e' emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fludioxonil, clomazone e prosulfocarb, soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi resi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione; Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2007/76/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive fludioxonil, clomazone e prosulfocarb nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2007/76/CE si deve tenere conto delle limitazioni e delle prescrizioni riportate per le sostanze attive fludioxonil, clomazone e prosulfocarb nei relativi rapporti di riesame, messi a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le modalita' riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto; Considerato che la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari deve tener conto anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento; Considerato inoltre che la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fludioxonil, clomazone e prosulfocarb devono essere effettuate in conformita' dei principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194; Decreta: Art. 1. 1. Le sostanze attive fludioxonil, clomazone e prosulfocarb sono iscritte, fino al 31 ottobre 2018, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.