IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
  Visto  i  regolamenti  della Commissione n. 451/2000 e n. 1490/2002
che  fissano  le  disposizioni  per l'attuazione della terza fase del
programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE,
e  stabiliscono  l'elenco delle sostanze attive in cui figurano anche
le sostanze attive fludioxonil, clomazone e prosulfocarb, da valutare
al  fine  della  loro  eventuale  inclusione  nell'allegato  I  della
direttiva;
  Visto che i suddetti regolamenti hanno designato la Danimarca quale
Stato membro relatore delle sostanze attive fludioxonil e clomazone e
la   Svezia   quale  Stato  membro  relatore  della  sostanza  attiva
prosulfocarb;
  Considerato  che  le relazioni di valutazione delle sostanze attive
fludioxonil,  clomazone  e  prosulfocarb  sono  state esaminate dagli
Stati   membri   e   successivamente  sono  state  riesaminate  dalla
Commissione   nell'ambito  del  Comitato  permanente  per  la  catena
alimentare sotto forma di rapporti di riesame;
  Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame e' emerso
che   i   prodotti   fitosanitari   contenenti   le  sostanze  attive
fludioxonil, clomazone e prosulfocarb, soddisfano in linea di massima
le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della
direttiva  91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi resi
in  considerazione  e  specificati  nei  rapporti  di  riesame  della
Commissione;
  Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva
2007/76/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive
fludioxonil,  clomazone  e  prosulfocarb  nell'allegato I del decreto
legislativo  del  17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva
91/414/CEE;
  Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2007/76/CE si
deve  tenere  conto  delle limitazioni e delle prescrizioni riportate
per  le  sostanze  attive  fludioxonil,  clomazone e prosulfocarb nei
relativi rapporti di riesame, messi a disposizione degli interessati,
secondo  i  tempi  e  le  modalita'  riportati  nelle  parti  A  e  B
dell'allegato al presente decreto;
  Considerato   che   la   valutazione   e   l'autorizzazione   o  la
ri-registrazione  dei  prodotti  fitosanitari  deve tener conto anche
delle  disposizioni  indicate  agli  articoli 93  e  94  del  decreto
legislativo  3 aprile  2006,  n. 152, che stabilisce norme in materia
ambientale  ed  in  particolare  per  la  tutela  di aree richiedenti
specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;
  Considerato  inoltre  che  la  valutazione  e l'autorizzazione o la
ri-registrazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti le sostanze
attive fludioxonil, clomazone e prosulfocarb devono essere effettuate
in  conformita'  dei  principi uniformi previsti dall'allegato VI del
decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Le  sostanze  attive fludioxonil, clomazone e prosulfocarb sono
iscritte,  fino  al  31 ottobre  2018,  nell'allegato  I  del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle
condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.