IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamento  in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art.
3,  ove  si  prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare  operazioni di
indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e
strumenti  finanziari  a  breve,  medio  e lungo termine, indicandone
l'ammontare  nominale,  il  tasso di interesse o i criteri per la sua
determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  112130  del 28 dicembre 2007,
emanato  in  attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi
nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo  che  le  operazioni stesse vengano disposte dal direttore
generale  del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione
seconda del Dipartimento medesimo;
  Vista  la  determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il  direttore  generale  del  tesoro  ha  delegato il direttore della
direzione  seconda  del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
  Visti,  altresi',  gli  articoli 4  e  11  del ripetuto decreto del
Presidente   della   Repubblica   n.  98  del  2003,  riguardanti  la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  ministeriale  n.  43044  del  5 maggio  2004,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del  13 maggio  2004,  recante  disposizioni  in  caso di ritardo nel
regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in
particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il
20 agosto  2008  ammonta,  al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 67.473 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visti  i  propri  decreti  in  data  20 giugno e 20 settembre 2007,
21 aprile e 20 giugno 2008, con i quali e' stata disposta l'emissione
delle  prime sette tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,60% con
godimento  15 marzo  2007  e scadenza 15 settembre 2023, indicizzati,
nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato
dei  prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei
prodotti  a  base  di  tabacco,  d'ora  innanzi indicato, ai fini del
presente decreto, come «Indice Eurostat"»;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una  ottava tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30 dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del decreto
ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta  l'emissione  di  una  ottava  tranche  dei buoni del Tesoro
poliennali  2,60% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP Euroi») con
godimento   15 marzo   2007   e   scadenza  15 settembre  2023,  fino
all'importo  massimo  di  750  milioni di euro, di cui al decreto del
20 settembre   2007,   altresi'   citato   nelle   premesse,  recante
l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto 20 settembre 2007.
  I  buoni  medesimi  sono  ammessi  alla quotazione ufficiale e sono
compresi  tra  le  attivita'  ammesse  a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento  presso  la Banca centrale europea e su di essi, come
previsto  dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   6  dell'8 gennaio  2008,  possono  essere
effettuate operazioni di «coupon stripping».
  La  prime  due  cedole  dei  buoni  emessi con il presente decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.