IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Vista  la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  15 aprile  2002,  n. 63, convertito dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112;
  Visti  i  commi 224,  225,  226, 228, e 229 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Finanziaria 2005);
  Visti  i  commi 89,  90  e  91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Finanziaria  2006),  cosi'  come  sostituiti dall'art. 1, comma 486,
della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296  (Finanziaria  2007) che ha
disposto   la   soppressione   dell'Ispettorato   generale   per   la
liquidazione  degli  enti  disciolti  (IGED),  e  l'attribuzione  con
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze
del  soppresso  Ispettorato  ad  uno  o piu' Ispettorati generali del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del
30 aprile  2007,  registrato  alla  Corte dei conti in data 22 maggio
2007,  col  quale,  nelle  more  della revisione organizzativa di cui
all'art.   1,  comma 427,  lettera b)  della  legge  n.  296/2006,  a
decorrere  dal  1° gennaio  2007  le  competenze atte a realizzare il
processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi
ai  sensi  della  legge  n.  1404/1956,  nonche' quelle necessarie ad
assicurare  la continuita' dell'azione amministrativa per la gestione
corrente  ed  il  compimento  di  atti  non  differibili  sono  state
attribuite all'Ispettorato generale di Finanza, nell'ambito del quale
sono  stati  istituiti, in via transitoria, cinque Uffici, ricompresi
in apposito Settore enti in liquidazione;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
in  ordine  alla  delimitazione  dell'ambito  di  responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  in  data
12 maggio 1999;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la
«Riforma  dell'organizzazione  del  Governo»  in  base  al  quale  il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero  dell'economia  e delle
finanze;
  Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze
-  Dipartimento  della  Ragioneria Generale dello Stato e la FINTECNA
Finanziaria   per   i   settori  industriali  e  dei  servizi  S.p.A.
sottoscritta  il  27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti
in  data  7dicembre  2004  ed in virtu' della quale la gestione della
liquidazione  degli  enti disciolti, nonche' del relativo contenzioso
e'   affidata   a  detta  Societa'  alle  condizioni  indicate  nella
Convenzione  medesima,  ferma  restando  la  titolarita'  in  capo al
Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi
e passivi;
  Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre
2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977,
con  il  quale  sono  stati  individuati,  ai sensi e per gli effetti
dell'art.  12-bis  della  legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le
Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18 gennaio  1978,  concernente la
nomina  dei  Commissari  liquidatori  degli Enti, Fondi e Casse mutue
aziendali;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito
con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, con il quale e'
stata  disposta  la cessazione delle gestioni commissariali alla data
del 30 giugno 1981;
  Visti  gli  atti  della  gestione liquidatoria della Cassa Soccorso
dipendenti  azienda  trasporti  autofiloviari  consorzio  salernitano
(ATACS SALERNO);
  Accertato  che le operazioni di liquidazione del predetto Ente sono
ultimate,  per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956,
n.  1404,  puo'  dichiararsi  chiusa  la  liquidazione del patrimonio
dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;
  Visti  il  bilancio  e  la  relazione  illustrativa  della gestione
liquidatoria  di cui trattasi dai quali si evince un avanzo finale di
liquidazione di Euro 795.039,00;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  La   liquidazione  del  patrimonio  della  Cassa  Soccorso  Azienda
Trasporti  Autofiloviari  Consorzio  Salernitano  (ATACS  Salerno) e'
chiusa a tutti gli effetti.