IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

    Vista   la   legge   4 dicembre   1956,  n.  1404,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge
15 giugno 2002, n. 112;
    Visti  i  commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Finanziaria 2005);
    Visti  i  commi 89,  90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Finanziaria 2006);
    Visto  l'art.  1,  comma 89,  della legge n. 266/2005, cosi' come
sostituito  dall'art.  1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n.
296  (Finanziaria 2007), concernente la soppressione dell'Ispettorato
Generale  per  la  liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento
della  Ragioneria generale dello Stato, del Ministero dell'economia e
delle  finanze,  nonche'  il  rinvio ad apposito decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze per l'attribuzione delle competenze del
soppresso   Ispettorato  ad  uno  o  piu'  Ispettorati  generali  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
    Considerato  che  e'  in  corso  di formalizzazione il menzionato
decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze con il quale
vengono    attribuite    le   competenze   del   soppresso   I.G.E.D.
all'Ispettorato Generale di Finanza;
    Vista   la   Direttiva   concernente   l'attuazione  del  decreto
legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29, e successive modificazioni ed
integrazioni,   in   ordine   alla   delimitazione   dell'ambito   di
responsabilita'  del  vertice  politico  e  di quello amministrativo,
emanata  dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in data 12 maggio 1999;
    Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
«Riforma  dell'organizzazione  del  Governo»  in  base  al  quale  il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero  dell'economia  e delle
finanze;
    Vista  la  Convenzione  tra  il  Ministero  dell'economia e delle
finanze  -  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la
FINTECNA - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A.
- sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti
in  data  7 dicembre  2004 ed in virtu' della quale la gestione della
liquidazione  degli  enti disciolti, nonche' del relativo contenzioso
e'   affidata   a  detta  Societa'  alle  condizioni  indicate  nella
Convenzione  medesima,  ferma  restando  la  titolarita'  in  capo al
Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi
e passivi;
    Visto    l'atto   aggiuntivo   alla   Convenzione,   sottoscritto
l'8 novembre   2005  e  registrato  alla  Corte  dei  conti  in  data
5 dicembre 2005;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977,
con  il  quale  sono  stati  individuati,  ai sensi e per gli effetti
dell'art.  12-bis  della  legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le
Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;
    Visto  il  decreto  ministeriale  29 giugno  1977, concernente la
nomina  dei  Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per
gli  esercenti  attivita'  commerciali,  per  gli  artigiani  e per i
coltivatori diretti;
    Visto   l'art.  1  del  decreto-legge  30 aprile  1981,  n.  168,
convertito  con  modificazioni dalla legge 27 giugno 1981, n. 331, di
cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;
    Vista  la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Cassa
mutua  provinciale  di  malattia  per  i  coltivatori  diretti  della
provincia di L'Aquila;
    Visti  gli  atti della gestione liquidatoria della predetta Cassa
mutua;
    Accertato  che  le  operazioni  di liquidazione del predetto ente
sono  ultimate,  per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre
1956, n. 1404, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio
dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;
    Visti  il  bilancio  e  la  relazione illustrativa della gestione
liquidatoria  di  cui  trattasi dai quali risulta un avanzo finale di
liquidazione di Euro 397.710,71;
                              Decreta:

                               Art. 1.
    La  liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provninciale di
malattia  per i coltivatori diretti di L'Aquila e' chiusa a tutti gli
effetti.