L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 18 dicembre 2007; Visti: la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003; il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 con il relativo allegato (di seguito: regolamento n. 1228/2003), cosi' come modificato dalla decisione della Commissione Europea 2006/770/CE del 9 novembre 2006; la legge 14 novembre 1995 n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79; la legge 12 dicembre 2002 n. 273; la legge 27 ottobre 2003 n. 290; la legge 23 agosto 2004 n. 239; il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003 recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico (di seguito: decreto 19 dicembre 2003); il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2006 recante modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2007 (di seguito: decreto 15 dicembre 2006); il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2007 recante determinazione delle modalita' e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica, per l'anno 2008, e direttive all'Acquirente unico S.p.A. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2008; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 ottobre 1999, n. 162/1999 (di seguito: deliberazione n. 162/1999); la deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2006, n. 111/2006 e l'Allegato A alla medesima deliberazione, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 111/2006); la deliberazione dell'Autorita' 29 marzo 2007, n. 82/2007 (di seguito: deliberazione n. 82/2007); la deliberazione dell'Autorita' 17 dicembre 2007, n. 325/2007 con cui l'Autorita' esprime il proprio parere al Ministro per lo sviluppo economico sullo schema di decreto recante determinazione delle modalita' e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica, per l'anno 2008, e direttive all'Acquirente unico S.p.A. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2008; la decisione della Commissione europea 2003/796/EC dell'11 novembre 2003 con cui viene istituito l'ERGEG, gruppo di lavoro europeo dei regolatori di elettricita' e gas; la lettera di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) prot. TE/P2007013955 del 16 novembre 2007 avente oggetto «Valori della capacita' di trasporto sull'interconnessione con l'estero per l'anno 2008» con cui si comunicano all'Autorita' i valori della capacita' di trasporto per l'anno 2008 delle linee di interconnessione sulle frontiere elettriche con Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e Grecia; le regole per l'accesso alle reti di interconnessione tra Italia e Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e Grecia con i relativi allegati Access rules to France-Italy, Switzerland-Italy, Austria-Italy, Slovenia-Italy, Greece-Italy interconnections (di seguito: Access rules) elaborate da Terna congiuntamente agli altri gestori di rete partecipanti al gruppo di lavoro in ambito ERGEG, Iniziativa Regionale per il Centro-Sud Europa, e inviate da Terna all'Autorita' in data 17 dicembre 2007, prot. Autorita' 33382 del 18 dicembre 2007. Considerato che: il regolamento n. 1228/2003 prevede, tra l'altro: a) all'art. 5, comma 2, che i gestori dei sistemi di trasmissione elaborino modelli generali di calcolo della capacita' totale di trasmissione e del margine di affidabilita' della trasmissione con riferimento alle condizioni elettriche e fisiche della rete e che tali modelli siano approvati dalle autorita' nazionali di regolazione; b) all'art. 6, comma 1, che i problemi di congestione della rete siano risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori dei sistemi di trasmissione; c) all'art. 6, comma 6, che i proventi derivanti dall'assegnazione delle capacita' di interconnessione possano essere utilizzati, tra l'altro, per garantire l'effettiva disponibilita' della capacita' assegnata, ovvero quali proventi di cui le autorita' di regolamentazione devono tener conto in sede di approvazione del metodo di calcolo delle tariffe della rete e/o in sede di valutazione dell'opportunita' o meno di modificare le tariffe; d) all'art. 9, che, nell'esercizio delle loro competenze, le autorita' nazionali di regolazione garantiscano il rispetto del regolamento medesimo e che, se necessario per realizzare gli obiettivi del regolamento, cooperino tra loro e con la Commissione; l'allegato al regolamento n. 1228/2003 «Orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacita' disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali», prevede tra l'altro: a) all'art. 2, comma 1, che le capacita' sono assegnate tramite aste esplicite o implicite e che i due metodi possono coesistere per la stessa connessione; b) all'art. 2, comma 11, che i soggetti partecipanti al mercato comunicano ai gestori della rete di trasmissione, in forma irrevocabile, il rispettivo utilizzo della capacita' entro una data definita per ciascuna scadenza, fissata in modo da permettere ai gestori di riassegnare le capacita' non utilizzate; c) all'art. 3, comma 1, che l'assegnazione di capacita' a livello di un'interconnessione e' coordinata e attuata dai gestori dei sistemi di trasmissione interessati mediante procedure di assegnazione comuni; nell'anno 2006, in coerenza con le citate disposizioni di cui al regolamento n. 1228/2003, l'ERGEG ha avviato i lavori di 7 Iniziative Regionali Europee (ERI) tra cui quella relativa alla Regione Centro-Sud di cui fanno parte Italia, Austria, Germania, Slovenia, Francia, Germania e Grecia con l'obiettivo di fornire un contributo concreto all'integrazione dei rispettivi mercati nazionali; i lavori di cui al precedente alinea sono proseguiti nell'anno 2007 con l'obiettivo, tra l'altro, di migliorare le regole di assegnazione della capacita' di trasporto transfrontaliera in vigore per il medesimo anno; le Access Rules predisposte per l'anno 2008 nell'ambito dei lavori della Regione Centro-Sud da parte dei gestori di rete partecipanti sono conformi alle disposizioni del regolamento n. 1228/2003 e alle principali indicazioni fornite dai Regolatori che coordinano i lavori della medesima Regione; il decreto 18 dicembre 2007 prevede, tra l'altro, che: a) l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulle frontiere con Francia, Austria, Slovenia e Grecia e' effettuata nell'ambito di procedure concorsuali condotte da Terna congiuntamente ai gestori di rete dei paesi interconnessi per l'allocazione congiunta della capacita' assegnabile; b) l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulla frontiera con la Svizzera avviene secondo quanto previsto alla precedente lettera a) solo in caso in cui Terna pervenga in tempo utile ad un accordo con il gestore di rete svizzero; in caso contrario Terna procede all'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto con riferimento alla quota di capacita' di trasporto nella sua responsabilita'; c) i proventi delle procedure di assegnazione, per la quota spettante a Terna, sono utilizzati a salvaguardia dell'economicita' delle forniture per i clienti finali, in misura corrispondente ai consumi medi degli stessi; d) l'Autorita' provvede a disciplinare le modalita' di ripartizione dei proventi tenendo conto anche del passaggio dei clienti finali dal mercato tutelato al mercato libero; il decreto 18 dicembre 2007 prevede inoltre: a) il mantenimento della riserva di capacita' di trasporto ai fini dell'esecuzione dei contratti pluriennali per la sola frontiera svizzera; b) di ottemperare agli accordi assunti con la Repubblica di San Marino e lo Stato Citta' del Vaticano ripartendo i proventi delle assegnazioni dei DCT sulle interconnessioni con i Paesi della Comunita' Europea, garantendo l'equivalenza economica rispetto all'assegnazione di riserva di capacita' di trasporto, ovvero assegnando una riserva sulla capacita' della frontiera svizzera; c) la destinazione di una quota di capacita' di trasporto sulla frontiera svizzera per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, rendendo disponibile per il mercato libero la quota parte di detta capacita' giornaliera non utilizzata; l'art. 5, comma 4, della deliberazione n. 162/1999 prevede l'applicazione di un corrispettivo per la garanzia della capacita' di interconnessione. Considerato inoltre che: il decreto 18 dicembre 2007 prevede che l'energia elettrica importata dal titolare italiano del contratto pluriennale e' interamente ceduta dallo stesso titolare all'Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico) - con le stesse modalita' di cui al decreto 15 dicembre 2006 - al prezzo di 68 euro/MWh e che tale prezzo (di seguito: prezzo AU) e' adeguato in corso d'anno con modalita' indicate dall'Autorita' in funzione dell'andamento, calcolato su base trimestrale, dell'indice dei prezzi di cui all'art. 5 del decreto 19 dicembre 2003; ai sensi del decreto 15 dicembre 2006, con la deliberazione n. 82/2007 l'Autorita' ha fissato le modalita' di aggiornamento del prezzo AU per l'anno 2007 sulla base dell'andamento dei prezzi registrati nel mercato del giorno prima dell'energia elettrica ed in particolare del prezzo di acquisto di cui al comma 30.4, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/2006 (nel seguito: PUN). Ritenuto che sia opportuno: anche al fine di consentire all'Acquirente unico una migliore pianificazione e gestione degli approvvigionamenti previsti per l'anno 2008, confermare le modalita' di adeguamento del prezzo AU adottate per l'anno 2007 con la deliberazione n. 82/2007; abrogare l'applicazione del corrispettivo di cui all'art. 5, comma 4, della deliberazione n. 162/1999 e prevedere che i costi per la garanzia della capacita' di interconnessione trovino copertura nell'ambito dei corrispettivi previsti per il servizio di dispacciamento; approvare le Access Rules elaborate da Terna congiuntamente agli altri gestori di rete partecipanti al gruppo di lavoro in ambito ERGEG, Iniziativa Regionale per il Centro-Sud Europa, e inviate da Terna all'Autorita' in data 17 dicembre 2007, prot. Autorita' 33382 del 18 dicembre 2007; in forza delle disposizioni di cui all'art. 9 del regolamento n. 1228/2003, stabilire disposizioni per l'anno 2008 in materia di gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione, coerentemente al decreto 18 dicembre 2007, prevedendo che i proventi delle procedure di assegnazione siano utilizzati per la riduzione equivalente dei corrispettivi di accesso alla rete di interconnessione per tutti i clienti finali del sistema elettrico nazionale; Delibera: 1. Di sopprimere l'art. 5, comma 4, della deliberazione n. 162/1999. 2. Di approvare le Access Rules elaborate da Terna congiuntamente agli altri gestori di rete partecipanti al gruppo di lavoro in ambito ERGEG, Iniziativa Regionale per il Centro-Sud Europa, e inviate da Terna all'Autorita' in data 17 dicembre 2007, prot. Autorita' 33382 del 18 dicembre 2007. 3. Di approvare le disposizioni per l'anno 2008 in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l'estero come definite nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale. 4. Di prevedere che il prezzo AU per ciascun trimestre dell'anno 2008, a partire dal secondo, sia determinato a partire dal corrispondente prezzo per il primo trimestre del medesimo anno con la formula di seguito riportata e che l'Acquirente unico pubblichi sul proprio sito internet, entro il decimo giorno del primo mese di ciascun trimestre dell'anno 2008 a partire dal secondo, il prezzo AU determinato sulla base della presente deliberazione ----> Vedere formula a pag. 20 <---- Dove: PAU 1 e' il prezzo AU del primo trimestre dell'anno 2008, fissato pari a 68 euro/MWh; PUN Y e' la media aritmetica del PUN nei dodici mesi compresi tra il tredicesimo e il secondo mese precedente l'inizio del trimestre cui l'aggiornamento si riferisce; PUN «Y1» e' la media aritmetica del PUN nei dodici mesi compresi tra dicembre 2006 e novembre 2007. 5. Di inviare, per informazione, copia del presente provvedimento alla Commission de regulation de l'energie, 2 rue du Quatre Septembre, 75084 Paris, Francia, all'Ufficio federale dell'energia, Worblenstrasse 32, Ittigen e all'Elektrizitätskommission ElCom, Bundesamt für Energie CH-3003 Bern, Svizzera, all'E-Control GmbH, Kaerntner Rudolfsplaz 13a, 1010, Wien, Austria, all'Agencija za energijo Republike Slovenije, Svetozarevska ul. 6, Maribor, Slovenia ed alla Regulatory Authority for Energy, Michalakopoulou Street 80, 10192 Athens Grecia. 6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro degli Affari Esteri, al Ministro delle Politiche Comunitarie, al Commissario europeo con delega all'energia, alla societa' Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. ed alla societa' Acquirente unico S.p.A. 7. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione. Milano, 18 dicembre 2007 Il presidente: Ortis