L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 18 dicembre 2007;
  Visti:
    la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2003;
    il  regolamento  (CE)  n.  1228/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  26 giugno  2003 con il relativo allegato (di seguito:
regolamento  n.  1228/2003),  cosi'  come  modificato dalla decisione
della Commissione Europea 2006/770/CE del 9 novembre 2006;
    la legge 14 novembre 1995 n. 481;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
    la legge 12 dicembre 2002 n. 273;
    la legge 27 ottobre 2003 n. 290;
    la legge 23 agosto 2004 n. 239;
    il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre
2003  recante  approvazione  del testo integrato della Disciplina del
mercato elettrico (di seguito: decreto 19 dicembre 2003);
    il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2006
recante   modalita'   e  condizioni  delle  importazioni  di  energia
elettrica per l'anno 2007 (di seguito: decreto 15 dicembre 2006);
    il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2007
recante  determinazione  delle  modalita'  e  delle  condizioni delle
importazioni  di  energia  elettrica,  per  l'anno  2008, e direttive
all'Acquirente  unico  S.p.A.  in materia di contratti pluriennali di
importazione per l'anno 2008;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  28 ottobre 1999, n. 162/1999 (di seguito:
deliberazione n. 162/1999);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  9 giugno  2006,  n. 111/2006 e
l'Allegato   A  alla  medesima  deliberazione,  come  successivamente
modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 111/2006);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 marzo  2007, n. 82/2007 (di
seguito: deliberazione n. 82/2007);
    la deliberazione dell'Autorita' 17 dicembre 2007, n. 325/2007 con
cui l'Autorita' esprime il proprio parere al Ministro per lo sviluppo
economico  sullo  schema  di  decreto  recante  determinazione  delle
modalita' e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica,
per  l'anno  2008, e direttive all'Acquirente unico S.p.A. in materia
di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2008;
    la    decisione    della    Commissione    europea    2003/796/EC
dell'11 novembre  2003  con  cui  viene  istituito l'ERGEG, gruppo di
lavoro europeo dei regolatori di elettricita' e gas;
    la   lettera   di   Terna   S.p.A.   (di  seguito:  Terna)  prot.
TE/P2007013955  del  16 novembre  2007  avente  oggetto «Valori della
capacita'  di trasporto sull'interconnessione con l'estero per l'anno
2008» con cui si comunicano all'Autorita' i valori della capacita' di
trasporto  per  l'anno  2008  delle  linee  di interconnessione sulle
frontiere  elettriche  con  Francia,  Svizzera,  Austria,  Slovenia e
Grecia;
    le  regole per l'accesso alle reti di interconnessione tra Italia
e  Francia,  Svizzera,  Austria,  Slovenia  e  Grecia  con i relativi
allegati    Access    rules   to   France-Italy,   Switzerland-Italy,
Austria-Italy,   Slovenia-Italy,  Greece-Italy  interconnections  (di
seguito:  Access  rules) elaborate da Terna congiuntamente agli altri
gestori  di  rete  partecipanti  al gruppo di lavoro in ambito ERGEG,
Iniziativa  Regionale  per  il  Centro-Sud Europa, e inviate da Terna
all'Autorita'  in  data  17 dicembre  2007, prot. Autorita' 33382 del
18 dicembre 2007.
  Considerato che:
    il regolamento n. 1228/2003 prevede, tra l'altro:
      a) all'art.   5,   comma 2,   che  i  gestori  dei  sistemi  di
trasmissione  elaborino  modelli  generali di calcolo della capacita'
totale   di   trasmissione  e  del  margine  di  affidabilita'  della
trasmissione  con  riferimento  alle  condizioni elettriche e fisiche
della  rete  e  che  tali  modelli  siano  approvati  dalle autorita'
nazionali di regolazione;
      b) all'art.  6,  comma 1,  che  i problemi di congestione della
rete  siano  risolti  con  soluzioni  non  discriminatorie fondate su
criteri  di  mercato  che  forniscano segnali economici efficienti ai
soggetti  partecipanti  al  mercato  e  ai  gestori  dei  sistemi  di
trasmissione;
      c) all'art.    6,    comma 6,    che   i   proventi   derivanti
dall'assegnazione  delle capacita' di interconnessione possano essere
utilizzati,  tra  l'altro,  per  garantire l'effettiva disponibilita'
della  capacita' assegnata, ovvero quali proventi di cui le autorita'
di  regolamentazione  devono  tener conto in sede di approvazione del
metodo di calcolo delle tariffe della rete e/o in sede di valutazione
dell'opportunita' o meno di modificare le tariffe;
      d) all'art.  9,  che,  nell'esercizio delle loro competenze, le
autorita'  nazionali  di  regolazione  garantiscano  il  rispetto del
regolamento   medesimo  e  che,  se  necessario  per  realizzare  gli
obiettivi del regolamento, cooperino tra loro e con la Commissione;
    l'allegato  al  regolamento n. 1228/2003 «Orientamenti in materia
di   gestione   e   assegnazione   della   capacita'  disponibile  di
trasmissione  sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali»,
prevede tra l'altro:
      a) all'art. 2, comma 1, che le capacita' sono assegnate tramite
aste  esplicite o implicite e che i due metodi possono coesistere per
la stessa connessione;
      b) all'art. 2, comma 11, che i soggetti partecipanti al mercato
comunicano   ai   gestori   della  rete  di  trasmissione,  in  forma
irrevocabile,  il  rispettivo utilizzo della capacita' entro una data
definita  per  ciascuna  scadenza,  fissata  in modo da permettere ai
gestori di riassegnare le capacita' non utilizzate;
      c) all'art.  3,  comma 1,  che  l'assegnazione  di  capacita' a
livello  di  un'interconnessione  e' coordinata e attuata dai gestori
dei   sistemi  di  trasmissione  interessati  mediante  procedure  di
assegnazione comuni;
    nell'anno  2006, in coerenza con le citate disposizioni di cui al
regolamento n. 1228/2003, l'ERGEG ha avviato i lavori di 7 Iniziative
Regionali   Europee  (ERI)  tra  cui  quella  relativa  alla  Regione
Centro-Sud  di  cui  fanno parte Italia, Austria, Germania, Slovenia,
Francia,  Germania  e Grecia con l'obiettivo di fornire un contributo
concreto all'integrazione dei rispettivi mercati nazionali;
    i  lavori  di  cui al precedente alinea sono proseguiti nell'anno
2007  con  l'obiettivo,  tra  l'altro,  di  migliorare  le  regole di
assegnazione  della capacita' di trasporto transfrontaliera in vigore
per il medesimo anno;
    le  Access  Rules  predisposte  per  l'anno  2008 nell'ambito dei
lavori  della  Regione  Centro-Sud  da  parte  dei  gestori  di  rete
partecipanti  sono  conformi  alle  disposizioni  del  regolamento n.
1228/2003  e  alle  principali indicazioni fornite dai Regolatori che
coordinano i lavori della medesima Regione;
    il decreto 18 dicembre 2007 prevede, tra l'altro, che:
      a) l'assegnazione  dei  diritti  di utilizzo della capacita' di
trasporto  sulle frontiere con Francia, Austria, Slovenia e Grecia e'
effettuata  nell'ambito  di  procedure  concorsuali condotte da Terna
congiuntamente  ai  gestori  di  rete  dei  paesi  interconnessi  per
l'allocazione congiunta della capacita' assegnabile;
      b) l'assegnazione  dei  diritti  di utilizzo della capacita' di
trasporto  sulla  frontiera  con  la  Svizzera avviene secondo quanto
previsto  alla  precedente  lettera a)  solo  in  caso  in  cui Terna
pervenga  in  tempo  utile  ad  un  accordo  con  il  gestore di rete
svizzero;  in  caso  contrario  Terna  procede  all'assegnazione  dei
diritti di utilizzo della capacita' di trasporto con riferimento alla
quota di capacita' di trasporto nella sua responsabilita';
      c) i  proventi  delle  procedure  di assegnazione, per la quota
spettante  a  Terna, sono utilizzati a salvaguardia dell'economicita'
delle  forniture  per  i  clienti finali, in misura corrispondente ai
consumi medi degli stessi;
      d) l'Autorita'   provvede   a   disciplinare  le  modalita'  di
ripartizione  dei  proventi  tenendo  conto  anche  del passaggio dei
clienti finali dal mercato tutelato al mercato libero;
    il decreto 18 dicembre 2007 prevede inoltre:
      a) il  mantenimento  della riserva di capacita' di trasporto ai
fini  dell'esecuzione dei contratti pluriennali per la sola frontiera
svizzera;
      b) di ottemperare agli accordi assunti con la Repubblica di San
Marino  e  lo  Stato  Citta' del Vaticano ripartendo i proventi delle
assegnazioni  dei  DCT  sulle  interconnessioni  con  i  Paesi  della
Comunita'   Europea,   garantendo  l'equivalenza  economica  rispetto
all'assegnazione   di  riserva  di  capacita'  di  trasporto,  ovvero
assegnando una riserva sulla capacita' della frontiera svizzera;
      c) la destinazione di una quota di capacita' di trasporto sulla
frontiera   svizzera  per  il  reingresso  in  Italia  di  una  parte
dell'energia  elettrica  prodotta  presso  il bacino idroelettrico di
Innerferrera,  rendendo  disponibile  per  il mercato libero la quota
parte di detta capacita' giornaliera non utilizzata;
    l'art.  5,  comma 4,  della  deliberazione  n.  162/1999  prevede
l'applicazione di un corrispettivo per la garanzia della capacita' di
interconnessione.
  Considerato inoltre che:
    il  decreto  18 dicembre  2007  prevede  che  l'energia elettrica
importata   dal   titolare  italiano  del  contratto  pluriennale  e'
interamente  ceduta dallo stesso titolare all'Acquirente unico S.p.A.
(di  seguito:  Acquirente  unico) - con le stesse modalita' di cui al
decreto 15 dicembre 2006 - al prezzo di 68 euro/MWh e che tale prezzo
(di  seguito:  prezzo  AU)  e' adeguato in corso d'anno con modalita'
indicate dall'Autorita' in funzione dell'andamento, calcolato su base
trimestrale,  dell'indice  dei  prezzi  di cui all'art. 5 del decreto
19 dicembre 2003;
    ai  sensi  del  decreto 15 dicembre 2006, con la deliberazione n.
82/2007  l'Autorita'  ha  fissato  le  modalita' di aggiornamento del
prezzo  AU  per  l'anno  2007  sulla  base  dell'andamento dei prezzi
registrati  nel mercato del giorno prima dell'energia elettrica ed in
particolare  del prezzo di acquisto di cui al comma 30.4, lettera c),
dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/2006 (nel seguito: PUN).
  Ritenuto che sia opportuno:
    anche  al  fine  di  consentire all'Acquirente unico una migliore
pianificazione  e  gestione  degli  approvvigionamenti  previsti  per
l'anno  2008,  confermare  le  modalita' di adeguamento del prezzo AU
adottate per l'anno 2007 con la deliberazione n. 82/2007;
    abrogare  l'applicazione  del  corrispettivo  di  cui all'art. 5,
comma 4,  della deliberazione n. 162/1999 e prevedere che i costi per
la  garanzia  della  capacita'  di interconnessione trovino copertura
nell'ambito   dei   corrispettivi   previsti   per   il  servizio  di
dispacciamento;
    approvare  le Access Rules elaborate da Terna congiuntamente agli
altri  gestori  di  rete  partecipanti  al gruppo di lavoro in ambito
ERGEG,  Iniziativa  Regionale  per il Centro-Sud Europa, e inviate da
Terna  all'Autorita'  in data 17 dicembre 2007, prot. Autorita' 33382
del 18 dicembre 2007;
    in  forza delle disposizioni di cui all'art. 9 del regolamento n.
1228/2003,  stabilire  disposizioni  per  l'anno  2008  in materia di
gestione   delle   congestioni   sulla   rete   di  interconnessione,
coerentemente  al decreto 18 dicembre 2007, prevedendo che i proventi
delle  procedure  di  assegnazione  siano utilizzati per la riduzione
equivalente    dei    corrispettivi   di   accesso   alla   rete   di
interconnessione  per  tutti  i  clienti finali del sistema elettrico
nazionale;
                              Delibera:
  1. Di   sopprimere   l'art.  5,  comma 4,  della  deliberazione  n.
162/1999.
  2. Di  approvare  le Access Rules elaborate da Terna congiuntamente
agli altri gestori di rete partecipanti al gruppo di lavoro in ambito
ERGEG,  Iniziativa  Regionale  per il Centro-Sud Europa, e inviate da
Terna  all'Autorita'  in data 17 dicembre 2007, prot. Autorita' 33382
del 18 dicembre 2007.
  3. Di  approvare  le  disposizioni  per  l'anno  2008 in materia di
gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete
di  interconnessione  con  l'estero  come definite nell'Allegato A al
presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale.
  4. Di  prevedere  che  il prezzo AU per ciascun trimestre dell'anno
2008,   a   partire  dal  secondo,  sia  determinato  a  partire  dal
corrispondente prezzo per il primo trimestre del medesimo anno con la
formula  di  seguito riportata e che l'Acquirente unico pubblichi sul
proprio  sito  internet,  entro  il  decimo  giorno del primo mese di
ciascun  trimestre dell'anno 2008 a partire dal secondo, il prezzo AU
determinato sulla base della presente deliberazione

               ---->  Vedere formula a pag. 20   <----

  Dove:
    PAU 1 e' il prezzo AU del primo trimestre dell'anno 2008, fissato
pari a 68 euro/MWh;
    PUN Y e' la media aritmetica del PUN nei dodici mesi compresi tra
il  tredicesimo  e  il secondo mese precedente l'inizio del trimestre
cui l'aggiornamento si riferisce;
    PUN «Y1»  e' la media aritmetica del PUN nei dodici mesi compresi
tra dicembre 2006 e novembre 2007.
  5. Di  inviare,  per informazione, copia del presente provvedimento
alla   Commission  de  regulation  de  l'energie,  2  rue  du  Quatre
Septembre,  75084  Paris, Francia, all'Ufficio federale dell'energia,
Worblenstrasse   32,  Ittigen  e  all'Elektrizitätskommission  ElCom,
Bundesamt  für  Energie  CH-3003  Bern, Svizzera, all'E-Control GmbH,
Kaerntner  Rudolfsplaz  13a,  1010,  Wien,  Austria,  all'Agencija za
energijo  Republike Slovenije, Svetozarevska ul. 6, Maribor, Slovenia
ed  alla  Regulatory Authority for Energy, Michalakopoulou Street 80,
10192 Athens Grecia.
  6. Di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento al Ministro
dello  Sviluppo  Economico,  al  Ministro  degli  Affari  Esteri,  al
Ministro  delle  Politiche  Comunitarie,  al  Commissario europeo con
delega  all'energia,  alla  societa' Terna - Rete elettrica nazionale
S.p.A. ed alla societa' Acquirente unico S.p.A.
  7. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua prima pubblicazione.
    Milano, 18 dicembre 2007
                                                 Il presidente: Ortis