IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  a  norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del
citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre 2005 - relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista   l'istanza  della  sig.ra  Vardhami  Aida,  nata  a  Shkoder
(Albania)  il  14  settembre  1966,  cittadina  albanese,  diretta ad
ottenere  ai  sensi  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della
Repubblica  31 agosto  1999, n. 394, in combinato disposto con l'art.
16  del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo
accademico   professionale   albanese   di   «Inxhinier   Elektronik»
conseguito  nel luglio  1989  presso  l'Universita'  di Tirana «Enver
Hoxha»  (Albania)  ai  fini  dell'accesso  all'albo degli ingegneri -
sezione  A  settori  industriale e dell'informazione e l'esercizio in
Italia della omonima professione;
  Considerato  che  la  richiedente  ha  documentato  il  possesso di
esperienza professionale maturata in Albania;
  Viste  le  determinazioni della Conferenza di servizi del 18 aprile
2008;
  Preso  atto  del  conforme  parere del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
sopra  indicata in cui, con il conforme parere del rappresentante del
Consiglio  nazionale  degli  ingegneri,  e'  stata respinta l'istanza
volta   ad   ottenere   l'iscrizione   nella   sezione  A  -  settore
dell'informazione  dell'albo degli ingegneri, in quanto la formazione
accademico-professionale  documentata  dalla richiedente non e' stata
ritenuta assimilabile a quella degli iscritti in tale settore, ove le
lacune cosi' emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione
di misure compensative;
  Rilevato che nella medesima seduta della Conferenza dei servizi, in
ordine   alla   richiesta  di  iscrizione  nella  sezione  A  settore
industriale   sono   emerse   delle   differenze  tra  la  formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
medesima  professione  e  quella di cui e' in possesso l'istante, per
cui appare necessario applicare delle misure compensative;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;
  Visti  l'art.  9  del  decreto  legislativo  n. 286/1998 per cui lo
straniero  regolarmente  soggiornante  nel  territorio dello Stato da
almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente
un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della
carta di soggiorno;
  Considerato  che  la  richiedente  possiede  una carta di soggiorno
rilasciata dalla Questura di Roma a tempo indeterminato;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla sig.ra Vardhami Aida, nata a Shkoder (Albania) il 14 settembre
1966,  cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di
cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
ingegneri  -  sezione  A  settore  industriale  e  l'esercizio  della
professione in Italia.