IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  a  norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del
citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre  2005 - relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
modificato  dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del
decreto  legislativo  stesso  anche  ai  cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza del sig. Marchisio Daniel Adrian, nato a San Manuel
de  Tucuman  (Argentina)  il  9  febbraio  1962,  cittadino italiano,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente
della  Repubblica  31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni,
in  combinato  disposto  con  l'art.  16  del  decreto legislativo n.
206/2007,  il  riconoscimento  del titolo professionale argentino, ai
fini  dell'accesso  all'albo  degli  ingegneri  -  sezione  A settore
industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;
  Considerato  che  conseguito  il  titolo  accademico  in «Ingeniero
quimico»  presso  la  «Universidad  Nacional de Tucuman», nell'aprile
1990;
  Considerato  che il richiedente ha dimostrato di essere in possesso
dei  requisiti  per  l'accesso  alla  professione  nel  suo  Paese di
provenienza, ai sensi dell'art. 1 della direttiva 2005/36/CE;
  Considerato  altresi'  che ha documentato il possesso di esperienza
professionale;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 18 aprile 2008;
  Preso  atto  del  conforme  parere del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria;
  Ritenuto  che  il richiedente non abbia una formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  ingegnere - Sezione A settore industriale dell'albo,
per cui appare necessario applicare misure compensative;
  Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla
valutazione  di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e
da  un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale
in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato
oggetto  di  studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza
maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  signor  Marchisio  Daniel  Adrian, nato a San Manuel de Tucuman
(Argentina)  il  9 febbraio 1962, cittadino italiano, e' riconosciuto
il  titolo  professionale  di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sezione A settore industriale
- e l'esercizio della professione in Italia.