IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Ferreira de Melo Abreu Susana Maria, nata a Porto (Portogallo) il 15 febbraio 1976, cittadina portoghese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale portoghese di «Engenheiro Agronomo» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale in Italia; Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico-professionale di «Licenciatura em Engenharia Agricola», conseguito presso l'«Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro» in data 17 agosto 1999; Preso atto che il titolo accademico-professionale di cui e' in possesso l'istante e' condizione necessaria e sufficiente in Portogallo per poter esercitare la professione di dottore agronomo come dichiarato dal Consolato d'Italia a Lisbona, in data 13 aprile 2007; Preso atto che la domanda e' gia' stata precedentemente accolta per la sezione B senza misure compensative e che in seguito l'istante ha presentato lamentele presso il Solvit portoghese ritenendo che la formazione in suo possesso fosse attinente a quella del professionista iscritto nella sez. A, si e' ritenuto di riesaminare la domanda; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi in data 20 giugno 2008 in cui riesaminata la domanda, si e' addivenuti alla decisione che la stessa puo' essere accolta per la sez. A con applicazione di misure compensative; Considerato il conforme parere scritto dal rappresentante del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali in atti allegato; Considerato comunque che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio della professione in Italia e quella di cui e' in possesso l'istante, che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nelle seguenti materie: 1) estimo (scritto); 2) matematica finanziaria (orale); 3) economia agraria (orale) oppure a scelta della richiedente un tirocinio di diciotto mesi; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Ferreira de Melo Abreu Susana Maria, nata a Porto (Portogallo) il 15 febbraio 1976, cittadina portoghese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali sez. A e l'esercizio della professione in Italia.