IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre  2005 - relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della sig.ra Ferreira de Melo Abreu Susana Maria,
nata  a Porto (Portogallo) il 15 febbraio 1976, cittadina portoghese,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n.
115/1992,   modificato   dal  decreto  legislativo  n.  277/2003,  il
riconoscimento  del  titolo  professionale  portoghese di «Engenheiro
Agronomo»   ai   fini   dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio  della
professione di dottore agronomo e dottore forestale in Italia;
  Considerato    che    l'istante    ha    conseguito    il    titolo
accademico-professionale  di  «Licenciatura  em Engenharia Agricola»,
conseguito  presso l'«Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro» in
data 17 agosto 1999;
  Preso  atto  che  il  titolo  accademico-professionale di cui e' in
possesso   l'istante   e'  condizione  necessaria  e  sufficiente  in
Portogallo  per  poter  esercitare la professione di dottore agronomo
come  dichiarato  dal Consolato d'Italia a Lisbona, in data 13 aprile
2007;
  Preso atto che la domanda e' gia' stata precedentemente accolta per
la  sezione B senza misure compensative e che in seguito l'istante ha
presentato  lamentele  presso  il  Solvit portoghese ritenendo che la
formazione   in   suo   possesso   fosse   attinente   a  quella  del
professionista  iscritto  nella sez. A, si e' ritenuto di riesaminare
la domanda;
  Viste  le  conformi  determinazioni della Conferenza dei servizi in
data  20 giugno  2008 in cui riesaminata la domanda, si e' addivenuti
alla  decisione  che  la stessa puo' essere accolta per la sez. A con
applicazione di misure compensative;
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  dal  rappresentante del
Consiglio  nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali in atti
allegato;
  Considerato  comunque  che  sussistano differenze tra la formazione
professionale richiesta per l'esercizio della professione in Italia e
quella  di  cui  e'  in  possesso  l'istante,  che  risulta  pertanto
opportuno  richiedere  misure compensative nelle seguenti materie: 1)
estimo  (scritto);  2)  matematica  finanziaria  (orale); 3) economia
agraria  (orale)  oppure  a  scelta della richiedente un tirocinio di
diciotto mesi;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Ferreira  de  Melo  Abreu  Susana Maria, nata a Porto
(Portogallo)   il   15 febbraio   1976,   cittadina   portoghese,  e'
riconosciuto  il titolo professionale di cui in premessa quale titolo
valido  per  l'iscrizione  all'albo  dei  dottori  agronomi e dottori
forestali sez. A e l'esercizio della professione in Italia.