IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Premessa.
  L'art.  12,  comma 1, lettera d), della legge n. 266 dell'11 agosto
1991  prevede,  tra  i  compiti  dell'Osservatorio  nazionale  per il
volontariato,  l'approvazione  di  progetti  sperimentali elaborati e
proposti,  anche in collaborazione con enti pubblici territoriali, da
organizzazioni  di  volontariato e destinati a fronteggiare emergenze
sociali  ed  a  favorire l'applicazione di metodologie di intervento,
particolarmente avanzate.
  Tenuto  conto  di  quanto previsto all'art. 12 della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  e  successive modifiche ed integrazioni, il presente
provvedimento, unitamente al relativo allegato, definisce:
    A) la tipologia degli interventi progettuali: ambiti, obiettivi e
metodologie;
    B) i requisiti soggettivi;
    C) le modalita' di presentazione della domanda di contributo, del
formulario progettuale e del relativo piano economico;
    D) i costi ammissibili al contributo e partecipazione finanziaria
dell'organizzazione proponente e/o di altri soggetti;
    E) i motivi di inammissibilita';
    F)  la  procedura,  i  criteri  e gli esiti della valutazione dei
progetti;
    G)  le  comunicazioni  e  gli adempimenti gestionali dei progetti
ammessi a contributo modalita' di erogazione dello stesso;
    H) la fideiussione;
    I) il controllo ed il monitoraggio dei progetti finanziati.
  Le  disponibilita'  finanziarie  complessive  utilizzabili  ai fini
dell'erogazione  dei  contributi  stabiliti  alla  presente direttiva
ammontano per l'anno 2008 a 2.300.000,00 euro (1).
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              (1) Salvo  eventuali variazioni dovute alla definizione
          del riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali ed
          alla  conseguente assegnazione delle risorse sul pertinente
          capitolo  di  bilancio;  l'ammontare  esatto sara' comunque
          reso  noto  sul sito istituzionale del Ministero, dovendosi
          ritenere   tale   forma  di  comunicazione  come  utilmente
          effettuata  nei  confronti  dei  soggetti  interessati alla
          procedura.

Sezione  A) Tipologia degli interventi progettuali: ambiti, obiettivi
e metodologie.
A.1. Ambiti.
  Per  l'anno  2008  i  progetti  dovranno riguardare ambiti d'azione
compresi tra i seguenti, indicando eventualmente l'ambito prevalente:
    identificazione e prevenzione del disagio sociale;
    accompagnamento  ed  inclusione  sociale di soggetti a rischio di
esclusione;
    promozione   e   rafforzamento   della  partecipazione  attiva  e
responsabile nella comunita' locale;
    promozione   di  modelli  sulla  partecipazione  ed  integrazione
sociale delle persone con disabilita';
    promozione  di  azioni  e  modalita' rivolte alla prevenzione del
disagio minorile e giovanile;
    promozione   di   forme   di   volontariato   che   prevedano  il
coinvolgimento  dei  giovani,  sviluppando  in  tal  modo  esperienze
educative, di partecipazione sociale e di integrazione giovanile.
  Le   suddette   azioni   potranno   essere   realizzate   anche  in
collaborazione con amministrazioni locali, istituzioni scolastiche ed
universitarie,  nonche' con le organizzazioni di terzo settore attive
nel territorio di riferimento.
  In  riferimento  a  quanto  previsto  dall'art.  13  della legge n.
266/1991,   non   vengono  presi  in  considerazione  e  quindi  sono
dichiarati inammissibili progetti in materia di:
    a)  cooperazione internazionale allo sviluppo, che ricadono nella
disciplina della legge n. 49/1987;
    b) protezione civile.
A.2. Obiettivi.
  Le  singole iniziative proposte, nell'ambito d'azione prescelto tra
quelli  di  cui  al  punto  A.1., devono essere impostate puntando al
raggiungimento di uno o piu' di uno tra i seguenti obiettivi:
    creazione e consolidamento dei legami sociali all'interno di aree
urbane  o extraurbane disgregate (ad esempio, per effetto di processi
recenti di mobilita' residenziale in uscita o in entrata);
    arricchimento  e  miglioramento  delle  capacita'  individuali di
soggetti  svantaggiati,  sotto  il  profilo  personale,  relazionale,
professionale;
    agevolazione  nell'espletamento  di  attivita'  e  nell'accesso e
nella fruizione di servizio di pubblica utilita';
    promozione  di  iniziative  di  volontariato che prevedano, anche
attraverso   il  coinvolgimento  di  altri  enti  non  profit,  delle
amministrazioni   pubbliche,   delle   istituzioni   scolastiche   ed
universitarie localmente attive, la partecipazione di giovani di eta'
compresa  tra i 14 e i 25 anni, nonche' la realizzazione di programmi
di  formazione  e  campagne di sensibilizzazione e informazione sulle
iniziative  di  cittadinanza  attiva  e partecipata nelle quali siano
coinvolti i giovani stessi;
    sviluppo  di  politiche  di  pari opportunita', prevedendo azioni
finalizzate  alla prevenzione e/o al superamento di tutte le forme di
discriminazione o di maltrattamento anche in ambito familiare;
A.3. Metodologie.
  Gli  obiettivi  indicati  al  precedente  punto  A.2. devono essere
realizzati attraverso metodologie di intervento:
    innovative  rispetto  al  contesto  territoriale,  alla tipologia
dell'intervento o alle attivita' dell'organizzazione;
    pilota  (prototipali)  e  sperimentali,  finalizzate alla messa a
punto  di  modelli  di intervento tali da poter essere trasferiti e/o
utilizzati in altri contesti territoriali.
Sezione B) Requisiti soggettivi.
  Le  organizzazioni  di  volontariato  che  intendono  richiedere il
contributo  per  la  realizzazione dei progetti indicati in premessa,
devono  essere: legalmente costituite da almeno due anni alla data di
pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  (a pena di decadenza) per tutta la durata di
attuazione  del  progetto  finanziato  e  regolarmente  iscritte  nei
registri  regionali  del  volontariato, di cui all'art. 6 della legge
11 agosto   1991,  n.  266  e  alle  leggi  e  delibere  regionali  e
provinciali attuative della predetta legge quadro.
  I progetti possono essere presentati da:
    1) singole organizzazioni di volontariato;
    2) piu' organizzazioni di volontariato congiuntamente.
  In  entrambe  le  ipotesi  tutte  le organizzazioni di volontariato
devono:
    essere  legalmente  costituite  da  almeno  due anni alla data di
pubblicazione della presente direttiva;
    essere  iscritte  nei  registri  regionali  del  volontariato, in
ottemperanza a quanto previsto nella legge n. 266 del 1991;
    indicare,   qualora   il   progetto   proposto  venga  ammesso  a
contributo,  l'organizzazione  capofila  alla quale le organizzazioni
co-attuatrici  conferiscono  la  rappresentanza  ai fini del progetto
mediante formale atto di procura legale;
  In  caso  di collaborazioni con enti pubblici o con altri soggetti,
rimane  in  capo all'organizzazione proponente la responsabilita' del
progetto.
  Si  precisa,  in ogni caso, che ai sensi dell'art. 7 della legge n.
266/1991,  l'amministrazione  non potra' stipulare convenzioni con le
organizzazioni  di  volontariato  iscritte  da  meno  di sei mesi nei
registri di cui all'art. 6 della stessa legge.
Sezione  C) Modalita'  di  presentazione della domanda di contributo,
del formulario progettuale e del relativo piano economico.
  La  domanda  di  contributo,  il  connesso  formulario  e  il piano
economico, di cui alla presente direttiva, devono essere compilati in
carta semplice, secondo lo schema riportato all'interno dell'allegato
n. 1.
  Sulla busta di spedizione deve essere apposta la dizione: «Progetto
sperimentale  volontariato  -  Direttiva  2008»; il plico deve essere
indirizzato  e spedito tramite raccomandata con avviso di ricevimento
o  mediante  corrieri  privati  o  agenzie  di  recapito  debitamente
autorizzate,  al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e
le  formazioni sociali - Osservatorio nazionale per il volontariato -
Divisione III Volontariato - via Fornovo, n. 8 - 00192 Roma.
  Le  domande spedite devono pervenire al predetto indirizzo entro le
ore  12  del  quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione
della  presente  direttiva  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
  Il  suindicato  termine,  qualora  coincidente  con  un  giorno non
lavorativo,   si  intende  differito  al  primo  giorno  non  festivo
immediatamente successivo.
  Il  plico  puo'  essere,  altresi',  presentato  a  mano  presso la
Direzione  generale  per  il  volontariato,  l'associazionismo  e  le
formazioni sociali, Divisione III, al medesimo indirizzo, entro e non
oltre  le ore 12 del giorno di scadenza del predetto termine. In tale
ultimo  caso  verra'  rilasciata apposita ricevuta nelle giornate non
festive dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedi' al venerdi'.
  La  data  di  acquisizione delle domande e' stabilita e comprovata,
nel caso di spedizione, dal timbro a data apposto dalla Divisione III
della Direzione generale del volontariato e nel caso di presentazione
diretta,  dalla  ricevuta  rilasciata  dalla  suddetta  Divisione con
l'indicazione della data e dell'ora di consegna.
  Rimane  a  rischio  dell'organizzazione  l'eventuale  ritardo nella
spedizione postale o tramite corriere: l'inoltro del plico e' infatti
ad   esclusivo   rischio   del  mittente,  essendo  l'amministrazione
ricevente esonerata da ogni responsabilita' per gli eventuali ritardi
di recapito, anche se dovute a cause di forze maggiori.
Sezione   D)   Costi   ammissibili  al  contributo  e  partecipazione
finanziaria dell'organizzazione proponente e/o di altri soggetti.
  Il   costo   complessivo   di   ciascun   progetto,   a   pena   di
inammissibilita',  non  deve superare l'ammontare totale di 50.000,00
euro.
  Il  costo complessivo comprende la quota di contributo ministeriale
(90%),  erogato  ai  sensi della presente direttiva e la quota che e'
posta a carico dell'organizzazione proponente (10%).
  Il   costo   complessivo   del   progetto  non  comprende,  invece,
l'eventuale  co-finanziamento pubblico e/o privato, il quale, in ogni
caso,  non  puo'  costituire  ne' la quota di contributo ministeriale
(90%), ne' la quota parte dell'organizzazione proponente (10%).
  L'organizzazione  di  volontariato  proponente  deve  concorrere in
misura  pari  al 10% del costo complessivo del progetto, specificando
dettagliatamente  le  fonti  da  cui  derivano  le risorse stesse (ad
esempio:  quote associative, donazioni, introiti legati all'attivita'
svolta  dall'organizzazione  proponente,  quote di ammortamento delle
strutture,  dei  servizi, delle attrezzature, del personale impegnato
nella realizzazione del progetto).
  Tale  specifico  obbligo  deve  essere  precisato  nella domanda di
contributo  e quindi riprodotto nel piano economico, a conferma della
concreta   capacita'   dell'organizzazione   di  sostenere  l'impegno
economico connesso alla realizzazione del progetto proposto.
  Il legale rappresentante dell'organizzazione proponente o, nel caso
in   cui   il   progetto   sia  presentato  congiuntamente  ad  altre
organizzazioni,  dell'organizzazione  capofila  deve sotto la propria
responsabilita':
    dichiarare   che  il  progetto  non  e'  stato  gia'  oggetto  di
contributo da parte di altri fondi pubblici;
    indicare l'eventuale co-finanziamento pubblico e/o privato, cosi'
come sopra specificato.
  Nell'ambito dei costi previsti per le risorse umane, che si prevede
di  impegnare  effettivamente  nella  realizzazione del progetto, ivi
incluse le spese di progettazione, potranno essere ricompresi:
    personale dipendente;
    collaboratori e/o consulenti esterni;
    personale addetto alle pulizie;
    rimborsi spese del personale interno ed esterno;
  I  suddetti  costi  non devono, a pena di inammissibilita', in ogni
caso superare il 30% del costo complessivo del progetto.
  Le  spese  per  l'acquisto e/o noleggio per attrezzature, materiale
didattico   e   beni   strumentali   devono   essere,   a   pena   di
inammissibilita',  contenute  entro  l'importo  massimo 20% del costo
complessivo del progetto.
  Rimane  comunque  esclusa  dai  costi  finanziari  ogni  spesa  non
riconducibile  ad  attivita'  previste nel progetto; non sono in ogni
caso    ammissibili    costi   finalizzati   all'acquisto   ed   alla
ristrutturazione di beni immobili.
  I  costi  generali  (affitto,  acqua,  luce,  telefono,  ecc.), che
costituiscono  spese per il contributo dell'intera struttura potranno
essere  imputati  al  progetto  soltanto  in  quota  parte (e non per
l'intero  costo  sostenuto), attraverso una modalita' di ripartizione
percentuale  commisurata  all'utilizzazione  della  struttura  per il
progetto.
Sezione E) Motivi di inammissibilita'.
  La  richiesta  di  ammissione al contributo ed il relativo progetto
devono, a pena di inammissibilita':
    1)  essere  presentati da parte di una organizzazione che abbia i
requisiti soggettivi indicati alla sezione B;
    2)  essere  redatti e compilati in conformita' agli schemi di cui
all'allegato   n.   1  della  presente  direttiva  (allegato  che  ne
costituisce  parte  integrante  e sostanziale) ed essere sottoscritti
dal  legale  rappresentante  del  soggetto o dei soggetti proponenti,
nella  consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000, in caso di
falsita'  in atti o dichiarazioni mendaci rispetto alle dichiarazioni
ed ai requisiti con essi attestati;
    3) prevedere una durata delle attivita' progettuali non superiore
a dodici mesi;
    4) non riguardare la materia della protezione civile e ne' essere
attinente  alla  materia di cooperazione internazionale allo sviluppo
di cui alla legge n. 49/1987;
    5)  non  prevedere un costo complessivo del progetto superiore ad
Euro 50.000,00,  ed  all'interno di questo, rispettare la percentuale
massima  riconoscibile pari al 30% del costo complessivo del progetto
per  le  spese  relative alle risorse umane, ivi comprese le spese di
progettazione,  nonche'  la  percentuale massima del 20% dello stesso
ammontare  complessivo  relativamente  all'acquisto  e/o  noleggio di
attrezzature, beni strumentali e materiale didattico;
    6)  non  prevedere  l'acquisto  e  la  ristrutturazione  di  beni
immobili;
    7) essere corredati, nel caso in cui il progetto venga realizzato
da  piu'  organizzazioni  congiuntamente,  o  con  enti  pubblici e/o
soggetti  privati,  da  una  dichiarazione attestante il ruolo e/o la
funzione svolti da ciascuna di esse nella realizzazione del progetto,
nonche'  l'indicazione  dell'organizzazione  capofila  alla  quale le
organizzazioni  co-attuatrici conferiranno la rappresentanza mediante
formale atto di procura legale;
    8)  essere  corredati  da  copia conforme dell'atto costitutivo e
dello   statuto   dell'organizzazione,   comprensivi   di   eventuali
integrazioni  e  redatti  conformemente all'art. 3, comma 3, legge n.
266/1991;
    9)   essere   corredati  dal  curriculum  dell'organizzazione  di
volontariato   e   dal   curriculum   degli   eventuali  partner  non
istituzionali indicati e coinvolti nel progetto;
    10)  essere  corredati  dalle eventuali attestazioni e/o adesioni
rese  dal  legale  rappresentante  di  altre  organizzazioni e/o enti
pubblici  e  privati  per i quali e' previsto un coinvolgimento nella
realizzazione del progetto, con la specifica del ruolo che si intende
svolgere;
    11)  essere corredati da copia conforme all'originale dell'ultimo
bilancio  consuntivo  approvato  (secondo le modalita' previste dallo
statuto  dell'organizzazione) con il relativo verbale di approvazione
del medesimo bilancio;
    12)  pervenire,  in  plico chiuso, entro e non oltre le ore 12.00
del  quarantacinquesimo  giorno  successivo  alla pubblicazione della
presente   direttiva   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
  Costituiscono ulteriori motivi di inammissibilita':
    13) la presentazione di piu' di un progetto da parte della stessa
organizzazione, sia in forma singola che associata;
    14)  la  mancata  presentazione  -  entro i termini previsti - da
parte  dell'organizzazione delle relazioni finali e/o rendicontazioni
relative a progetti gia' finanziati con le precedenti direttive.
  Saranno  inoltre  escluse  le  domande  di  contributo  proposte da
organizzazioni    che   abbiano   ricevuto   contestazioni   in   via
amministrativa  e/o giudiziaria da parte della Direzione generale per
il   volontariato,   l'associazionismo  e  le  formazioni  sociali  -
Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali,
formalizzate  mediante atti di autotutela amministrativa o attraverso
procedure di natura giudiziaria.
Sezione   F)  Procedura,  criteri  ed  esiti  della  valutazione  dei
progetti.
  La   valutazione   dei  progetti  ai  fini  dell'ammissibilita'  al
contributo  verra' compiuta da una apposita commissione, nominata dal
presidente  dell'Osservatorio  nazionale per il volontariato entro il
termine di acquisizione delle domande stabilite nella sezione C.
  Le  domande ed i plichi pervenuti verranno esaminate prima sotto il
profilo  di  ammissibilita'  e  successivamente  si  procedera'  alla
valutazione  dei  progetti  dichiarati  ammissibili.  I  criteri sono
individuati nella seguente scheda di valutazione:

=====================================================================
 Criteri individuati per la scheda di |
             valutazione              |Punteggio massimo attribuibile
=====================================================================
Congruita' e coerenza del progetto    |
rispetto all'ambito di intervento     |
individuato tra quelli indicati al    |
punto A.1. della direttiva            |             0-14
---------------------------------------------------------------------
Coerenza tra ambito di intervento     |
individuato (punto A.1), con gli      |
obiettivi (punto A.2) e le metodologie|
descritte (punto A.3) nella proposta  |
progettuale....                       |             0-14
---------------------------------------------------------------------
Congruita' del progetto rispetto ai   |
fabbisogni e agli obiettivi che si    |
intendono realizzare (es. esigenza    |
individuata, obiettivi, fasi e azioni |
programmate, realizzazione e risultati|
previsti....                          |             0-14
---------------------------------------------------------------------
Rispondenza e congruenza con il       |
contesto sociale e territoriale di    |
riferimento....                       |             0-12
---------------------------------------------------------------------
Coerenza tra attivita' che si prevede |
realizzare nel progetto e piano       |
economico preventivato....            |             0-18
---------------------------------------------------------------------
Modalita' di individuazione e di      |
coinvolgimento dei destinatari        |
dell'intervento....                   |             0-8
---------------------------------------------------------------------
Collaborazioni e/o accordi con altre  |
organizzazioni di volontariato,       |
soggetti del terzo settore, gruppi    |
informali, enti pubblici e/o del      |
privato sociale, sindacati, scuole di |
ogni ordine e grado....               |             0-14
---------------------------------------------------------------------
Iniziative di promozione e            |
comunicazione pubblica sul            |
progetto....                          |             0-6
---------------------------------------------------------------------
        Totale . . .                  |             100

  La  commissione  provvedera'  alla stesura della graduatoria finale
che verra' approvata dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.
  La  graduatoria  verra' riportata in un provvedimento del Direttore
generale  che  sara'  pubblicato  sul sito internet del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali.
  La  predetta graduatoria contiene l'elenco dei progetti nell'ordine
del   punteggio   decrescente,   attribuito   dalla   commissione  di
valutazione, finanziabili fino ad assorbimento delle risorse previste
dalla presente direttiva.
  Non   saranno   ritenuti   idonei,   e  quindi  si  riterranno  non
finanziabili, i progetti che riportino un punteggio inferiore a 40.
  Le organizzazioni di volontariato per:
    1) la presentazione dei progetti;
    2)  la predisposizione degli atti formali necessari all'avvio del
progetto;
    3)  l'assistenza  tecnica nel corso della esecuzione dei progetti
ammessi a contributo;
    4)  la predisposizione delle relazioni intermedie, finali e delle
rendicontazioni dei progetti,
potranno  usufruire  della  consulenza gratuita dei Centri di sevizio
per  il  volontariato  (di cui al decreto ministeriale dell'8 ottobre
1997).  Al  fine  di  rendere il piu' efficace l'accompagnamento alle
organizzazioni  di  volontariato nello svolgimento di tali attivita',
sara'  mantenuto  uno stretto collegamento, individuando le opportune
forme  organizzative,  tra  il  Ministero  del lavoro, della salute e
delle  politiche  sociali  ed il coordinamento dei centri di servizio
per  il  volontariato  - CSV-Net ed i restanti centri e i comitati di
gestione  del  Fondo  speciale  per  il  volontariato presso ciascuna
regione.
Sezione  G)  Comunicazioni  e  adempimenti  gestionali  riguardanti i
progetti ammessi a contributo - Modalita' di erogazione dello stesso.
G.1.  Comunicazioni  e  adempimenti gestionali riguardanti i progetti
ammessi a contributo.
  L'amministrazione  inviera',  successivamente alla registrazione da
parte  degli organi di controllo del decreto direttoriale di impegno,
apposita  comunicazione  circa  l'esito  della  valutazione  e  della
ammissione/non ammissione a contributo.
  Le  organizzazioni  di  volontariato ammesse a contributo dovranno,
entro  e  non  oltre  trenta  giorni  dalla data di ricevimento della
suddetta comunicazione, inviare a mezzo raccomandata, con ricevuta di
ritorno, la seguente documentazione:
    copia conforme all'originale dell'atto di iscrizione nel registro
regionale  o  provinciale  di  cui all'art. 6 della legge n. 266/1991
dell'organizzazione  di  volontariato  proponente  e  delle eventuali
organizzazioni  di  volontariato partner e relativa dichiarazione del
legale  rappresentante  da  cui  risulti  il permanere - alla data di
presentazione  della  domanda  di  contributo  -  dell'iscrizione  al
suddetto registro ove ha sede l'organizzazione;
    copia  conforme  dell'atto  da  cui  risulti  il conferimento dei
poteri al legale rappresentante;
    dichiarazione  resa dal legale rappresentante dell'organizzazione
dalla  quale  risulti  che il progetto ammesso a contributo, non e' e
ne'  e'  stato  oggetto di altri finanziamenti/contributi con risorse
pubbliche dirette o indirette;
    dichiarazione  del  legale  rappresentante relativa alla natura e
alle origini delle risorse a carico dell'organizzazione proponente;
    dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'organizzazione
di  volontariato,  in  cui  viene  indicata  la  parte  del  progetto
eventualmente  co-finanziata da altre organizzazioni di volontariato,
da  cooperative sociali, IPAB, Fondazioni, enti pubblici territoriali
o  altri  soggetti,  che  non  e'  cumulabile con il costo totale del
progetto  e non puo' costituire la quota parte dell'ente proponente e
capofila;
    originale  del  certificato  penale  e del certificato relativo a
eventuali     carichi     pendenti    del    rappresentante    legale
dell'organizzazione che ha ottenuto il contributo;
    composizione       dell'attuale       organo      rappresentativo
dell'organizzazione;
    codice fiscale dell'organizzazione;
    estremi  del  conto  corrente  bancario/postale  comprensivo: dei
codici (CAB, ABI, CIN e IBAN);
    copia  conforme  all'originale  dell'ultimo  bilancio  consuntivo
dell'ente approvato;
    documentazione inerente l'assicurazione contro gli infortuni e le
malattie  connesse  allo  svolgimento delle attivita', nonche' per la
responsabilita'  civile  verso  terzi dei volontari e degli eventuali
destinatari che prenderanno parte alle attivita' progettuali.
  Le  suddette dichiarazioni e copie conformi dovranno essere rese ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
  Il  mancato  invio  o  l'invio  anche parziale della documentazione
richiesta  entro  il termine sopra indicato, comportera' la decadenza
dal diritto al contributo.
  In  entrambi i casi, potra' subentrare nel diritto al contributo il
progetto   immediatamente  successivo  nella  graduatoria  di  quelli
dichiarati ammissibili dalla commissione di valutazione.
  Ai  fini  della  stipula  della convenzione, in osservanza a quanto
previsto  dall'art.  7  della  legge  n.  266/1991, e' necessario che
l'organizzazione  di volontariato sia iscritta da almeno sei mesi nei
registri regionali di cui all'art. 6 della stessa legge.
  L'avvio   delle  attivita'  progettuali  avviene  a  seguito  della
sottoscrizione   della   convenzione   (allegato  n.  2)  predisposta
dall'Amministrazione  conformemente al modello allegato alla presente
direttiva  e comunque entro trenta giorni dal ricevimento di apposita
comunicazione da parte dell'amministrazione.
  Ogni eventuale e motivata richiesta di differimento di tale termine
deve   essere   espressamente   autorizzata   dalla   Divisione   III
Volontariato   della   Direzione   generale   per   il  volontariato,
l'associazionismo  e  le formazioni sociali. Le specifiche condizioni
ed i termini fondamentali connessi alla concessione del contributo ed
alla   realizzazione   delle   attivita'   progettuali   risulteranno
disciplinati dalla suddetta convenzione.
  Il legale rappresentante dell'organizzazione (o dell'organizzazione
capofila)  deve inviare esplicita dichiarazione recante l'indicazione
della  effettiva  data  di  inizio delle attivita' nel rispetto delle
modalita'  indicate dall'amministrazione, intendendosi per tali anche
le  attivita'  propedeutiche  e, contestualmente, un nuovo calendario
delle stesse, qualora esso differisca da quanto previsto nel progetto
iniziale.
  L'organizzazione   potra'   anche   iniziare   le  attivita'  prima
dell'avvenuta  ricezione della convenzione sottoscritta da entrambi i
contraenti,  dandone  preventiva  comunicazione  alla  Divisione  III
Volontariato  della  Direzione generale; in tale circostanza, laddove
per  qualsiasi  motivo la convenzione non dovesse essere perfezionata
rimarranno   a  carico  dell'organizzazione  le  spese  eventualmente
sostenute  per  le  attivita'  gia'  svolte,  senza  alcun diritto di
rivalsa o risarcimento nei confronti dell'amministrazione.
  Ogni eventuale modifica del progetto, inerente sia gli obiettivi da
raggiungere,  le  metodologie,  i  tempi,  le fasi, la durata, sia le
eventuali  variazioni  nonche'  compensazioni  tra  le  voci di spesa
previste  nel  piano economico, dovra' essere argomentata e formulata
in  maniera  tale  da  non stravolgere o alterare l'architettura e le
finalita'  del progetto approvato e comunque dovra' essere presentata
entro  e  non  oltre  l'inizio  dell'ultimo  trimestre  precedente la
chiusura  dell'attivita'  progettuale. Tali modifiche dovranno essere
preventivamente  autorizzate  dietro una formale richiesta presentata
alla Divisione III Volontariato.
  In caso di presentazione congiunta del progetto, all'organizzazione
capofila,   nei   trenta   giorni  successivi  al  ricevimento  della
comunicazione  di  ammissione  al  contributo, deve essere attribuita
mediante  formale  atto di procura notarile, la rappresentanza legale
ed  il  potere  di  incassare,  in  nome  e  per  conto  delle  altre
associazioni partner dell'iniziativa.
  Attivita'  di  promozione e comunicazione pubblica del progetto. E'
fatto  obbligo  alle  organizzazioni  beneficiarie  di citare in ogni
materiale approntato per la realizzazione del progetto la circostanza
che  il  medesimo e' realizzato con il contributo del Fondo nazionale
per  il  volontariato  -  Ministero  del lavoro, della salute e delle
politiche sociali.
  Affidamento  a  soggetti  esterni.  La  realizzazione  di  progetti
finanziati secondo quanto stabilito dalla presente direttiva non puo'
essere  in  alcun  modo affidata a soggetti esterni, salvo il caso di
specifiche attivita' che l'organizzazione non e' in grado di svolgere
per  mancanza  di professionalita' interne. Tali attivita' non devono
in  alcun  modo  riguardare le funzioni di direzione, coordinamento e
gestione.
  L'affidamento  a  soggetti  esterni  di  specifiche  attivita' puo'
essere  previsto  sin  dalla definizione del progetto per il quale si
presenta  domanda di contributo. In tal caso, all'atto dell'effettiva
realizzazione  del  progetto  e' necessario presentare documentazione
appropriata  che  illustri  nel  dettaglio  (sia  dal  punto di vista
amministrativo  che contabile) le attivita' che si intendono affidare
all'esterno.
  Qualora l'esigenza di affidare a soggetti esterni alcune specifiche
attivita'   insorga  in  corso  di  realizzazione  del  progetto,  e'
necessario   inoltrare   all'amministrazione  motivata  richiesta  di
autorizzazione,  nel  rispetto  delle  condizioni  e  modalita' sopra
indicate e di quanto previsto al riguardo nella convenzione.
G.2. Modalita' di erogazione del contributo.
  Il contributo verra' erogato in due fasi:
    la  prima quota, su richiesta del beneficiario e comunque fino ad
un   massimo   del  70%  dell'ammontare  del  contributo  complessivo
concesso,  verra'  versato  previa presentazione di apposita garanzia
fideiussoria  di  cui  alla  sezione  successiva,  tenuto conto della
disponibilita' di cassa sul competente capitolo di bilancio;
    la  seconda quota, pari al saldo, verra' versata al termine della
realizzazione   del   progetto   e   a  seguito  dell'esito  positivo
dell'accertamento   da  parte  dell'amministrazione  della  relazione
finale   sui   risultati   conseguiti  in  relazione  agli  obiettivi
programmati, nonche' della verifica della rendicontazione delle spese
sostenute  per l'intero progetto corredata delle relative fatture e/o
giustificativi di spesa.
  L'effettiva  erogazione  del saldo riconosciuto deve avvenire entro
dodici   mesi   a   far   data  dal  positivo  esito  della  verifica
amministrativo-contabile,  tenuto conto delle disponibilita' di cassa
sul competente capitolo di bilancio.
  Il  Ministero  si  riserva  la  facolta'  di effettuare verifiche e
controlli, nonche' di disporre eventuali atti di autotutela di revoca
e/o  recupero,  totale e/o parziale, del contributo gia' concesso e/o
erogato, anche in itinere.
  Il   Ministero  si  riserva  altresi'  la  facolta'  di  recuperare
attraverso  l'escussione  della  garanzia  fideiussoria  di  cui alla
successiva  sezione H), il contributo gia' erogato in tutti i casi di
irregolarita'  o  di mancato rispetto delle disposizioni stabilite in
via amministrativa.
Sezione H) Fideiussione.
  Le  organizzazioni  beneficiarie  dei  contributi  devono stipulare
apposita   fideiussione   (bancaria   o   assicurativa)   a  garanzia
dell'anticipo  percepito  (pari al 70% del contributo ministeriale al
progetto).
  La  fideiussione,  che  costituisce  costo  imputabile al progetto,
deve:
    a)  essere presentata contestualmente alla richiesta di anticipo,
secondo  il  fac-simile predisposto dall'amministrazione e pubblicato
sul  sito  del  Ministero  del lavoro, della salute e delle politiche
sociali;
    b)  essere  rilasciata da parte di Istituti bancari e da parte di
intermediari  finanziari  non bancari iscritti negli elenchi previsti
dal decreto legislativo n. 385/1993 e, specificamente:
      elenco  speciale  vigilato  dalla  Banca  d'Italia  (art. 107),
consultabile sul sito www.bancaditalia.it;
      elenco  delle  imprese  autorizzate  da ISVAP all'esercizio nel
ramo cauzione, consultabile sul sito www.isvap.it;
    c)   contenere   la   clausola  della  rinuncia  alla  preventiva
escussione  del  debitore  principale  di  cui all'art. 1944, secondo
comma,  del  codice  civile  e  la  clausola del pagamento a semplice
richiesta  scritta  da parte dell'amministrazione che rilevi a carico
dell'organizzazione  inadempienze nella realizzazione dell'iniziativa
o  del  progetto  o  rilevi  che  alcune  spese non sono giustificate
correttamente dai giustificativi prodotti;
    d) contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua
validita',  in  deroga  all'art.  1957  del  codice  civile,  fino  a
ventiquattro  mesi successivi alla data di presentazione al Ministero
del   lavoro,   della   salute   e   delle  politiche  sociali  della
rendicontazione  finale,  desumibile dalla convenzione o da eventuale
successiva  determinazione ministeriale e, comunque, fino al rilascio
di  apposita  dichiarazione  di  svincolo  in  forma scritta da parte
dell'amministrazione.
Sezione I) Controllo e monitoraggio dei progetti finanziati.
  La  Divisione  III  della  Direzione  generale  per il volontariato
effettuera'   attivita'  di  controllo  e  monitoraggio,  secondo  la
normativa    nazionale    di   riferimento,   nei   confronti   delle
organizzazioni i cui progetti saranno finanziati.
  Potranno  essere  formulati  quesiti  direttamente  alla  Direzione
generale,  la  quale provvedera' a diffonderne la conoscenza nei casi
ritenuti di interesse generale.
  L'Osservatorio  nazionale per il volontariato viene coinvolto nella
attivita' di monitoraggio dei progetti ammessi a contributo.
  Le  organizzazioni  di  volontariato  sono  tenute  ad  inviare una
relazione  intermedia  a  meta'  della  realizzazione delle attivita'
progettuali,  ossia  una  relazione  sullo  stato  di avanzamento del
progetto  accompagnata  da  un  prospetto  riepilogativo  delle spese
sostenute  e  degli  impegni  assunti  nel periodo di riferimento, da
predisporsi  nei termini indicati nella convenzione (allegato n. 2) e
secondo modelli e formulari che saranno pubblicati sul sito di questo
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
  In  caso  di  accertamento  di  motivi  che inducano a ritenere non
realizzabile  la  prosecuzione  del  progetto,  ovvero  di un uso del
contributo   erogato  non  conforme  alle  finalita'  della  presente
direttiva e del progetto approvato, il Ministero potra', in qualsiasi
momento,   anche   in   ragione   delle  risultanze  delle  verifiche
amministrativo-contabili    della   rendicontazione   trasmessa   dal
beneficiario, anche in loco, disporre l'interruzione del progetto con
conseguente revoca del contributo gia' erogato.
  In caso di mancata realizzazione dell'intero progetto o di parte di
esso  o  di  mancata incompleta rendicontazione a saldo delle spese e
degli  impegni,  il  Ministero  potra'  revocare  il  contributo gia'
concesso ed erogato in ragione delle attivita' non eseguite e/o delle
spese  ed  impegni  non regolarmente rendicontati. Resta fermo che il
Ministero potra' comunque procedere alla revoca totale del contributo
gia'    concesso    nonostante   la   documentata   realizzazione   e
rendicontazione  di  singole  attivita' di progetto, allorche' queste
ultime  appaiono  inidonee  e/o  insufficienti  a garantire, da sole,
l'effettivo  perseguimento  e/o  raggiungimento degli obiettivi e dei
risultati previsti dal progetto.
  Entro  trenta  giorni  dal  termine  delle attivita' progettuali le
organizzazioni  di  volontariato  invieranno alla Divisione III della
Direzione  generale  per il volontariato la relazione finale, nonche'
il  rendiconto  amministrativo  contabile sul costo complessivo delle
spese sostenute, per la verifica di competenza da parte del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
  A     conclusione    della    verifica    amministrativo-contabile,
l'amministrazione provvedera' ad erogare la rimanente quota parte del
contributo  e  rilascera' la dichiarazione di svincolo per la polizza
fideiussoria.
  La  presente  direttiva,  con i relativi allegati, sara' pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  sul  sito
internet  del  Ministero  del  lavoro, della salute e delle politiche
sociali.
    Roma, 29 luglio 2008
                                                 Il Ministro: Sacconi

Registrata alla Corte dei conti il 14 agosto 2008
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 133