IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre  2005 - relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Barenburg  Philipp, nato a Baden Baden
(Germania)  il  16  novembre  1979,  cittadino  tedesco,  diretta  ad
ottenere,  ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007,
il  riconoscimento del titolo professionale di «Staatlich anerkannter
sozialabeiter/anerkannter   sozialpadagoge»  rilasciato  in  Germania
dalla    «Katholische    Fachhochschule»   di   Friburgo   (Germania)
nel settembre  2006,  ai fini dell'accesso all'albo degli «assistenti
sociali»  sezione  A  o  B,  e  l'esercizio  in  Italia della omonima
professione;
  Preso  atto  che  il richiedente ha conseguito il titolo accademico
«Diplom-Sozialabeiter/Diplom-Sozialpadagoge  (FH)»  presso  la stessa
Universita' in pari data;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
del   18 aprile  2008,  in  cui  si  esprime  parere  favorevole  per
l'iscrizione  nella  sezione A dell'albo con l'applicazione di misura
compensativa   oppure   per   l'iscrizione   nella  sezione  B  senza
l'applicazione di misura compensativa;
  Visto  il  conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
  Vista la nota del 6 giugno 2008 con la quale il sig. Barenburg opta
per l'iscrizione nella sezione B dell'albo;
  Ritenuto  pertanto  che  il  richiedente  sia  in  possesso  di una
formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio
in  Italia  della  professione  di  «assistente  sociale» - Sezione B
dell'albo,  come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare
necessario applicare misure compensative;
                              Decreta:

  Al  sig.  Barenburg  Philipp,  nato  a  Baden  Baden  (Germania) il
16 novembre 1979, cittadino tedesco, riconosciuto il titolo di cui in
premessa  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  nella  sezione  B
dell'albo  degli  «assistenti  sociali» e l'esercizio in Italia della
omonima professione.
    Roma, 27 agosto 2008
                                    p. Il direttore generale: Laudati