IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre  2005 - relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista l'istanza del sig. Sampietro Giulio, cittadino italiano, nato
a Trieste il 25 ottobre 1975, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.
16  del  sopra  indicato  decreto  legislativo, il riconoscimento del
titolo  professionale  di  «abogado»  conseguito  in  Spagna  ai fini
dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «avvocato»;
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
«laurea  in  giurisprudenza»  conseguito  presso  l'Universita' degli
studi  di  Parma  in  data  2 luglio 2002 e che detto titolo e' stato
omologato  con  il  corrispondente titolo accademico spagnolo in data
6 giugno 2006 dal Ministerio de educacion y ciencia»;
  Considerato   che   e'  iscritto  in  qualita'  di  non  esercente,
all'«Illustre  colegio  de abogados de Madrid» dal 13 novembre 2007 e
che  nel  periodo  in  cui  e'  stato  iscritto  non ha avuto rilievi
disciplinari;
  Preso  atto  altresi'  che  l'istante  ha dimostrato di aver svolto
pratica  forense  presso uno studio legale italiano come da attestato
dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Trieste come attestato in
data 29 ottobre 2004;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 23 maggio 2008;
  Considerato  il  conforme  parere  del  rappresentante di categoria
nella conferenza sopra citata;
  Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
  Visto  l'art.  22  n.  2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra
indicato;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig.  Sampietro  Giulio,  cittadino italiano, nato a Trieste il
25 ottobre  1975,  e'  riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
«avvocati», e l'esercizio della professione in Italia.